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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA. TRIBUTI, PAGHE E CONTRIBUTI L’IMPOSIZIONE E LE VARIE MODALITA’ DI TASSAZIONE Avv. Caterina Monopoli Dottore di Ricerca in “Diritto dell’Economia” Università degli Studi di Foggia 17 giugno 2011. Cosa è il reddito. Nozione aziendalistica di reddito

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  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA TRIBUTI, PAGHE E CONTRIBUTI L’IMPOSIZIONE E LE VARIE MODALITA’ DI TASSAZIONE Avv. Caterina Monopoli Dottore di Ricerca in “Diritto dell’Economia” Università degli Studi di Foggia 17 giugno 2011

  2. Cosa è il reddito Nozione aziendalistica di reddito Il reddito : può essere definito come un flusso di ricchezza durante un periodo di tempo. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo.

  3. Il reddito è quindi una variabile DINAMICAdi flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock.

  4. ne segue che il reddito è un valore, non un bene, dunque è astratto, ed è indeterminato, non deriva cioè da una operazione di calcolo oggettiva. il reddito è il risultato della gestione non del solo processo di produzione (operazioni interne), ma anche di un insieme di operazioni di gestione esterna.

  5. Il reddito è distinto dalla renditache è una variabile di flusso finanziario legata a più di un periodo. La rendita è un'entrata costante ad intervalli di tempo regolari per un certo orizzonte temporale.

  6. Una delle principali funzioni del reddito è quella di costituire la base imponibile per le principali imposte di ogni ordinamento fiscale. Misurare l'arricchimento di un dato soggetto rappresenta senza dubbio il parametro più equo per commisurare il prelievo fiscale.

  7. Principali caratteri del reddito: • il reddito è una variazione (mutabile); • il reddito deve poter essere individuato in un intervallo di tempo; • il reddito presuppone la presenza di un capitale.

  8. Nella scienza economica sono state elaborate diverse teorie in ordine alla individuazione della tipologia del reddito da assumere a fondamento della ricostruzione della ricchezza individuale, soprattutto in relazione alla redistribuzione del reddito nazionale e dei fenomeni di aggiustamento della finanza pubblica.

  9. 1ª teoria del reddito come prodotto Il reddito va ricondotto ad una fonte produttiva: l’incremento patrimoniale deve derivare da un’attività o da un atto di gestione di un cespite produttivo che siano idonei a produrre un risultato economico.

  10. 2ª teoria del reddito come entrata Considera l’esistenza di un incremento patrimoniale, indipendentemente dalla connessione con una fonte produttiva . L’entrata è reddito, purché entri effettivamente nella sfera patrimoniale del soggetto.

  11. 3ª teoria del reddito consumato La determinazione del reddito avviene in ragione del consumo e delle spese effettuate dal soggetto, a prescindere dalla fonte reddituale. Tale orientamento è marginale e teorico.

  12. In ambito tributario In passato venne accolta la teoria del “reddito prodotto”. Con la riforma del sistema tributario degli anni ’70, tali elaborazioni divennero inadeguate e, quindi, si è abbandonato qualsiasi riferimento alla nozione generale di reddito.

  13. Attualmente si è accolta una impostazione convenzionale della nozione del reddito, lasciando al legislatore il compito di ricostruire la dimensione qualitativa delle fattispecie reddituali rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.

  14. In verità, con l’attuale sistema della tipizzazione reddituale, sembra, in linea di massima, che si possa ricondurre il reddito alla teoria della sussistenza della fonte produttiva e, quindi, al nesso di causalità tra reddito e fonte produttiva dello stesso.

  15. In effetti, però, tale nesso causale non sempre è così stretto (ad es. vincite e premi, indennità risarcitorie, borse di studio, ecc), anche se, comunque, è pur sempre ravvisabile il compimento di un atto a contenuto negoziale attraverso il quale un soggetto esplica un’azione economica.

  16. In ragione del collegamento con una fonte produttiva, il reddito convenzionalmente definito dal legislatore tributario può essere distinto in due categorie principali: REDDITI DA ATTO e REDDITI DA ATTIVITA’

  17. REDDITI DA ATTO: Consistono essenzialmente nei proventi generati dallo svolgimento di un atto di gestione di un patrimonio, immobiliare o finanziario. Si tratta, perlopiù, della messa a disposizione di altri, in un contesto di mercato, di un cespite produttivo dietro il pagamento di un compenso (es. locazione di immobile). Il reddito è individuato attraverso valutazioni e calcoli semplici.

