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Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano

Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano. a.a. 2005-2006 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Facoltà di Giurisprudenza sede di Ravenna. “E la prima cosa che faremo sarà di ammazzare tutti gli avvocati”. W. Shakespeare, Enrico VI , parte 2, a. IV, sc. II

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Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano

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  1. Prof. Pierpaolo BonaciniStoria del Diritto Italiano a.a. 2005-2006 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Facoltà di Giurisprudenza sede di Ravenna

  2. “E la prima cosa che faremo sarà di ammazzare tutti gli avvocati” W. Shakespeare, Enrico VI, parte 2, a. IV, sc. II (come affermano i compagni di Jack Cade al tempo della ribellione in Inghilterra nel 1450)  tutto deve essere storicizzato

  3. “All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare:a noi tocca poi a imbrogliarle”“… perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride,nessuno è reo, e nessuno è innocente” A. Manzoni, I promessi sposi, cap. III, parr. 32-34 (come dichiara il dottor Azzecca-garbugli a Renzo, andato a chiedergli consiglio dopo l’intimidazione dei bravi)

  4. Motivazioni per lo studio della “storia del diritto italiano” • dalla riscoperta dei testi giustinianei nel tardo sec. XI e fino agli inizi del XVI l’Italia è riconosciuta come il centro degli studi giuridici in Europa (nel XVI la Francia; nel XVII l’Olanda; nel XIX la Germania) • Bologna: Alma Mater Studiorum • Bologna: generale “Storia del diritto” insegnata dal 1860 - “Storia del diritto italiano” compare da metà anni ’80 • valore della conoscenza storica: anche il Diritto è un prodotto della storia • consapevolezza dei paradossi: il Corpus Iuris giustinianeo è forse il massimo esempio di sistema giuridico capace di superare le frontiere culturali a cominciare dal suo primo “trapianto”: raccoglie il diritto romano “classico”, ma viene promulgato a Costantinopoli, nella parte greca dell’Impero, ove però non viene applicato

  5. … e per la storia, in particolare, del diritto “intermedio” (1) • nasce il diritto canonico e (ri)nasce il diritto romano, ma con una differenza fondamentale: • DC nasce come diritto applicato, poi si sviluppa come sistema dottrinale (è un corpo normativo da cui scaturisce una scienza giuridica) - È un diritto “dinamico”, poiché cresce con l’emanazione di nuove decretali • DR nasce nelle Scuole come scienza giuridica, poi entra nella pratica quotidiana e diviene diritto applicato - È un diritto “statico”, fissato nei testi giustinianei

  6. … e per la storia, in particolare, del diritto “intermedio” (2) • fulcro sul Medioevo (sec. VI-XV): radici della civiltà moderna eredità = Università - Comune Banca - Diritto commerciale Monti di Pietà Parlamento - Stato monarchico Carta - Filigrana - Libro - Stampa a caratteri mobili Orologio meccanico Numeri arabi e lo zero Scala musicale e nome delle note Armi da fuoco - Occhiali - Bottoni il Purgatorio “fossili” politici: S. Marino, Monaco • altre materie toccano altri problemi e periodi (Storia delle Codificazioni Moderne)

  7. … e per la storia, in particolare, del diritto “intermedio” (3) • il Diritto Comune costituisce la prima unificazione del diritto europeo: un “nuovo Medioevo” per l’assetto del diritto comunitario ?  normativa europea di valore generale + coordinamento dei diritti nazionali mediante la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea • esperienza peculiare del medioevo giuridico europeo, improntato alla convivenza di una pluralità di fonti e di diritti e perenne espressione di “un laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e covigenti” (Grossi) • un paradigma di impronta neo-medievale: dispersione delle funzioni del potere sovrano su una pluralità di territorialità non coincidenti • si può riconoscere nell’Unione europea la depositaria di un diritto ‘senza Stato’, con la necessità di armonizzare le regole di tutte le comunità e degli ordinamenti particolari, ossia quelli dei singoli paesi

