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10 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB

Sistema sanzionatorio – 1.a parte Notizia di reato – sistema penale e amministrativo - sanzioni – depenalizzazione degli illeciti L.689/81 – L.R. 90/83. 10 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti.

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10 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB

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  1. Sistema sanzionatorio – 1.a parteNotizia di reato – sistema penale e amministrativo - sanzioni – depenalizzazione degli illeciti L.689/81 – L.R. 90/83 10 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB

  2. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizionepersonale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

  3. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

  4. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

  5. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

  6. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

  7. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. ( principio di legalità) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

  8. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

  9. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

  10. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende onon parla la lingua impiegata nel processo.

  11. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 111. (seguito) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  12. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

  13. REATO: definizione • Dal punto di vista formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l'ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione. • Ad esempio vediamo “l’abbandono di rifiuti”. 1.a domanda: rientra nella competenza delle GEV? Per rispondere andiamo a vedere il decreto del Presidente della Regione del 2009, quello con cui si conferiscono le competenze, che è un po’ la nostra Bibbia.

  14. D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832 .Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie. …Omissis… a. aree regionali protette: L.R. 30 novembre 1983, n. 86; b. tutela della fauna minore e della flora spontanea:L.R. 31 marzo 2008, n. 10; c. ricerca e raccolta minerali da collezione: L.R. 10 gennaio 1989, n. 2; d. coltivazione sostanze minerali di cava: L.R. 8 agosto 1998, n. 14; e. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; f. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; g. disciplina del settore apistico: art. 11 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5;

  15. D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832 .Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie. h. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell’economia forestale: titolo IV della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; i. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del Reg. 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell’art. 52, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall’art. 133 comma 2°, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; l. accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica); m. rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni; ..omissis..

  16. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152Norme in materia ambientale. Art.192.Divieto di abbandono (precetto) • L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. • È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

  17. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152Norme in materia ambientale. Art . 255 (abbandono di rifiuti) (sanzioni) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria((da trecento euro a tremila euro)). ((Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.)) 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o iltitolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo187, comma 3.

  18. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152Norme in materia ambientale. Art. 256 (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata) (sanzioni) • Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e'destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva sedi proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. • Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. • Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187,effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e'punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). • Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo riproduzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. • Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. • I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo234. • Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

  19. REATO: definizione Dal punto di vista strutturale, pertanto, il reato è: • quel fatto umano attribuibile al soggetto, • offensivo di un bene giuridicamente tutelato - mediante una lesione o, in certi casi, anche solo una minaccia-, • sanzionato con una pena proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, con funzione di rieducazione del condannato e di deterrenza. • Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista.

  20. elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste) essi sono: • il fatto (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all'evento) • la colpevolezza (imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza) • l'antigiuridicità (contrasto tra la norma-precetto ed il fatto) [teoria della tripartizione che si differenza da quella della bipartizione proprio per la presenza dell'antigiuridicità dell'illecito].

  21. CODICE PENALE C.P. art.40. Rapporto di causalità. 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2.Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

  22. CODICE PENALE C.P. art. 43. Elemento psicologico del reato. 1. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente ; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 2. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico .

  23. CODICE PENALE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO (scriminanti): • Le cause di esclusione del reato sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l’antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile.

  24. CODICE PENALE consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.): “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”

  25. CODICE PENALE esercizio di un diritto e adempimento di un dovere (art. 51 c.p.): “l’esercizio di un diritto […] esclude la punibilità”. La norma prevede poi che “l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”

  26. CODICE PENALE legittima difesa (art. 52 c.p.) 1° comma “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

  27. CODICE PENALE legittima difesa (art. 52 c.p.) • Nel 2006 all'art.52 è stato aggiunto un secondo comma: "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:a) la propria o altrui incolumità;b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

  28. CODICE PENALE uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.): “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

  29. CODICE PENALE stato di necessità (art. 54 c.p.): • “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.

  30. CODICE PENALE eccesso colposo (art. 55 c.p.): “quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

  31. CODICE PROCEDURA PENALE C.P.P. Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato. 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

  32. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362]. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