  18. REDDITI DA ATTIVITA’: Sono rappresentati da flussi incrementali di un patrimonio, riferibili ad attività economiche nelle quali si combinano, attraverso moduli variabili, il capitale ed il lavoro altrui sotto la direzione ed il coordinamento del titolare dell’attività. La determinazione del reddito è assai complessa dovendo tener conto di componenti attive e passive, attraverso tecniche contabili e meccanismi giuridici sofisticati.

  19. I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ ILLECITA il legislatore fiscale ha sempre mostrato con indubbia chiarezza la sua indifferenza per la liceità o illiceità della fonte del reddito; in altri termini, la normativa tributaria accoglie il ''principio di neutralità fiscale'', secondo cui la provenienza del reddito non è elemento di qualificazione di esso e l'illiceità dell'attività da cui esso deriva è elemento estraneo alla fattispecie economica;

  20. il citato d.P.R. n. 917 del 1986 indica categorie di redditi talmente vaste e di ampio respiro da comprendere anche i proventi di attività illecite, purché rappresentino una ''novella ricchezza'' e manifestino quella capacità economica a sostenere decurtazioni ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

  21. In tali ipotesi il problema non è la liceità o meno della causa, bensì la configurabilità di una fattispecie impositiva secondo la casistica normativa adottata per le imposte dirette.

  22. L’art. 14, 4° comma, L. 24 dicembre 1993, n. 537, infatti, ha stabilito la tassazione dei proventi da attività illecita, purché classificabili nell’ambito delle categorie reddituali di cui all’art. 6 Tuir; i criteri di determinazione della base imponibile sono quelli previsti dalla disciplina propria di ciascuna categoria di reddito.

  23. Metodi di determinazione del reddito come base imponibile: Ai fini dell’individuazione della base reddituale si fronteggiano due linee metodologiche distinte: quella che richiama il reddito effettivo e quella che richiama il reddito normale.

  24. Il reddito effettivo Il concetto di reddito effettivo indica un metodo analitico di determinazione del reddito, attraverso il quale si verifica il saldo algebrico delle componenti positive e, ove rilevanti, negative, per arrivare alla fissazione di un risultato economico finale dell’attività o dell’atto svolti in un determinato periodo.

  25. REDDITO EFFETTIVO La base imponibile è misurata mediante criteri analitici di individuazione delle singole componenti reddituali.

  26. Reddito effettivo La metodologia del reddito effettivo è riconducibile al principio costituzionale di “Capacità contributiva”, art. 53 Cost., correlandosi con l’obiettivo di evidenziare la ricchezza realmente prodotta dal contribuente in linea con il requisito della capacità contributiva.

  27. Reddito normale Identifica un metodo di determinazione dell’imponibile che si compone di criteri comparativi: sulla base di indici statistico-empirici desunti dal confronto tra una pluralità di atti od attività posti in essere da soggetti in condizioni analoghe viene formulato un giudizio sul risultato economico prodotto nel periodo d’imposta.

  28. Reddito normale L’assunzione di una linea metodologica orientata verso una conformazione della base imponibile secondo criteri di “normalità” sta ad indicare la sussistenza di un interesse generale ad identificare le fattispecie impositive secondo criteri empirici tali da rendere agevolmente misurabile la prestazione tributaria.

  29. Personalità e realità del reddito Altra questione ampiamente dibattuta è se il nostro sistema è orientato prevalentemente verso una nozione reale o personale di reddito. Sinteticamente, partendo da un punto di vista logico, se, come detto,

  30. il reddito è concepibile solo come l’incremento (in un determinato arco temporale prestabilito) del patrimonio; • il patrimonio è il complesso di situazioni giuridiche attive e passive riferibili ad un soggetto; ne deriva che

  31. l’imposizione reddituale per essere davvero tale non può prescindere dal riferimento al soggetto. Ove così non sia, l’imposta assume la diversa natura di un prelievo sull’attività o sul patrimonio.

  32. Il “possesso” di reddito IlPOSSESSO: non va inteso in senso civilistico (artt. 1140 e ss, c.c.), ma assume rilievo solo con riferimento alla fonte reddituale; dunque esprime il complesso delle relazioni giuridicamente qualificate vantate dal soggetto passivo nei confronti della fonte reddituale, desumibili dalle norme relative alle categorie di reddito.

