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Immigrazione,lavoro e prestazioni sociali

Immigrazione,lavoro e prestazioni sociali. E. Naldi Como, 12 ottobre 2011. Schema intervento Processi migratori … La cornice normativa in materia di lavoro subordinato dei non cittadini … Alcuni dati …

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Immigrazione,lavoro e prestazioni sociali

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Presentation Transcript


  1. Immigrazione,lavoro e prestazioni sociali E. Naldi Como, 12 ottobre 2011

  2. Schema intervento • Processi migratori … • La cornice normativa in materia di lavoro subordinato dei non cittadini … • Alcuni dati … • L’accesso alle prestazioni sociali per i cittadini non italiani ….

  3. Immagine tratta da Limes

  4. Fonte: Frontex

  5. www.cartografareilpresente.it

  6. www.cartografareilpresente.it

  7. Tratta dal sito www.cartografareilpresente.it nel 2009

  8. Tratto da www.cartografareilpresente.it

  9. -Le motivazioni che determinano, facilitano od ostacolano i processi migratori, intesi come processi di spostamento e di circolazione di persone da un’area geografica di insediamento ad altra aerea geografica, sono multiple e complesse. • Sviluppo diseguale tra aeree geografiche • Rapporti coloniali storici o neocoloniali • Rapporti politici e/o militari • Impatto flussi delle rimesse provenienti da attività sia legali che illegali • Densità e caratteristiche della popolazione • Turismo di massa • Accessibilità dei mezzi di comunicazione • Caratteristiche dei sistemi di uscita e di ingresso • Metodi di reclutamento di manodopera diretto o indiretto • Motivazioni individuali • Guerre e mutamenti politici • Disastri naturali • Ecc. • La molteplicità delle traiettorie di partenza e di destinazione, rende arduo individuare spiegazioni onnicomprensive e riproducibili per luoghi e tempi differenti, ma l’Italia ha caratteristiche specifiche che attraggono o respingono immigrazione anche economica • “Ogni paese è unico e ogni flusso di emigrazione è prodotto di specifiche condizioni di tempo e di spazio” • (S. Sassen, Globalizzazioni e migrazioni,in La Rivista delle politiche sociali, 3/2004, Ediesse, Roma, 2004,p.60)

  10. Lavoratori/lavoratrici non italiani • pluralità di condizioni …. Stratificazione civica • pluralità delle fonti ……. • Diritto internazionale pattizio… • Prospettiva europea .. • Regolamentazione per categorie di lavoratori … • Circolarità dei lavoratori…. • Tendenziale uniformità condizioni lavoratori • Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, definendo un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM/2007/638.

  11. Direttive il cui recepimento è scaduto • Il 19 giugno 2011 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati • Il 20 luglio 2011 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

  12. Il testo normativo che disciplina la condizione dei cittadini stranieri e degli apolidi in Italia è il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ( denominato per brevità Testo Unico) e modificato successivamente da una serie di disposizioni tra cui si ricorda la riforma operata con Legge n.189 del 30 luglio 2002 ( cosiddetta Bossi-Fini) e la Legge n. 94 del 15 luglio 2009. • Per l’applicazione del Testo unico il riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 , Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti al disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 • La disciplina del testo unico trova applicazione anche per i rifugiati e coloro che godono di protezione internazionale.

  13. I cittadini comunitari, cioè i cittadini aventi cittadinanza di uno stato dell’Unione, non sono considerati stranieri e godono di un diritto alla libera circolazione derivante dalla condizione di cittadini dell’Unione. La disciplina della condizione dei cittadini comunitari è contenuta nel Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamentenel territorio degli Stati membri, modificato dal Decreto Legislativo del 28 febbraio 2008, n. 32.

  14. La disciplina del lavoro dei/delle cittadini/e stranieri in Italia si fonda • Sulla regolamentazione e selezione di lavoratori subordinati, stagionali ed autonomi attraverso il sistema delle quote definite con decreti flussi ( Titolo III , T.U.)con eccezione di alcune categorie di lavoratori/lavoratrici (artt. 27,27-bis,27-ter) • Sulla parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti con i lavoratori italiani per i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, e le loro famiglie in applicazione della Convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975 ( art. 2,T.U.)

