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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA MASTER DI II LIVELLO ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI ANNO ACCADEMICO 2010-2011. ISTITUZIONI DI DIRITTO SANITARIO a cura Dott. Marco Cruciani.

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  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA MASTER DI II LIVELLO ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI ANNO ACCADEMICO 2010-2011

  2. ISTITUZIONI DI DIRITTO SANITARIOa cura Dott. Marco Cruciani

  3. LEGGE REGIONALE E.R. 23 dicembre 2004, n. 29I profili funzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionaleANALISI E PROSPETTIVE

  4. ART.1Tutela della salute e Servizio sanitario regionale Il Servizio sanitario regionale è costituito nel rispetto dei principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale e la tutela della salute è riconosciuta come un diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività come normato dall’articolo 32 della Costituzione, dagli artt. 1 e 2 della Legge 833/78, dall’articolo 1 del D.Lgs. 502/92 e dall’articolo 1 del D.Lgs. 229/99.

  5. Principi ispiratori del S.s.r. • centralità del cittadino, • responsabilità pubblica, • universalità ed equità di accesso alle prestazioni/servizi, • globalità della copertura assistenziale, • finanziamento pubblico dei LEA mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, alimentato attraverso l’imposizione tributaria generale, • la libera scelta del luogo di cura • la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle attività ed alla verifica dei risultati di salute (vedi art. 5), • leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, • collaborazione con le Università (vedi art. 9).

  6. Art. 2Principi di organizzazione del S.s.r. • La Regione assicura i LEA attraverso: • le Aziende Usl, • le Aziende ospedaliere, • gli IRCCS, • le Aziende Ospedaliero-Universitarie, • altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali le Aziende USL abbiano stipulato l’istituto degli accordi contrattuali.

  7. Art. 3Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie • Le Aziende sanitarie hanno autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione ed il funzionamento sono determinati con atto aziendale adottato dal direttore generale, • finanziamento delle Aziende usl da parte della Regione in relazione ai LEA, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell’accessibilità ai servizi.

  8. Art.5Relazione fra S.s.r. ed Enti locali • l’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione,

  9. Art. 5Relazione fra S.s.r. ed Enti locali (segue) • la Conferenza può chiedere alla regione di procedere alla verifica del direttore generale , anche al fine di revoca dell’incarico, • la Conferenza promuove la partecipazione dei Consigli comunali e provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei Servizi sanitari,

  10. Art. 5Relazione fra S.s.r. ed Enti locali (segue) • la Conferenza promuove strategie ed interventi diretti alla promozione della salute, anche attraverso i piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale, • la Conferenza, d’intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali.

  11. Art.6Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie • conferma della legge regionale n. 50/94 e s.i.m. che regola gli strumenti della programmazione economica-finanziaria, • il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio di esercizio, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.

  12. Art.9Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università • A) Protocollo d’intesa fra Regione e le Università con specifico riferimento a: • partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale • azienda ospedaliero-universitaria (istituzione dei Dipartimenti ad attività integrata) • finanziamento • formazione • ricerca • compartecipazione ai risultati di gestione

  13. B) la Regione disciplina le Aziende Ospedaliero-Universitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi di cui al D.lgs. 517/99: • autonomia imprenditoriale • atto aziendale d’intesa con il Rettore • sono organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie il Direttore generale, il Comitato di indirizzo, il Collegio Sindacale, il Collegio di Direzione.

  14. Direttore generale • Nominato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università interessata • il direttore generale adotta l’atto aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria d’intesa con il Rettore dell’Università interessata

  15. Comitato di indirizzo • propone iniziative per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica dell’Università • esprime parere preventivo e obbligatorio su: • l’ istituzione, la modifica o la disattivazione di uu.oo. complesse e dei dipartimenti • gli strumenti della programmazione economico finanziaria e sui risultati dell’attività istituzionale rappresentati dal bilancio di missione • l’accordo di fornitura tra l’Azienda ospedaliero-universitaria e l’Azienda Usl di riferimento

  16. Comitato di indirizzo (segue) • e’ composto da 5 membri nominati con atto del Presidente della Giunta regionale così individuati : • un membro con funzioni di presidente designato dalla Regione d’intesa con il Rettore • dal Preside della facoltà di medicina e chirurgia interessata che ne fa parte di diritto • un membro designato dal Rettore • due membri designati dalla Regione • il Direttore generale partecipa ai lavori senza diritto di voto

  17. Collegio Sindacale • Composto da 3 membri di cui uno nominato dalla Regione, uno dall’Università interessata e uno dallo Stato • dura in carica 3 anni • controllo sulla regolarità contabile ed amministrativa degli atti aziendali.

  18. Collegio di direzione • compiti di proposta in materia di organizzazione e sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca ed innovazione • elabora proposte ed esprime pareri al Direttore generale, che non ne fa parte, relativamente all’ integrazione ed alla coerenza tra l’attività assistenziale e l’attività didattica • l’atto aziendale ne disciplina la composizione e le forme e modalità delle relazioni con gli altri organi dell’Azienda • ne sono componenti di diritto il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e i Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata.

