1 / 62

Sicurezza nei Cantieri Edili

Sicurezza nei Cantieri Edili. "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 528/99 Prof.ssa Carmela De Vita. Dispositivi di Protezione individuale(DPI). NON SONO DA CONSIDERARSI DPI tutti i mezzi di seguito riportati:

zelda
Download Presentation

Sicurezza nei Cantieri Edili

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sicurezza nei Cantieri Edili "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE D.Lgs. 494/96 D.Lgs.528/99 Prof.ssa Carmela De Vita

  2. Dispositivi di Protezione individuale(DPI) • NON SONO DA CONSIDERARSI DPI • tutti i mezzi di seguito riportati: • Tutti gli indumenti di lavoro ordinari o le uniformi che non assicurino una protezione specifica ai fini della sicurezza e la salute deilavoratori. • Inoltre tutti i mezzi personali di protezione progettati e costruiti esclusivamente per uso privato(cioè di uso civile) atti a proteggere contro le condizioni atmosferiche, l'umidità, l'acqua e il calore,quali ad esempio:copricapo,indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli ecc. ;

  3. Dispositivi di Protezione individuale(DPI) • Dispositivi atti a proteggere o salvare persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che vengono indossati in modo non continuativo; • Attrezzature e mezzi utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio; • Mezzi di protezione personale utilizzati dalle forze armate, di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico ad esempio : caschi , scudi, ecc. ; • Tutte le attrezzature per l'autodifesa o la dissuasione in caso di aggressione quali : generatori di aerosol,armi personali ecc.; • Attrezzature individuali specifiche dei mezzi di trasporto stradali; • Apparecchiature portatili per l'individuazione e la segnalazione di fattori nocivi e rischi quali i rilevatori di gas.

  4. Sicurezza nei Cantieri Edili • E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DEL CANTIERE PER RIDURRE I RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A MONTE, PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA APPLICARSI IN QUEL DETERMINATO CANTIERE

  5. Requisiti essenziali • Essere adeguati al rischio , scegliendo il DPI specifico sia come tipologia che come grado di efficienza; si ricorda che non è comunque consigliabile adottare sistemi protettivi adatti per rischi più elevati in quanto potrebbero essere meno confortevoli e meno fruibili; • non comportare un aumento del rischio , essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, (ad esempio le scarpe in certe condizioni devono essere facilmente sfilabili, i dispositivi antirumore non devono limitare la possibilità di udire sirene o richiami) • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità (ad esempio la regolazione di fibbie delle maschere o la larghezza dei caschi)

  6. Quando • "cantiere temporaneo e mobile" • nuove costruzioni • lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee.

  7. Quando • Per opere si intende inoltre: • le linee e gli impianti elettrici, • le opere stradali e ferroviarie, • idrauliche, marittime, idroelettriche, • di bonifica e di sistemazione forestale, • di sterro.

  8. Quando • negli scavi, • nelle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, • in tutte le operazioni possibili che riguardino gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio. • (ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio)

  9. Figure • Committente • Responsabile dei Lavori • Coordinatore per la Progettazione • Coordinatore per l'esecuzione • Datore di lavoro della ditta appaltatrice • Lavoratore autonomo

  10. Committente(Comm) • Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile

  11. Soggetti • Per i privati è il proprietario, • Per lavori condominiali è l'amministratore di condominio, • Per le aziende è il titolare della azienda o il legale rappresentante.

  12. Delega • In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori(RL).

  13. Obblighi del Comm o RL • Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione.

  14. Obblighi del Comm o RL • Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno

  15. Uomini giorno • La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioè la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno.Esempio:10 lavoratori per 6 giorni e 3 lavoratori per 8 giorni danno: 10x6 + 3x8 = 84 U/ggConoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie o di pregio) è possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.