  15. Legislazione sull’immigrazione sostanzialmente distingue e separa • Immigrazione irregolare immigrazione regolare • Ingresso e soggiorno senza titolo= reati - doppia autorizzazione: visto, permesso d.s. • Sistema di allontanamento (respingimenti ed espulsioni ) - precarietà dei titoli di soggiorno • con possibilità trattenimento - graduale passaggio verso maggiore • Prevede un sistema di disposizioni penali per chi stabilità alla presenza di determinati • sfrutta, organizza immigrazione clandestina requisiti • -Non è previsto un visto per ricerca lavoro • - Il legame visto/permesso di soggiorno non consente per chi entra per soggiorni brevi (VSU) di poter convertire il proprio soggiorno per motivi di lavoro • -Non sono previste forme di regolarizzazione individuali (eccezioni : autorizzazioni al soggiorno a tutela di diritti fondamentali, sanatorie periodiche)

  16. Decreto flussi Per gli stranieri è possibile fare ingresso regolare in Italia per lavoro subordinato, stagionale o autonomo nei limiti qualitativi (tipo di lavoro) e quantitativi (numero di persone) consentiti e definiti dai decreti annuali di programmazione dei flussi. Sono previsti, per particolari categorie di lavoratori possibilità di ingresso fuori quota (artt. 27, 27 –bis e 27- ter del T.U.), per i quali è prevista una procedura specifica. Il decreto viene emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei documento programmatico che viene predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ogni tre anni, salvo la necessità di un termine più breve, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi e delle commissioni parlamentari competenti. E’ emanato sentiti il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio della normativa sull'immigrazione, le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome I decreti devono tener conto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello regionale e nazionale, del numero di cittadini non appartenenti all’Unione Europea iscritti al collocamento. Devono essere predisposti in base alle richieste effettive di lavoro per regione

  17. Il decreto viene definito annualmente entro il 30 novembre nel limite delle quote stabilite dall’ultimo decreto emanato (art. 10 – ter L. 25/2010). Nel corso di un anno possono essere emanati più decreti flussi qualora si verifichi richiesta di manodopera, ma può anche non essere emanato alcun decreto. Può essere confermata la quota numerica dell’anno precedente come può essere fissata una quota inferiore • Con il decreto vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche esigenze di lavoro stagionale, e autonomo in base alle indicazioni delle Regioni • Le quote sono stabilite tenuto conto dei ricongiungimenti familiari, degli eventuali permessi per protezione temporanea, dei permessi per lavoro subordinato o autonomo rilasciati ai minori una volta raggiunta la maggiore età, delle indicazioni delle regioni • Le quote di ingresso per le professioni sanitarie vengono definite tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute • I decreti flussi possono prevedere • -Delle restrizioni per i cittadini provenienti da Paesi che non collaborano nella lotta all’immigrazione clandestina o nella riammissione dei propri cittadini • -Quote riservate a discendenti di cittadini italiani iscritti in apposite liste • -Quote riservate per cittadini provenienti da Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi per la regolamentazione dei flussi e la riammissione degli espulsi • -Possono prevedere anche, a seguito di intese o accordi bilaterali, l’ingresso di lavoratori subordinati per l’esercizio di opere o servizi

  18. Hanno accesso preferenziale, rispetto ai lavoratori del loro Stato nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e di formazione professionale nei loro paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e dell'Istruzione, per la chiamata al lavoro del datore di lavoro. • Nel caso di richiesta numerica di lavoratori stagionali hanno diritto di prelazione coloro che si trovino iscritti nelle apposite liste e che abbiano fatto rientro nel loro paese a seguito di attività di lavoro stagionale svolta in Italia (art 19 della L. 189/2002) • Sono istituite presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero apposite liste per coloro che intendono venire in Italia per lavoro • -liste ordinarie • -liste dei lavoratori di origine italiana • -liste presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di lavoratori che hanno seguito appositi programmi di formazione professionale nei paesi di origine e che hanno diritto di prelazione • Le liste sono aggiornate annualmente e mantengono distinti gli iscritti secondo la richiesta di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale e secondo l'ordine di presentazione delle domande. Ci si iscrive compilando apposita scheda

  19. Schema sintetico procedura ingresso per lavoro subordinato non stagionale • Pubblicazione decreto flussi click day • Presentazione on line domande di nulla osta all’ingresso da parte dei datori di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) • SUI • verifica regolarità e completezza della documentazione • Richiede al questore parere circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi ostativi all’assunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dell’organo di amministrazione della società (art. 31, co. 1, DPR 394/1999) • chiede alla Direzione provinciale del lavoro (DPL) la verifica dei limiti numerici previsti dal decreto flussi, la verifica relativa al rispetto dei CCNL di categoria e alla congruità del numero di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacità reddituale (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999)salvo in caso di assunzione di persona per l'assistenza di datore non autosufficiente