  19. Collegio aziendale delle professioni sanitarie • è organismo dell’Azienda • è considerato il collegio delle professioni non dirigenziali • la Regione non indica la composizione e le funzioni • l’atto aziendale ne disciplina la composizione e le forme di rappresentanza.

  20. I PROFILI NORMATIVI, FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVI DELL’ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALEa cura Dott. Marco Cruciani

  21. L’Assistenza specialistica ambulatoriale nella Regione Emilia-Romagna • Linee guida per la rimodulazione dell’attività specialistica ambulatoriale e per l’istituzione del sistema informativo (Delibera n. 1296/1998) • Semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (Delibera n. 2142/2000) • Linee di indirizzo per l’attività di Pronto Soccorso e ridefinizione del sistema di compartecipazione alla spesa (Delibera n. 264/2003)

  22. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 • Riorganizzazione dell’attività specialistica ambulatoriale (presso strutture distrettuali e ospedaliere); • Individuazione di criteri per la gestione delle liste di attesa e per la determinazione del tempo massimo di attesa per le prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale; • Istituzione di un sistema informativo per l’attività specialistica.

  23. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Riorganizzazione dell’attività specialistica ambulatoriale • Individuazione in termini organizzativi e gestionali della funzione ambulatoriale, con connotazioni specifiche rispetto ad altre, quali: degenza ordinaria e day hospital in ambito ospedaliero, attività consultoriale, assistenza di base e assistenza domiciliare in ambito distrettuale.

  24. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Riorganizzazione dell’attività specialistica ambulatoriale (segue) • Ricondurre ad un momento unitario tutto il complesso sistema dell'attività ambulatoriale attualmente erogata in modo frammentario e, nelle strutture ospedaliere, spesso a supporto quasi esclusivamente dell'attività di degenza.

  25. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Riorganizzazione dell’attività specialistica ambulatoriale (segue) • Attivazione di una prassi organizzativa comportante la presa in carico dell’utente sia in termini organizzativi (ad esempio concentrando in un unico accesso le prestazioni afferenti ad un unico profilo diagnostico- terapeutico), sia in termini clinico-assistenziali.

  26. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Centro Servizi Ambulatoriali e Punti di Accoglienza • raccordare le esigenze tecnico amministrative proprie del sistema delle prenotazioni con quelle gestionali e sanitarie proprie del momento della erogazione delle prestazioni; • coordinare le iniziative necessarie al superamento della moltiplicazione degli accessi, tra ambulatori della stessa struttura;

  27. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Centro Servizi Ambulatoriali e Punti di Accoglienza (segue) • orientare l'attività degli ambulatori sulla base delle richieste emerse dal sistema delle prenotazioni e secondo i percorsi assistenziali individuati; • organizzare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali in coerenza con le priorità individuate nella programmazione aziendale e con quanto indicato nei piani preventivi annuali.

  28. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Criteri per la gestione delle liste di attesa • Individuazione delle prestazioni che non vanno inserite nella lista in quanto previste all'interno della continuità diagnostico-terapeutica ovvero le prestazioni previste dal programma regionale di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella, in quanto effettuate su chiamata diretta da parte delle Aziende sanitarie.

  29. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Criteri per la gestione delle liste di attesa (segue) • Prevedere, sulla base delle esperienze locali e delle specifiche tipologie di prestazioni, un numero di prenotazioni superiore rispetto alle disponibilità effettive dichiarate dalla struttura erogante.

  30. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Criteri per la gestione delle liste di attesa (segue) • Superamento della chiusura periodica delle prenotazioni (prassi per alcune tipologie di prestazioni con lunghi tempi di attesa).

  31. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Criteri per la gestione delle liste di attesa (segue) • Identificazione dei criteri di ammissibilità alle liste di attesa (in base alla gravità clinica ed all’appropriatezza): • Prestazioni urgenti; • Prestazioni urgenti differibili; • Prestazioni programmabili.

  32. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Criteri per la gestione delle liste di attesa (segue) • Creazione del registro delle prenotazioni (documento formale di tipo cartaceo o informatizzato a responsabilità diretta del Direttore Sanitario).

  33. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Criteri per la gestione delle liste di attesa (segue) • Se gli interventi citati non assicurano il completo rispetto dei tempi massimi di attesa le Aziende possono ricorrere a: • attività libero professionale intra muraria, • forme di remunerazione legate al risultato.

  34. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Sistema informativo per l’attività specialistica ambulatoriale • L'attivazione di un sistema informativo dell'attività specialistica ambulatoriale ha come scopo la descrizione/valutazione dell'attività ambulatoriale a fini sia epidemiologico-clinici, sia di finanziamento, sia organizzativo gestionali.

  35. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Sistema informativo per l’attività specialistica ambulatoriale (segue) • Si basa sul modello organizzativo ottimale che prevede un Centro Servizi Ambulatoriali (C.S.A.) che svolge attività integrata con i C.u.p. per l'aggiornamento delle agende di prenotazione, in relazione ai piani di attività delle unità erogatrici e per la gestione delle liste d'attesa.