  8. il Diritto Comune (1) Tripartizione cronologica nel rapporto Ius Commune / Ius Proprium (Calasso): XII-XIII = età del DC “assoluto” grazie al suo predominio sopra qualsiasi altra forma concorrente, la cui validità è ammessa purché non violi la norma del DC XIV-XV = età del DC “sussidiario”, ove esso ha vigore soltanto nel silenzio dello statuto o comunque del ius proprium, divenuto quindi fonte primaria all’interno degli ordinamenti particolari  DC come ordinamento universale cui si ricorre quando lo ius proprium non provvede XVI-XVIII = età del DC “particolare”, quando il diritto degli Stati si afferma come unica fonte normativa e quindi il DC ha vigore soltanto ex voluntate principum  il concetto di ius commune si sposta dal diritto dell’unità imperiale verso il diritto delle singole unità politiche

  9. il Diritto Comune (2) Si può vedere un’altra scansione cronologica in rapporto all’evoluzione del DC (Ermini): si individua con difficoltà una fase del DC “assoluto”, poiché nel sec. XII e nella prima metà del XIII si manifestano i presupposti generatori di un fenomeno che soltanto più tardi giunge a piena maturazione: II metà XIII-fine XV = età del DC quale diritto della monarchia universale del medioevo, caratterizzata dall’antitesi tra DC, che detta le norma generale del sistema giuridico, e i diritti particolari XVI-XIX = età del DC quale diritto di ciascuna unità politica principesca, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe  concetto e soprattutto effettività del DC assumono un valore relativo, in base al rapporto concreto che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari, nel contesto dei processi storici assai articolati che si sviluppano a livello europeo anche il Diritto va storicizzato

  10. Tre famiglie di sistemi giuridici In base a una classificazione che ha senso soprattutto a livello di diritto privato e in rapporto all’esperienza europea, si possono distinguere tre famiglie: 1) famiglia romano-germanica (o romanista) Area: Europa continentale occidentale e altre parti del mondo influenzate dalla civiltà europea continentale: si diffonde fra Baltico e Mediterraneo sino ai confini orientali del Sacro Romano Impero; si allarga verso l’Est europeo sino agli Urali e, grazie all’espansione coloniale e al proprio prestigio culturale, si diffonde in Asia, Africa, America. Anche in Giappone, ove nel 1902 si adotta il Codice Civile tedesco del 1900. Genesi: si forma grazie all’insegnamento “universitario” che si afferma dal sec. XII sulla base del diritto romano-giustinianeo e del diritto canonico. I sistemi romanisti devono il proprio nome alla diffusione e alla recezione, nei vari contesti nazionali, del diritto romano giustinianeo insegnato e commentato nelle “università” europee tra i secc. XII e XVIII

  11. Tre famiglie di sistemi giuridici 2) famiglia dei paesi socialisti Area: si diffonde in URSS e, dopo la II guerra mondiale, a est della c.d. “cortina di ferro” (Germania Est / RDT-DDR, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia, Romania, Albania, Bulgaria) e quindi in Cina, Vietnam, Cambogia, Corea del Nord e Cuba. Genesi: si sviluppa a partire dalla Russia con la rivoluzione del 1917 e la presa del potere da parte di Lenin Pone alla base i principi di collettivizzazione, sotto controllo dello Stato, della proprietà dei mezzi di produzione industriali e agricoli, di pianificazione centralizzata dell’economia, di subordinazione dei diritti dei cittadini al consolidamento del socialismo, di gestione del potere politico da parte del partito unico (in URSS il PCUS), anche se formalmente nelle mani della classe dei lavoratori (operai e contadini) In tale contesto il diritto è strumento di attuazione pratica dell’ideologia marxista-leninista, interpretata centralisticamente dagli organi del partito unico al fine di educare il cittadino e controllare l’attività economica