  33. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 332. Contenuto della denuncia. 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

  34. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 333. Denuncia da parte di privati. 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [c.p. 364, 709]. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

  35. CODICE PENALE Art. 364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. • Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032

  36. CODICE PENALE Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. • Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

  37. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 336. Querela. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

  38. CODICE PROCEDURA PENALE Art.337. Formalità della querela. • La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. 3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. 4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

  39. CODICE PROCEDURA PENALE La querela Art. 339. Rinuncia alla querela. Art. 340. Remissione della querela.

  40. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE i delitti del pubblico ufficiale contro l'Amministrazione della giustizia art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. • Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] . • La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331]. • Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126]

  41. DIRITTO PENALE ILLECITO PENALE delitti e contravvenzioni • Secondo questa concezione è reato l'illecito penale, cioè la violazione di una norma che prevede come sanzione una delle pene previste dall'art.17 del Codice Penale: • delitti: ergastolo, reclusione e multa • contravvenzioni: arresto e ammenda. • Tale distinzione è rilevante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva (salvo diversa disposizione legislativa si risponde per i delitti a solo titolo di dolo mentre nel caso delle contravvenzioni si può essere chiamati a rispondere indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), il tentativo (istituto giuridico non applicabile alle contravvenzioni) e le cause di giustificazione o scriminanti.

  42. ILLECITO AMMINISTRATIVO ECIVILE: Il reato penale, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: • pagamento di una somma di denaro PENE ACCESSORIE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: • ripristino dello stato dei luoghi • sequestro • rimozione • ecc. ...le scopriremo nelle leggi amministrative...

  43. DIRITTO AMMINISTRATIVO • Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini. • La sua genesi è da collegare al principio di divisione tra i poteri dello Stato, ovvero al principio di tripartizione dei poteri elaborato da Montesquieu. Il potere amministrativo, originariamente definito «esecutivo», consiste nell'organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico definiti dall'ordinamento.

  44. Pubblica amministrazione (p.a.) • Nell'ordinamento italiano la PA è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà. • La pubblica amministrazione dipende dal governo, che ne orienta gli indirizzi generali attraverso i ministeri, ai quali fanno capo branche dell'intero apparato divise per materie. • Si hanno così le amministrazioni che sovrintendono ai servizi che lo Stato (o l'ente locale) hanno l'obbligo di rendere alla collettività (non solo dei cittadini, ma di tutti gli individui che per qualche motivo si trovino sul territorio statale). Tale attività di prestazione di servizi si svolge all'insegna dei criteri di buon andamento e imparzialità (derivanti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione); può essere un'attività tipicamentee), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

  45. POLIZIA AMMINISTRATIVA La dottrina riconduceva a polizia amministrativa tutte quelle attività di prevenzione, non riferibili pertanto all'attività di polizia giudiziaria. Di conseguenza si faceva riferimento ad una lunga elencazione di funzioni, tra cui: polizia stradale, polizia annonaria , polizia commerciale, polizia edilizia, polizia urbana e rurale, polizia di sicurezza, ecc. Oggi, a seguito dell'avvenuto decentramento di numerose funzioni di amministrazione attiva dallo stato agli enti locali, la polizia amministrativa può essere definita un’attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere accessorio e strumentale all’attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa

  46. D.P.R. 24-7-1977 n. 616Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. art. 9.Polizia amministrativa. 1. I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. 2. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

  47. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale • E’ la legge quadro della procedura sanzionatoria amministrativa (da conoscere bene!) • contiene i principi base nei primi 12 articoli • dall’art.13 al 31 gli strumenti per l’applicazione delle sanzioni • con il 32 inizia la parte della depenalizzazione ( ed ora non ci interessa)

  48. I principi della disciplina • Il principio di legalità (art.1) • L’afflittività riservata ai maggiorenni ( art.2) • La responsabilità solidale tra gli autori (art.6) • La non trasmissibilità delle obbligazioni • Il principio di specialità nel caso di concorso con norma penale (art.9)

  49. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.1. Principio di legalità. 1.Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2.Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

  50. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.2. Capacità di intendere e di volere. 1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 2.Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

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