  33. Il POSSESSO determina la tassabilità del reddito; occorre, quindi, esaminare, per ciascuna categoria di reddito, l’accadimento che lo rende tassabile; ne consegue una molteplicità delle nozioni di “possesso” di reddito, quante se ne traggono dalla varietà dei fatti che rendono tassabili i redditi delle diverse categorie.

  34. Vi sono redditi tassabili al momento della percezione (principio di cassa), per i quali il POSSESSO = PERCEZIONE È il caso dei redditi di capitale, di lavoro, diversi. Nel caso di redditi fondiari, invece, il possesso va riferito all’immobile. Nel reddito d’impresa, il reddito è un dato contabile e, quindi, non vi è possesso del reddito, ma dell’apparato produttivo.

  35. LE MODALITA’ DI TASSAZIONE

  36. Nel nostro ordinamento la tassazione può essere, a seconda dei casi, DIRETTA (imposte dirette) od INDIRETTA (imposte indirette)

  37. Imposte dirette Colpiscono la capacità contributiva del soggetto e, quindi, il suo reddito ed il suo patrimonio: • il patrimonio = ricchezza consistente in un bene; • il reddito = ricchezza prodotta con un servizio od una prestazione. Le imposte dirette non si trasferiscono.

  38. In Italia rientrano in questa categoria: • Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) • Imposta sul reddito delle società (IRES) • Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) • Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

  39. Le imposte dirette hanno un maggior effetto ridistributivo del reddito, assicurano una continuità del gettito e sono economiche da riscuotere; tuttavia, esse stimolano l’evasione fiscale, sono rigide e il contribuente le sente in modo marcato, soprattutto sul lato psicologico.

  40. Sono quei tributi che non sono commisurati al reddito, ma colpiscono la manifestazione indiretta della capacità contributiva, ex art. 53 Cost.

  41. La produzione ed il consumo sono manifestazioni non immediate della capacità contributiva. Per evitare di penalizzare eccessivamente le fasce di popolazione più deboli, vengono a volte adottate aliquote diverse, più basse per i beni necessari e più alte per i beni di lusso.

  42. Imposte indirette Esse colpiscono la ricchezza nel momento in cui si manifesta in maniera indiretta, ossia quanto essa viene o consumataoppure trasferita. Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui trasferimenti (imposta di registro). Le imposte indirette si "trasferiscono", passando da chi è tenuto a pagarle per legge verso altri soggetti.

  43. Imposte indirette sono: • Imposta sul valore aggiunto (IVA) • Imposta di registro • Imposta sulle successioni • Imposta sulle donazioni • Imposta di bollo • Contributo unificato per atti giudiziari • Tasse di concessione governativa

  44. Imposta ipotecaria • Imposta catastale • Imposta sugli intrattenimenti • Accise e contributi ambientali • Dazi doganali • Imposta sulle pubblicità

  45. Le imposte indirette sono elastiche, divisibili ed, essendo incluse nel prezzo dei beni acquistati, sono meno sentite dai contribuenti; • non assicurano una continuità del gettito fiscale.

  46. LA TASSAZIONE ORDINARIA

  47. La tassazione ordinaria: l’IRPEF La tassazione ordinaria si realizza mediante l’IRPEF, che rappresenta il tributo di maggiore importanza del sistema tributario italiano, in quanto : • incide significativamente sul gettito erariale; • assolve una rilevante funzione redistributiva e della sua connotazione quale imposta progressiva.

  48. L’IRPEF - generalità E’ un’imposta: Personale:nella determinazione del presupposto e della base imponibile essa risente dell’elemento soggettivo, in quanto si tiene conto non soltanto del reddito complessivo posseduto dal singolo individuo-contribuente, ma anche dei bisogni e delle “spese vitali” suoi e del suo nucleo familiare (ad es., le spese mediche, le assicurazioni sulla vita, etc.).

  49. L’IRPEF - generalità Progressiva: la progressività si ottiene con un incremento dell’aliquota di impostapiù che proporzionalerispetto allo incremento del reddito imponibile. La progressività è per scaglioni di reddito: l’aumento dell’aliquota avviene con riguardo ai singoli scaglioni, mentre essa resta proporzionale all’interno dello scaglione.

  50. L’IRPEF - generalità L’imposta fu istituita con il DPR n.579/1973. Numerosi interventi legislativi si sono sovrapposti fino alTUIR, approvato conDPR 22 dicembre 1986 n. 917. Subito dopo l’entrata in vigore del TUIR, vi furono già delle modifiche e continuano ad esserci.

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