  20. SUI • richiede all’Agenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore • comunica la richiesta al Centro per l’impiego per l'accertamento di eventuali disponibilità di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso • a) in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilità di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l’impiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento) • b) in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l’impiego ovvero di accertata indisponibilità si procede al rilascio del nulla osta (dovrebbe avvenire entro 40 gg.) • SUI • convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999) • spedisce l’intera documentazione e il codice fiscale, se cosi’ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999) • Ingresso del lavoratore • Entro 6 mesi deve richiedere visto di ingresso • Entro 8 gg. dall’ingresso deve presentarsi presso SUI per la sottoscrizione del contratto dio soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno

  21. Ingresso per lavoro autonomo…. • I decreti flussi che definiscono le quote per gli ingressi per lavoratori non stagionali definiscono anche le quote per gli ingressi per lavoratori autonomi • La procedura per il rilascio del nulla osta prevede passaggi diversi e si deve concludere entro 120 gg. • In estrema sintesi il/la cittadino/a straniero/a deve dimostrare • Di possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività autonoma ( es. richieste autorizzazioni, licenze,iscrizioni ai fini dell’abilitazione e riconsocimento del titolo se richiesta nulla osta è finalizzata ad esercizio professione per la quale è richiesto un titolo) • Verifica risorse finanziarie • Dimostrazione sistemazione alloggiativa e reddito • Decreto flussi per lavoro stagionale… • Ricalca il decreto flussi per lavoro non stagionale con adeguamenti • - Riduzione dei tempi previsti nei diversi passaggi della procedura • - Datori di lavoro che possono fare richiesta di nulla osta ( anche associazioni di categoria) • - Validità del nulla osta : da 20 gg. a 9 mesi anche a seguito di cumulo di richieste di autorizzazione di più datori di lavoro

  22. Decreto flussi per lavoro stagionale… • Ricalca il decreto flussi per lavoro non stagionale con adeguamnti • Sostanzialmente dimezzamento dei tempi previsti per la procedura • Possono fare richiesta anche associazioni di categoria • Validità del nulla osta : da 20 gg. a 9 mesi anche a seguito di cumulo di richieste di autorizzazione di più datori di lavoro • Assunzione stranieri già regolarmente soggiornanti • Se un datore di lavoro vuole assumere un cittadino straniero già regolarmente soggiornante dovrà • - Accertarsi che il titolo di soggiorno in suo possesso consenta lo svolgimento di attività lavorativa • - Dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno su apposito modulo Q (v. Circ.Min.e Min. Pol.Soc. Int. n. 5 dell’8 marzo 2005) • -Inviare il contratto allo sportello Unico per l’Immigrazione entro 5 gg. con raccomandata A.R. (in sperimentazione unificazione processi di comunicazione on line) • Per l’assunzione di titolari di permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.

  23. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato non stagionale consente di svolgere attività di lavoro autonomo ed è convertibile , se si ottengono le autorizzazioni, licenze o abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività nonché attività lavorativa come socio di cooperativa. Consente di intraprendere percorsi di studio e formazione. E’ rinnovabile e convertibile in presenza dei requisiti. Il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato previo inserimento nell’anagrafe dei lavoratori stranieri e previa comunicazione di assunzione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Consente di intraprendere percorsi di studio e formazione. E’ rinnovabile e convertibile in presenza dei requisiti. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità rilasciato al secondo ingresso in Italia, può essere convertito in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in occasione del decreto flussi(art. 24, comma 4 ,T.U.) Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione consente di svolgere attività lavorativa e tirocinio. Può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi e con la presentazione della documentazione richiesta per lavoro subordinato , dopo aver stipulato il contratto di soggiorno presso l’Ufficio Territoriale di governo o autonomo, previo presentazione della documentazione relativa alla dimostrazione dei requisiti per svolgere l’attività. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni per il lavoro autonomo, verrà richiesta e rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota.

