1 / 27

CONVEGNO “ALCOL E STUPEFACENTI” NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

CONVEGNO “ALCOL E STUPEFACENTI” NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. I CONTROLLI SU STRADA. Prof. A. Lopez, Prof. F.S. Romolo 16 dicembre 2005. TIPO DI BEVANDA. BEVANDE ALCOOLICHE. GRADO ALCOOLICO. Birra. 3-5%. Vino. 10-13%. Aperitivo. 18%. Whisky. 40%. Cognac. 40%. Tasso. 0, 2*.

xuxa
Download Presentation

CONVEGNO “ALCOL E STUPEFACENTI” NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CONVEGNO“ALCOL E STUPEFACENTI” NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA I CONTROLLI SU STRADA Prof. A. Lopez, Prof. F.S. Romolo 16 dicembre 2005

  2. TIPO DI BEVANDA BEVANDE ALCOOLICHE GRADO ALCOOLICO Birra 3-5% Vino 10-13% Aperitivo 18% Whisky 40% Cognac 40%

  3. Tasso 0,2* Leggera euforia. Prestazioni leggermente minori specie in persone stanche. Effetti Conseguenze 0,5* Euforia, diminuzione delle percezioni, influenza sull'equilibrio. La capacità di guida è diminuita, si rischia di più, si hanno riflessi più lenti di circa il 30%. 0,8* Perdita di equilibrio, comportamento manifestamente alterato, diminuita capacità di giudizio. Il guidatore di veicoli è pericoloso: sorpassi azzardati, velocità eccessiva, non tiene la destra, ondeggia. 1,6* Forte diminuzione delle percezioni, riesce appena a camminare. Inidoneità assoluta alla guida; è irresponsabile e molesto. 3* ed oltre Stato confusionale, coma, pericolo di morte. *Valori di concentrazione in g/l

  4. ART.186 NUOVO CODICE DELLA STRADA Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 Testo attuale così sostituito dalla legge 1.8.2003 n.214 di conversione del DL 27.6.2003 Novità: limite tasso alcoolemico a 0,5 grammi per litro (g/l).

  5. art. 186 (commi 1-2) DL 27 giugno 2003, n. 151 Modifiche ed integrazioni al codice della strada Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche. 2.Chiunque guida in stato di ebbrezza é punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, conl’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 270,90 a euro 1.083,60. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensionedella patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,sezione II, del titolo VI.

  6. Art.186 comma 4 ”…quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia, anche accompagnandolo presso il più vicino Ufficio o Comando, hanno facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti o procedure determinate dal regolamento …”

  7. Art. 186 comma 5 ”..per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge…”

  8. Art.186 comma 7 “In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di comma 2.”

  9. I controlli su chi • su tutti i conducenti • anche random • a discrezione delle forze dell’ordine

  10. I controlli come • Pretest (precursori o rivelatori preliminari): se positivo deve confermarsi con etilometro • Etilometro (due volte)

  11. I controlli dove • ON-SITE: • con utilizzo di apparecchi preliminari o precursori e necessaria conferma con etilometro; • AL COMANDO DI POLIZIA • tramite accompagnamento del guidatore nei casi previsti dal comma 4 ed utilizzo di etilometro • 3. IN OSPEDALE O PRESSO STRUTTURA SANITARIA EQUIPARATA • per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso il pronto soccorso oppure ricoverati. In tali casi gli organi di polizia richiedono alle strutture sanitarie il tasso alcolemico e la prognosi

  12. Regolamento REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA DECRETO MISTERO DEI TRASPORTI 22.05.1990 N.196

  13. PUNTI CRITICI • Interferenze di sostanze volatili (acetone) • Capacità respiratoria • Ipo e iper ventilazione • Temperatura corporea • Eventuali rigurgiti recenti • Assunzioni recenti • Assunzione di prodotti antistaminici per aerosol • Errori strumentali • Errori accidentali • Patologie renali

  14. PUNTI CRITICI • MODALITÀ ANALITICA DELLA DETERMINAZIONE SU SANGUE • PROBLEMA DEL CONSENSO

  15. PROTOCOLLI OPERATIVI • PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ACCERTAMENTO • DELLO STATO DI EBBREZZA ALCOLICA PER I • CONDUCENTI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI • E SOTTOPOSTI A CURE MEDICHE • PRELIEVO DEL CAMPIONE DI SANGUE • ANALISI DEL CAMPIONE DI SANGUE • ESITO DELL’ACCERTAMNTO SUL CAMPIONE DI • SANGUE

  16. L’art.187 “…. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.. Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.” Le modalità degli accertamenti qualitativi, degli strumenti utilizzabili e delle prove sono fissate dal Regolamento.

  17. Art.187 comma 3 “…gli Agenti di Polizia Stradale …accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia Stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica…”

  18. Art.187comm 3 POSSIBILITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN CONDUCENTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE • -Per positività all’accertamento qualitativo • (rapid-tests o similari) • -Per ragionevole motivo • (comportamento alla guida) • -In caso di incidente stradale • (compatibilmente con i rilevamenti e soccorsi)

  19. I punti critici dell’art.187 • Quali sono le sostanze stupefacenti? • Quali sono le sostanze psicotrope? • Attualità d’uso: necessità di riscontro nel sangue (nella saliva) • Positività a sostanze assunte per uso terapeutico • Regolamento attuativo presentato ma non ancora in vigore

  20. Punti critici Esiste una analogia con l’art.186 secondo cui l’operatore può applicare quanto previsto dallo stesso articolo senza procedere ad accertamento analitico? E’ necessario accertare “l’alterazione” con elementi oggettivi ovvero è sufficiente il rilievo di condotta “alterata” da parte degli organi di Polizia?

  21. VALORE DEI DATI • I DATI DI SCREENING HANNO VALORE PREDITTIVO: • elevato per risultati negativi • basso per risultati positivi che necessitano di analisi di conferma

  22. VALORE DEI DATI • I DATI DI CONFERMA HANNO VALORE DI CERTEZZA SE ESEGUITI • su sangue • in strutture qualificate quali quelle di tossicologia forense • da personale specializzato • con tecnica idonea quale la GC-HS

  23. VALORE DEL DATO ANALITICO il dato analitico potrà essere utilizzato quale elemento di prova solo se: • l’accertamento è stato eseguito su sangue • si sono usate tecniche analitiche affidabili • Il campione ematico è stato correttamente prelevato e conservato (catena di custodia).

  24. INOLTRE La finalità dell’accertamento tossicologico-forense non è solo l’accuratezza del dato scientifico ma anche l’utilizzabilità giuridica del risultato.

  25. Dati della Polizia Stradale    Dati della P.S   

  26. Attività della P.S Attività della Polizia Stradale 2005: AUTOSTRADE 4370, VIABILITÀ ORDINARIA 16O84,TOTALE 20.454

  27. In sintesi • La mobilità è un esercizio della libertà individuale • Essa, come tutti i diritti deve essere esercitata in sicurezza per se stessi e per gli altri • Per realizzare il massimo di sicurezza è necessario agire sugli elementi oggettivi della mobilità e su quelli soggettivi

More Related