  12. Tre famiglie di sistemi giuridici 3) famiglia di common law Area: seguendo la scia della colonizzazione inglese, si diffonde nelle colonie nordamericane (poi USA, tranne che in Louisiana), in Canada (tranne che nel francofono Québec), Australia, Nuova Zelanda e in vari paesi di Africa e Asia (come India, Pakistan, Birmania, Malaysia, Nigeria). In Scozia permangono tracce delle radici di civil law. Genesi: si forma nell’Inghilterra del regno normanno dal tardo sec. XI grazie alle sentenze prodotte dalle corti regie costituite localmente che interpretavano la “consuetudine immemorabile del regno”. Con la loro progressiva stratificazione nei secoli formano un sistema di regole fondato sui precedenti giudiziari, ove la fonte principale del diritto diventa la decisione dei giudici. La legge, relegata in secondo piano, serve a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza

  13. Il distacco È la tradizione di common law a essersi separata da quella romanistica continentale oppure vale il contrario ? • Tra fine Impero Romano d’Occidente e secolo XI si è creata in Europa occidentale (continente e isole) una civiltà giuridica “primitiva”, ma caratterizzata da regole organizzative e procedurali comuni. • Da un diritto europeo altomedievale abbastanza unitario discendono: 1) con successivi arricchimenti ma su un piano di forte continuità, il diritto inglese 2) in seguito a una rottura traumatica, generata dall’insegnamento “universitario” del Diritto Romano giustinianeo, il diritto continentale • In entrambi i casi si giunge ad assegnare al diritto uno spazio separato dalla morale, dalla politica e dalla religione, ponendo le basi per l’affermazione del principio di legalità (il valore della legge è al di sopra della sovranità politica e perciò di qualsiasi esponente del potere esecutivo  il parlamento è superiore al monarca e ai governi da esso dipendenti)

  14. Critiche e opposizioni al diritto romano • critica generale nel sec. XVIII: salvataggio delle sole Istituzioni • DR sentito come un sistema straniero, prodotto da un’antica società a base schiavista ed estraneo alle successive idee sociali • DR identificato con uno strumento di sostegno giuridico per i dominii assolutisti e come un diritto ostile alle libere istituzioni politiche • DR interpretato come baluardo dell’individualismo capitalista, sostenitore dell’egoismo individuale a scapito del bene della collettività • DR rigettato nella Germania nazista: deve essere sostituito con un diritto comune germanico: un codice del popolo tedesco, teso ad affermare la supremazia del bene comune sugli interessi individuali, e quindi rispetto anche all’esistenza di diritti fondamentali degli individui (sintesi di critica sociale, politica ed economica)

  15. Testi obbligatori per la preparazione dell’esame:1. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridicamedievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000. 2. R. van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna, Il Mulino, 2003

  16. Indice degli argomentiI. Impero e Chiesa in età tardo anticaII. Le consolidazioni del diritto romanoIII. L’età barbaricaIV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbaricheV. I Longobardi in ItaliaVI. Il diritto longobardoVII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di RomaVIII. Impero carolingio e capitolariIX. Istituzioni e diritto feudaleX. Un’età senza giuristiXI. Il secolo XIXII. Ravenna, Roma, Pepo

  17. Indice degli argomentiXIII. IrnerioXIV. I GlossatoriXV. Il diritto romano e i primi centri di studioXVI. I metodi di studio e di insegnamentoXVII. Il diritto canonicoXVIII. Il sistema del diritto comuneXIX. Istituzioni comunali e statutiXX. L’Italia non comunaleXXI. Le origini della scuola del CommentoXXII. La scuola del Commento in ItaliaXXIII. Umanesimo giuridicoXXIV. Ius proprium in Europa