  24. La conversione da permesso per studio a permesso per lavoro può però essere richiesta fuori quota al compimento della maggiore età per chi aveva un permesso per motivi familiari durante la minore età- Il permesso per studio può inoltre essere convertito in permesso per lavoro per chi abbia conseguito una laurea o laurea specialistica in Italia Alla scadenza del permesso di soggiorno per studio,la persona che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello può per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro Il permesso di soggiorno per studio consente lo svolgimento di attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali e 1040 ore annue. I permessi per affidamento, per motivifamiliari, per integrazione minori , per assistenza minore, per protezione sociale, per motivi umanitari,per asilo e per richiesta di asilo ( dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda se la procedura non si è ancora conclusa) consentono di svolgere attività lavorativa. Altri titoli di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa - Permesso di soggiorno CE per lungoresidenti ( ex carta di soggiorno) - La carta di soggiorno per familiari extraue di cittadini comunitari

  25. 3. Ingresso per lavoro in casi particolari fuori dalle quote Caratteristiche generali: La possibilità di richiesta di ingresso fuori quote dei decreti flussiè previsto solo per alcune tipologie di lavoratori/lavoratrici indicate negli art. 27, 27-bis e 27-ter del T.U. La procedura per l’ingresso non prevede la preventiva verifica di disponibilità attraverso il centro per l’Impiego di lavoratori italiani o comunitari o stranieri già regolarmente soggiornanti I soggiorni hanno però delle limitazioni: 1- relativamente alla durata del soggiorno che non può superare, comprendendo proroghe o rinnovi i 4 anni Principio: durata permesso= durata rapporto di lavoro non sup. a 2 anni Proroga o rinnovo= non più di 2 anni Eccezioni: 5 anni per dirigenti o personale altamente specializzato in distacco Lettori, professori universitari, ricercatori ed infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato 2- Vincolo tra permesso di soggiorno e rapporto di lavoro per il quale è autorizzato l’ingresso Possibilità di cambiare datore di lavoro per traduttori, interpreti, infermieri e collaboratori familiari 3- non è possibile convertire il permesso in altro a titolo diverso se non con il sistema delle quote Eccezione : ingresso per tirocinio, datore di lavoro al termine del tirocinio può assumere In caso di distacco dirigenti e personale altamente qualificato possono essere assunti dopo i 5 anni massimi dalla ditta impresa distaccataria

  26. Categorie lavoratori /lavoratrici per i/le quali è possibile l’ingresso al di fuori delle quote • dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;  • lettori universitari di scambio o di madre lingua;  • i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;  • traduttori e interpreti; • collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;  • persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;  • lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;  • lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;  • lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;   • lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;  • personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;  • ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;  • artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;  • stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;  • giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; 

  27. r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;  r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Aggiunti nel 2009 anche I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole

  28. Art. 22 T.U. comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

  29. Articolo 2 Diritti e doveri dello straniero. (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) 1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. ……..omissis……..

  30. Contratto di soggiorno • Contiene i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore /lavoratrice, la tipologia del contratto di lavoro che si vuole instaurare e del contratto collettivo applicato,ulteriori elementi essenziali: • a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; • b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. • Il contratto di soggiorno influisce anche sulla durata del permesso di soggiorno • (art. 5 co.3 –bis) • Durata del permesso di soggiorno per lavoro segue la durata prevista dal contratto di soggiorno • ragionevoli prassi applicative • Comunque • Permesso di soggiorno durata massima • 2 anni per lavoro a tempo indeterminato • 1 anno per lavoro a tempo determinato • 9 mesi per lavoro stagionale ( salvo permessi pluriennali..)

  31. Principi generali • Il lavoratore/ la lavoratrice straniera gode della parità di trattamento con i lavoratori/lavoratrici italiani (art. 2 comma 3, T.U.) • La Convenzione OIL n. 143/1975 prevede il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di professione, per cui l’accesso dei lavoratori migranti può essere limitato per determinate categorie di occupazione e di funzioni, solo qualora tale restrizione sia necessaria nell’interesse dello Stato (artt. 10 e 14 della Convenzione, ratificata in Italia con legge n. 158/81). • Se un lavoratore cessa di lavorare per licenziamento o anche per dimissioni, non gli può essere revocato il permesso di soggiorno (art. 22,co 11T.U.) . Egli può iscriversi al collocamento presso i Centri per l’impiego • per il periodo residuo del permesso di soggiorno e comunque per almeno 6 mesi per i soggiorni concessi per lavoro subordinato • per il periodo residuo del permesso di soggiorno se concesso per lavoro stagionale. • Per i trattamenti connessi allo stato di disoccupazione, il lavoratore straniero non stagionale, che ha maturato i requisiti, ha i medesimi diritti previsti per i lavoratori italiani : ha pertanto diritto all’indennità di disoccupazione come lavoratore licenziato, alla mobilità in caso di licenziamento collettivo