  36. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Sistema informativo per l’attività specialistica ambulatoriale (segue) • Il C.S.A, coordina le attività di raccolta e gestione dei dati primari (dati relativi alle disponibilità di prenotazione delle prestazioni, dati sulle prenotazioni effettuate e dati relativi alle prestazioni erogate).

  37. Delibera Giunta Regionale E.R. 27 luglio 1998 n. 1296 (segue) Sistema informativo per l’attività specialistica ambulatoriale (segue) • L'utente accede ai diversi punti di prenotazione originando la lista di attesa che viene trasmessa al C.S.A. il quale: • cura la predisposizione delle agende di attività; • modula l'offerta delle strutture erogatrici in feed back con il sistema delle prenotazioni.

  38. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 • In Emilia-Romagna ogni anno vengono erogate oltre 50 milioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (nel 2002 sono state oltre 56 milioni, di cui più di 6 milioni di visite, 5 milioni di prestazioni diagnostiche, circa 40 milioni di esami di laboratorio, 2 milioni di prestazioni terapeutiche, 2 milioni di prestazioni riabilitative).

  39. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) • Il D.lgt. 229/99 disciplina la necessità di individuare modalità di accesso ai servizi finalizzate a facilitare il percorso del cittadino nell’ambito delle strutture del S.s.n; • Il P.S.R. 2006-2008 individua fra gli obiettivi prioritari il miglioramento dell’accesso ai servizi da parte del cittadino attuando la revisione delle procedure per semplificare ed accelerare i percorsi amministrativi;

  40. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) • Una delle maggiori difficoltà che il cittadino affronta nei suoi rapporti con il S.s.n. è costituita dalla molteplicità degli accessi ambulatoriali necessari per completare i percorsi di cura e da una serie di passaggi burocratici funzionali più all’organizzazione interna che alle finalità del servizio;

  41. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) • Con l’applicazione di questa Delibera allo specialista viene riconosciuto un ruolo centrale all’interno del sistema curante, anche attraverso la gestione dei percorsi diagnostici e terapeutici attivati a seguito del quesito che ha determinato il primo accesso dell’utente ai servizi, fino alla formulazione della risposta per il M.M.G. cui l’utente viene rinviato;

  42. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Il percorso di accesso alle strutture ambulatoriali per le prestazioni programmabili • direttamente, senza la richiesta del M.M.G., per le prestazioni specialistiche a “libero accesso” (ostetricia e ginecologia, odontoiatria, oculistica “limitatamente alla misurazione del visus”, pediatria, psichiatria). Gli utenti dovranno presentarsi dallo specialista dotati di regolare prenotazione;

  43. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) • con la richiesta del M.M.G. o specialista nei casi previsti; La richiesta di prestazioni specialistiche riguarda: • le visite, • le prestazioni di laboratorio, • le prestazioni di diagnostica strumentale, • le prestazioni terapeutiche/riabilitative.

  44. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Il percorso dell’utente all’interno della struttura ambulatoriale • L’utente con la richiesta di visita si rivolge allo specialista che: • effettua la visita, • richiede direttamente l’esecuzione di ulteriori indagini per il completamento dell’iter diagnostico utilizzando la modulistica della Semplificazione dell’accesso, • richiede l’attivazione del Day Service, • dispone l’eventuale ricovero ordinario o in D.H.

  45. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Il percorso dell’utente all’interno della struttura ambulatoriale (segue) • L’utente con la richiesta di prestazioni di laboratorio e di diagnostica strumentale si rivolge al servizio erogante che: • effettua la prestazione, • predispone il relativo referto.

  46. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Le visite di controllo ed i controlli periodici • La richiesta di prima visita di controllo, dopo consulenza specialistica, compete allo specialista.

  47. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Le visite di controllo ed i controlli periodici (segue) • Per le patologie croniche è previsto il ricorso al follow-up (una serie di visite di controllo e/o di prestazioni diagnostico terapeutiche successive al primo accesso, che si attuano secondo un programma temporale ed appropriato condiviso tra specialisti e M.M.G.).

  48. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Le visite di controllo ed i controlli periodici (segue) • Il Day Service invece rappresenta una modalità di gestione organizzativa della struttura ambulatoriale attivabile nei confronti di utenti con problemi clinici complessi, per i quali è necessario impostare gli accertamenti diagnostici correlati alla patologia presentata ed il relativo trattamento terapeutico.

  49. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Le visite di controllo ed i controlli periodici (segue) Il Day Service: • comporta la predisposizione e compilazione di una cartella ambulatoriale, • prevede la necessità di indagini che si svolgono all’interno di percorsi organizzati, • si conclude con una risposta al quesito clinico formulato dal M.M.G., attraverso la lettera di dimissione, in analogia al ricovero.

  50. Delibera Giunta Regionale E.R. 28 novembre 2000 n. 2142 (segue) Le prestazioni specialistiche ambulatoriali pre e post-ricovero • Se la visita specialistica ambulatoriale evidenzia la necessità di un ricovero, si ricorda che: • la richiesta di prestazioni specialistiche pre-ricovero ospedaliero, intese unicamente come prestazioni finalizzate al ricovero programmato, sono a carico della struttura di ricovero e sono richieste su apposita modulistica.

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