  18. La convenzionale partizione storica • tardo antico: IV - VI secolo d.C. • esordio del Medioevo dal punto di vista culturale: da tradizione greco-romana  a quella latino-germanica • fascia cronologica segnata da 3 grandi mutamenti: 1 -istituzionalizazzione del cristianesimo: sua integrazione nell’impero e organizzazione della chiesa ufficiale 2 -invasioni barbariche: formazione di una società e una cultura mista romano-germanica 3 -fine del sistema economico imperiale: si esaurisce il controllo imperiale sulle attività produttive e l’integrazione tra le diverse province affacciate sul Mediterraneo

  19. La convenzionale partizione storica • alto medioevo (VI - X secolo) • basso medioevo (XI secolo - 1492) • transizione all’età moderna segnata da 3 grandi fattori: 1 -prolungati squilibri socio-economici: crisi demografica dai primi decenni del ’300 e prolungatasi sino al ’400 inoltrato (peste del 1348 e successive); crisi economiche che depressero le condizioni di vita e le attività in tutte le regioni europee 2 -perdita di prestigio dei 2 grandi poteri medievali, Papato e Impero, logorati da lotte sin dal sec. XI e dall’affermazione dei regni nazionali 3 - singoli fatti rappresentati dalle scoperte geografiche e dalle invenzioni tecnologiche (carta, armi da fuoco) • età moderna (1492 - 1789) • età contemporanea (dal 1789 a oggi)

  20. La linea del tempo I II III IV V 1 100-101 200-201 300-301 400-401 500-501 …… XI XII XIII XIV 1001 1100-1101 1200-1201 1300-1301 …….

  21. I Impero e Chiesa in età tardo antica

  22. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • Il tardo Impero romano 1.La struttura istituzionale: • nel II sec. d.C. l’Impero si estende dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica, a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est, lungo la sponda occidentale del Reno e la sponda meridionale del Danubio • 284-305. Diocleziano imperatore. Di origine dalmata, dispone una profonda riorganizzazione territoriale dell’Impero = diviso in 2 metà, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale Nicomedia, affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano); le Provincie vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 101, e raggruppate in 12 diocesi, che a loro volta sono riunite in 4 grandi prefetture. Governatori delle diocesi sono i Vicarii, rappresentanti locali dei Prefetti Dal 293 organizza la Tetrarchia: 2 Augusti (Diocleziano / Massimiano) + 2 Cesari (Galerio, residente a Sirmio, in Pannonia / Costanzo Cloro, residente a Treviri)

  23. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • inizi IV sec. Costantino fonda una nuova capitale per l’Oriente (Bisanzio / Costantinopoli / Istanbul), mentre il governo della parte occidentale viene stabilito a Milano (poi passerà a Ravenna)  il governo dell’Impero è però ancora unitario tra i 2 Augusti  il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il mantenimento di un esercito di quasi 500.000 uomini  le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come foederati, con il patto di contribuire alla difesa • 378. I Visigoti invadono la Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad Adrianopoli, a soli 220 km da Costantinopoli • 382. La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi proprie con cui amministrarsi

  24. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • 395. Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’impero con 2 imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanzio  si separano le due parti dell’Impero: Italia, Africa, Gallia, Spagna e Britannia alla parte Occidentale; Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientale  La prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti: la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne Austria e Ungheria) all’Occidente; la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia all’Oriente  Il confine iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Drina sino all’Adriatico e poi attraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egitto

  25. I. Impero e Chiesa in età tardo antica 2.Il sistema delle fonti postclassico • imperialis potestas: • l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di constitutiones (che vengono assimilate alle antiche leges) e rescripta • tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e senatoria • princeps legibus solutus: emerge il principio secondo cui il princeps può essere legibus solutus e in quanto tale in grado di operare contra legem  Giustiniano afferma che Dio ha assoggettato le leggi all’imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una legge animata in terra (Nov. 105, a. 536)