  32. Per quanto riguarda il collocamento obbligatorio di cui all’art. 19 della L. 482/1968 relativo all’assunzione di disabili, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30.12.1998 ha riconosciuto il diritto all’iscrizione anche agli stranieri. Ora art. 37. co.7. D.P.R. 394/99 recepisce quanto Corte aveva stabilito. Il lavoratore che rientra nel proprio paese può, a prescindere dai rapporti di reciprocità: mantenere i diritti previdenziali e di sicurezza sociale che ha maturato in Italia al compimento del 65° anno di età la liquidazione dei contributi versati. Il lavoratore straniero può chiedere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale ottenuti all'estero e di frequentare corsi di formazione in Italia.

  33. Alcuni dati della Fondazione Moressa per un primo quadro di insieme….

  34. Precisazioni in merito ai dati forniti in aula all’incontro del 12 ottobre • I dati sul numero complessivo di stranieri aumenta negli anni ma…… • - Nel numero complessivo dei cittadini stranieri in Italia vengono conteggiati coloro che provengono da Paesi a forte pressione migratoria tra cui i cittadini comunitari ( prima presenza Romania) • In Lombardia sui 1.064.447 cittadini stranieri residenti ( dati Istat) ben il 12,9% provengono dalla Romania che è il primo paese per provenienza. • Legislazione differente per ingresso e soggiorno /diritto alla libera circolazione • (si veda sui dati complessivi presenza in Italia della tabella precedente) • l’Italia prevede 10 anni di residenza legale continuativa per l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione (+ 3 o 4 anni per la procedura!).In molti altri paesi europei soprattutto quelli a maggior presenza di cittadini di nascita stranieri, prevedono tempi più brevi o prevedono la cittadinanza per i nati in suolo nazionale. • Sul totale dei cittadini stranieri in Lombardia nel 2010 (Elaborazione dati ISTAT) • Meno di 2 anni 8.3% • Da 2 a 4 anni 15.9% • Da 5 a 10 anni 47.6% • Oltre 10 anni 28.2%

  35. Italiane straniere

  36. Italiani stranieri

  37. Dal rapporto Istat La situazione del paese nel 2010

  38. Dati riferiti al IV trimestre 2010

  39. IV trimestre 2010

  40. Dal rapporto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali L’immigrazione per lavoro in Italia: evoluzione e prospettive I dati Excelsior propongono le previsioni di assunzioni di lavoratori dipendenti stranieri effettuate dagli imprenditori. Considerando in particolare il settore industriale e dei servizi in ipotesi massima (comprende gli inserimenti già decisi dalle imprese e quelli non ancora decisi ma possibili), rispetto al 2009, nel 2010 la crescita di assunzioni di immigrati (stagionali e non) è di circa 14 punti percentuali sopra i livelli dell’anno precedente. La domanda di lavoratori stranieri non raggiunge ancora i livelli del 2008 quando gli imprenditori prevedevano assunzioni per circa 230 mila unità: rispetto a questo anno, infatti, la domanda di immigrati nel 2010 risulta in calo di circa 21 punti percentuali, diminuzione ascrivibile soprattutto al settore dell’industria, in particolare all’industria in senso stretto dove la variazione percentuale 2008-10 è di -54,4% e quella 2009-10 è di -1,2%.

  41. Comunicato del 09/08/2011 Fondazione Moressa A giugno di quest’anno si contano oltre 400mila imprenditori stranieri: questo significa che quasi un imprenditore su dieci è nato all’estero. Ma se il numero di stranieri continua a crescere (+5,7% nell’ultimo anno), quello degli italiani cala (-1,4%). E’ una tendenza ormai consolidata negli ultimi anni: dal 2006 ad oggi la presenza di immigrati nell’imprenditoria è aumentata del 38,6%, ma è calata quella degli italiani (-6,6%). Questi i risultati principali emersi da uno studio di FONDAZIONE LEONE MORESSA che ha analizzato le dinamiche e la struttura dell’imprenditoria straniera facendo riferimento a riferimento agli ultimi dati disponibili di Infocamere.

  42. Estratto da tabella

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