  16. Obblighi del Comm o RL • Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno OPPUREsono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio chimico - biologico)

  17. Obblighi del Comm o RL • Verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori

  18. Obblighi del Comm o RL • Inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i costi per la sicurezza

  19. Obblighi del Comm o RL • Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

  20. Altri Obblighi del Comm o RL Anche in caso non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori per la Sicurezza • verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato

  21. Altri Obblighi del Comm o RL • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

  22. Altri Obblighi del Comm o RL • richiedere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

  23. Coordinatore per la Progettazione • Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

  24. Coordinatore per la Progettazione • con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno • i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.Lgs: 528/99.

  25. Coordinatore per la Progettazione Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: • redige il piano di sicurezza e di coordinamento • predispone il fascicolo tecnico dell'opera

  26. Coordinatore per la Progettazione • Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.

  27. Coordinatore per l'esecuzione • Il Coordinatore per l'Esecuzione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea:

  28. Coordinatore per l'esecuzione • con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno • i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99.

  29. Coordinatore per l'esecuzione • Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: • verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

  30. Coordinatore per l'esecuzione • verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici

  31. Coordinatore per l'esecuzione • organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi

  32. Coordinatore per l'esecuzione • segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto

  33. Coordinatore per l'esecuzione • eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori

  34. Coordinatore per l'esecuzione • sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

  35. Corso d’opera • Se un cantiere non supera la soglia dei 200 uomini-giorno, l'impresa esecutrice redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed ha la piena responsabilità della sicurezza.

  36. Corso d’opera • Se invece il cantiere, a causa di modifiche successive, supera la soglia dei 200 uomini-giorno oppure le lavorazioni rientrano tra quelle a rischio previste nell'Allegato II del D.L. 528/99, il Committente sarà obbligato ad inviare la Notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro.

  37. Titolare di una impresa e Coordinatore della sicurezza • Situazione esclusa con le modifiche apportate dal D.L. 528/99, • viene esplicitamente negata la possibilità che il Datore di Lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore.

  38. Notifica preliminare • E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori.

  39. Notifica preliminare • L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti: • entità non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza di un'impresa • cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96.

  40. Lavoratore autonomo • E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

  41. Lavoratore autonomo • E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto.

  42. Lavoratore autonomo • I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi:• si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori • sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

  43. Lavoratore autonomo • Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

  44. Link Enti preposti www.ispesl.it www.inail.itwww.inps.it ORGANI ISTITUZIONALI www.parlamento.itwww.camera.itwww.minwelfare.itwww.anmic-italia.orgwww.anmil.it Altri www.sicurweb.comwww.sicurezzaonline.itwww.sicurezzapmi.itwww.seiduesei.comwww.aias-sicurezza.itwww.qec.it www.sic.ing.unifi.it/Sicurezzawww.cantieri-sicurezza.itwww.sicurezzaedile.it

  45. D.Lgs. 528/99 - Committente • Nell'ambito dell'attività di controllo, e' sempre piu' frequente imbattersi in cantieri con presenza contemporanea di piu' imprese e lavoratori autonomi, in regime di appalto a cascata, che sconfinano nella illegittimità del lavoro in affitto e del sub-appalto di prestazioni di lavoro.

  46. Continua • Contratti molto spesso verbali, all'insaputa talvolta dello stesso committente, che annullano l'azione di prevenzione a monte, generando situazioni di grave criticità con ripercussioni sulla sicurezza del lavoro e di sicurezza anche di altra natura per la stessa azienda committente e che spesso sono l'origine di infortuni gravi e mortali.

  47. continua • In questi casi spetta al committente autorizzare ogni impresa e lavoratori autonomi occupati nella realizzazione dell'opera e verificare che i contratti di appalto e sub-appalto non presentino aspetti di intermediazione di manodopera in contrasto con la legge 1369/60

  48. Diagramma x l’appalto

  49. Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice • Le figure coinvolte in questa fase oltre al committente, sono: il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro delle imprese esecutrici. • il committente deve fornire all'appaltatore:

  50. Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice • rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, in particolare caratteristiche delle macchine/impianti, sostanze pericolose e lavorazioni incompatibili con i lavori da effettuare.

More Related