  26. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • leges et iura: • contrapposizione tra lex (diritto che deriva dalla legislazione imperiale) e ius (diritto esposto nelle opere dei giuristi): il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le leges) • 426. Legge delle citazioni: emanata a nome di Teodosio II (imperatore d’Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d’Occidente), poi confluita nel Codice Teodosiano: per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio (i maggiori giuristi del II-III sec., la cui tradizione testuale era certa, che vengono così assunti ad autorità primarie del diritto)  se opinioni dei 5 sono divergenti, si accetta quella della maggioranza - se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di Papiniano - se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria opinione sull’argomento

  27. I. Impero e Chiesa in età tardo antica  Papiniano: come Paolo e Ulpiano ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato maggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolari  Paolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle generazioni successive, in una forma ma ancora molto complessa  Modestino: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo • Gaio: giurista non altrimenti noto, che pare essersi dedicato soltanto all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla Amministrazione pubblica - Alla metà del II sec. d.C. elabora un manuale a uso didattico, le Istituzioni, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azioni - Le Istituzioni sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche, il testo completo delle Istituzioni viene scoperto soltanto nel 1816

  28. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • fenomeno della volgarizzazione del diritto (IV-V sec.) • consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma riassuntiva (epitome) o semplificata al fine di renderle più comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del testo. • analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale si trasforma nelle distinte lingue romanze • causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non conosce nuovi interpreti pari ai giuristi del II-III sec. • la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi:

  29. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • nella costituzione De auctoritate codicis posta a proemio del codice del 438 Teodosio II sottolinea che “… tanto pochi e raramente ve ne sono [di giudici] che hanno piena scientia del diritto civile, e fra tanto triste sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha assimilato una perfetta dottrina …” • in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)

  30. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • fenomeno della volgarizzazione del diritto (IV-V sec.) • la diffusione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero (Constitutio Antoniniana del 212) e il diminuito controllo sulle Province da parte del governo centrale comportano che il diritto non è più quello classico e non è più lo stesso ovunque • il diritto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi prevalenti nelle Province e nei singoli territori - Le varianti locali così prodotte vengono indicate come consuetudini locali • esempi della produzione di epitomi: • Collatio legum mosaicarum et romanarum • Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti • Tituli ex corpore Ulpiani • Pauli receptae sententiae • Epitome Gai (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in Gallia - enuncia soltanto le regole, eliminando dalle Istituzioni di Gaio le spiegazioni circa il modo in cui quelle regole erano giunte ad avere la loro forma)

  31. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • Impero e Chiesa • 212.Editto di Antonino Caracalla(Constitutio Antoniniana): estende la cittadinanza romana (romana civitas) a tutti i sudditi dell’Impero (è un elemento di unificazione)  ragioni fiscali: applicare a un assai maggior numero di contribuenti le tasse di successione gravanti sui fondi dei “cittadini”  effetto: si estende a un gran numero di soggetti, imponendolo, il diritto civile romano • 313.Editto di Costantino (o editto di Milano): la professione della religione cristiana viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero e quindi si sospendono ufficialmente le persecuzioni dei cristiani

  32. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • 325. Il Concilio di Nicea, convocato da Costantino, raggiunge lo scopo di unire la cristianità affrontando lo scisma donatista e l’eresia ariana  la chiesa si autoafferma nei confronti dell’eresia mediante la precisazione del dogma (contro la differente natura di Padre e Figlio sostenuta da Ario)  la chiesa conferma la sua immissione nel corpo dell’Impero come istituzione pubblica (rifiuta quindi la dottrina donatista, basata su un rigorismo intransigente: Chiesa formata da eletti, rifiuto dei sacramenti amministrati da soggetti indegni, esaltazione del martirio, condanna dell’Impero in quanto “vecchio persecutore”) • 380.Editto di Tessalonica: Teodosio I dichiara la religione cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell’Impero e condanna tutte le altre religioni  da ora la Chiesa può fondare il proprio prestigio sul “braccio secolare”, contando sul consenso e sul sostegno che lo Stato le assicura  piena fondazione di una tradizione latino-cristiana

  33. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • cesaropapismo • 494. papa Gelasio I (492-496), in una lettera all’imperatore d’Oriente Anastasio (491-518), formula il principio dualistico: il mondo è governato da due autorità separate (sacerdotium e imperium: l’autorità del papa per l’ambito spirituale e l’autorità dell’imperatore per quello temporale), l’una chiamata da Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari (Vicarius Christi, potestates distinctae: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas)  nel secolo è il sacerdote a seguire le leggi imperiali, ma nelle cose divine è l’imperatore a obbedire al sacerdote

  34. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • Monarchia dei vescovi • Fenomeno della episcopalis audientia: il vescovo poteva sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio della giurisdizione civile; fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano. • Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero, ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (canones), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale. • Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come primus inter pares fra i vescovi della cristianità, non prima del VI-VII secolo. Una notevole accelerazione proviene dalla necessità di trovare una guida unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici pagani all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica di papa Gregorio Magno).

  35. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • Tradizione giuridica • la Chiesa assume come diritto personale il DR e diviene nel tempo il principale custode delle tradizioni giuridiche romane  già la legge dei Franchi Ripuarii (61 [58] 1) ricorda che “la Chiesa vive secondo la legge romana”  le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vengono riunite in particolari collezioni come la Lex Romana canonice compta (IX sec.)

  36. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • Raccolte di canoni conciliari • a partire dal V-VI secolo: • Hispana • Dyionisiana:dopo la sconfitta dei Longobardi nel 774, papa Adriano I consegna a Carlo la “Dionisiana”, composta già nei primi decenni del VI sec. da Dyonisius monachus, Schyta natione sed moribus omnino Romanus (Dionigi il piccolo), che costituisce la I collezione articolata e organica (canoni conciliari e decretali pontificie) della chiesa di Roma e che, dal tempo della sua compilazione, si era accresciuta e modificata al punto da rinnovare il testo e renderlo noto come collezione “Dionysio-Adriana” • Dyonisio-Hadriana • Pseudo-Isidoriana (600) • in un secondo tempo ai canoni dei Concili Ecumenici e ai testi biblici si aggiungono le decisioni papali, note come decretali - Secondo lo spirito della lettera di Gelasio I all’imperatore Anastasio (494), i papi emanano decretali di applicazione generale

  37. I. Impero e Chiesa in età tardo antica • Cristianizzazione del diritto romano classico: la partizione ius naturale - ius gentium - ius civile • contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: “Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur … Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium”; • viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto romano-cristiano universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.

  38. II Le consolidazioni del diritto romano

  39. II. Le consolidazioni del diritto romano • concetto di “consolidazione” • codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III sec., raccolte private) • due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti) realizzate da 2 compilatori, dai quali esse prendono nome • Lex Romana Curiensis (fine VIII sec.) • raccolta realizzata per popolazione romanizzata della Rezia (Svizzera orientale)

  40. II. Le consolidazioni del diritto romano • codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale) • nel 429 Teodosio II incarica un’apposita commissione di realizzare una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata dall’epoca di Costantino • il piano originale contempla pure una seconda raccolta destinata a combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per l’utilità di tutti i cittadini dell’impero (C.Th.1.1.5) • il programma viene rivisto: si esclude la dottrina e si permette ai compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da enunciare il diritto effettivamente in vigore • opera finale in 16 libri, con leggi disposte in ordine cronologico in titoli • alcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvata dall’imperatore Valentiniano III e dal senato • il testo originale NON è sopravvissuto, ma è stato ricostruito: è una delle fonti più importanti per la storia politica ed economica, così come per la storia giuridica del tardo impero

  41. II. Le consolidazioni del diritto romano • Giustiniano (imperatore 527-565): (Tauresium, Illiria 483 - Costantinopoli 565), imperatore romano d'Oriente, detto il Grande. Nipote dell'imperatore Giustino I, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus crebbe alla corte di Costantinopoli; nel 518 fu incaricato della cura dell'amministrazione dallo zio, il quale lo nominò suo successore. Nel 523 sposò Teodora, di umili origini, e alla morte dello zio, nel 527, venne eletto imperatore.

  42. II. Le consolidazioni del diritto romano • tre obiettivi della sua azione: 1.Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini cesaro-papistiche, considerandosi il detentore supremo del potere sia temporale che spirituale 2.Restaurazione armata dell’Impero 3. “Codificazione” per la certezza del diritto: commissione presieduta da Triboniano • si rivolge consapevolmente all’età aurea del DR (II-III sec.) per restaurare il diritto a quel livello così alto raggiunto nel passato, e pretende che sia applicato all’Impero bizantino dei suoi tempi • è un’operazione antistorica • viene in parte corretta nei Digesta, i cui compilatori sono autorizzati ad attuare i cambiamenti sostanziali necessari per avvicinare l’opera al diritto bizantino del VI sec. (noti come “interpolazioni”, o emblemata Triboniani, individuate sin dal sec. XVI = sottraggono, aggiungono oppure alterano i testi originali)

  43. II. Le consolidazioni del diritto romano • Corpus Iuris Civilis (528-534) • 528 Codex Iustinianus (12 libri): costituzioni in ordine cronologico, suddivise in Titoli • 533 Digesta o Pandectae (50 libri) • 533 Institutiones (4 libri) • 534 Codex Repetitae Praelectionis (nuova versione in 12 libri) • 534>565 Novellae Constitutiones di Giustiniano, in maggior parte scritte in greco, di cui manca una raccolta ufficiale, ma che circolavano ampiamente nell’Alto Medioevo nelle due raccolte private dell’Epitome Iuliani (122 Novelle in riassunto) e dell’Authenticum (132 Novelle tradotte dall’originale greco in un latino scorretto, che ne evidenzia l’origine privata)

  44. II. Le consolidazioni del diritto romano • Il corpus giustinianeo rimane in Occidente, ove viene esteso nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii, un monumento normativo disancorato dalle sue funzioni storico-geografiche e quindi immutabile.  In Oriente subisce revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni: nel sec. VIII compare in lingua greca una più breve raccolta ufficiale (Ecloga) che cerca di modificare il diritto giustinianeo nella direzione della pratica corrente  Intorno al 900 l’imperatore Leone il Saggio (886-911) promuove un ampio riadattamento in lingua greca (Basilica, o Basilici) che intrecciano Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle in un’opera unica, che poi viene glossata e commentata  Nei secoli successivi sono prodotte versioni abbreviate dei Basilici, tra cui l’Hexabiblos (opera in 6 libri, pubblicato nel 1345), riconosciute alla base del diritto della Grecia moderna fino alla redazione del C.C. nel 1940 • 1453. Dopo una progressiva riduzione territoriale dell’Impero d’Oriente, Bisanzio è conquistata dai Turchi - Il diritto romano-bizantino, in forma greca, sopravvive nei Balcani e anche in Russia

  45. III L’età barbarica

  46. III. L’età barbarica • Germanesimo: etnie e profili essenziali • gruppo svevo: Bavari, Alamanni • gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici • gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi • gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti, Visigoti • Germanesimo: lo stanziamento all’interno dei confini dell’Impero • milizie federate • influenza romana; hospitalitas (1/3) • le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie • 410. I Visigoti occupano Roma, massimo simbolo dell’impero e delle sue tradizioni: ondata di spavento generale  S. Gerolamo, scrivendo da Betlemme, afferma con orrore che è stata spenta la luce più brillante del mondo e che l’impero è stato privato della sua capitale (Hieronimus, Comm. in Ezech. 1, praef.)

  47. III. L’età barbarica • 412. Visigoti si spostano nel sud-ovest della Gallia, ove per trattato sono autorizzati a stanziarsi, e istituiscono la loro capitale a Tolosa - Dopo la sconfitta da parte dei Franchi nel 507 concentrano il regno in Spagna, fissando la capitale a Toledo • ai Burgundi viene permesso, allo stesso titolo, di stabilirsi nella Gallia orientale, ove si uniscono agli abitanti gallo-romani contro gli Unni. La loro capitale è fissata a Worms. • 429. I Vandali, dopo avere attraversato la Gallia e la penisola iberica, sbarcano in Africa e danno vita a un regno indipendente entro i confini dell’Impero - Nel 455 anch’essi invadono l’Italia e saccheggiano Roma

  48. III. L’età barbarica • In italia: il significato del 476 • con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significò subito la fine dell’Impero d’Occidente, ma la vacanza della sede imperiale. • i regni germanici già attivi in Spagna e in Gallia (Visigoti, Burgundi, Franchi) diventano completamente indipendenti, quando lo erano già di fatto • pretesa degli Eruli, che rappresentavano il partito di maggioranza nell’esercito, di reggere le sorti dell’Occidente. • il fallimento dell’amministrazione statale lascia il posto a quella ecclesiastica, che rispecchia l’organizzazione imperiale:  papa Leone I (440-61), su incarico di Valentiniano III negozia con Attila, re degli Unni, nel 452 e con Genserico, re dei Vandali, nel 455, quando questi entra a Roma e la saccheggia  Leone I, come vescovo di Roma, afferma il primato del soglio di Roma, in quanto il suo vescovo, come successore di Pietro, trasmette l’autorità apostolica a tutti gli altri vescovi, che perciò gli sono subordinati  la Chiesa eredita anche il sistema giudiziario imperiale e ne fa la base su cui si sviluppa l’antico diritto canonico

  49. III. L’età barbarica • Ostrogoti inviati in Italia dall’imperatore Zenone per debellare Odoacre • Teodorico (454 ca.- Ravenna 526), re degli Ostrogoti (474-526) e intriso di cultura romana, ottiene da Zenone i titoli di patricius romanus, magister militum e consul • autorizzato a trasferirsi in Italia, sconfigge Odoacre sull’Isonzo e a Verona (489), quindi sull’Adda e infine espugna Ravenna nel 493 • governa una vasta formazione territoriale: Italia, Norico, Rezia, Pannonia e Dalmazia • nuova orgazzazione statuale: ai Romani l’ammnistrazione e ai Germani l’esercito, con pacifica convivenza ma senza fusione tra le due popolazioni • si considera erede degli imperatori d’Occidente: si circonda di consiglieri romani, tiene buoni rapporti con la Chiesa di Roma • istituisce stretti rapporti, anche parentali, con altri regni romani-barbarici: Visigoti, Burgundi, Vandali, Franchi

  50. III. L’età barbarica • Edictum Theoderici: problemi di attribuzione - forse appartiene alla stagione dei Visigoti di Gallia, emanato verso il 460 da re Teodorico II (426-466, re dal 453, fratello e predecessore di Eurico) - vi sono tuttavia indizi della sua “italianità”: tracce della sua sopravvivenza nella prassi italica dell’alto Medioevo - si applica con valore territoriale ai Goti e ai Romani - le fonti normative, condensate nei 156 capitoletti che lo compongono, sono romane (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano + Novelle post-teodosiane) e giurisprudenziali (epitomi: Sentenze di Paolo e Istituzioni di Gaio). - titolo di Edictum richiama gli atti dei magistrati provinciali, con cui si promulgavano nelle province le leges imperiali: il testo promulgato non è quindi “legge”, ma è vulgatio = pubblicazione, diffusione e adattamento deiprincipi sanciti dal diritto, ma il diritto in sé non risiede nel testo - non si conosce alcun manoscritto completo: quello rinvenuto nel sec. XVI dall’erudito Pierre Pitou, che ne curò l’edizione a stampa, è andato smarrito

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