180 likes | 402 Views
Circolazione dei beni culturali. Capi IV e V del Titolo I. Una premessa necessaria: i beni pubblici (cenni). I beni culturali di proprietà pubblica possono rientrare in tutte e tre la classi in cui si articolano i beni pubblici e cioè:
E N D
Circolazione dei beni culturali Capi IV e V del Titolo I
Una premessa necessaria: i beni pubblici (cenni) • I beni culturali di proprietà pubblica possono rientrare in tutte e tre la classi in cui si articolano i beni pubblici e cioè: • Beni demaniali (es. beni immobili dello Stato di interesse storico, archeologico o artistico) • Beni patrimoniali indisponibili (beni mobili dello Stato di interesse storico, archeologico o artistico) • Beni patrimoniali disponibili (categoria residuale)
Una premessa necessaria: il regime giuridico dei beni pubblici • I beni demaniali sono: • inalienabili • incommerciabili: cioè non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi stabiliti dalla legge • sottratti alla garanzia patrimoniale e all’espropriazione • inusucapibili, cioè non soggetti a usucapione. • L’amministrazione competente può inoltre procedere in via amministrativa (autotutela) alla tutela di tali beni.
Una premessa necessaria: il regime giuridico dei beni pubblici • I beni patrimoniali indisponibili sono: • non sottraibili alla loro destinazione • parzialmente inalienabili • sottratti alla garanzia patrimoniale • I beni patrimoniali disponibili sono tendenzialmente soggetti alla disciplina comune dei beni privati
Una premessa necessaria: il regime giuridico dei beni pubblici Nei confronti dei beni culturali ad appartenenza pubblica trovano applicazione le norme generali sui beni pubblici sopra sinteticamente richiamate con le integrazione e le deroghe derivanti dalla disciplina di carattere speciale contenute nel Codice.
Circolazione (Capi IV e V) • Circolazione in ambito internazionale ed in ambito nazionale non si differenziano per un criterio “geografico”. • I 2 capi concernono fenomeni diversi: • La circolazione in ambito nazionale tratta della circolazione dei diritti relativi al bene culturale (es. la proprietà) • La circolazione in ambito internazionale si occupa dell’uscita dal (o dall’ingresso nel) territorio nazionale del bene culturale.
Circolazione dei diritti • La disciplina della circolazione dei diritti sul bene culturale varia in ragione della condizione giuridica del bene ed in particolare in ragione della proprietà (pubblica o privata). • I beni pubblici vengono distinti in beni alienabili e inalienabili. • Il termine alienazione indica un effetto giuridico che può far seguito a diversi istituti (es. trasferimento di proprietà, costituzione di un diritto reale di godimento o di garanzia)
Circolazione dei diritti su beni culturali (pubblici) • Sono beni inalienabili: • Alcuni beni culturali demaniali indicati dall’art. 54 comma1 • Altri beni culturali non demaniali (art. 54 comma2) • In particolare i beni indicati dal comma 2 lett. a) sono oggetto di inalienabilità “cautelare” fino a che non sia concluso il procedimento di verifica. • Sono beni alienabili: tutti gli altri beni appartenenti ad enti pubblici (essi sono suscettibili di alienazione totale o parziale, previa autorizzazione del Ministero).
Circolazione dei diritti su beni culturali (pubblici) • In relazione ai presupposti richiesti e alle condizioni che accompagnano l’autorizzazione possono distinguersi • Beni alienabili previa autorizzazione a scrutinio stretto delle garanzie richieste (beni immobili demaniali art. 55 e art. 57 comma 2) • Beni alienabili previa autorizzazione a scrutinio meno stretto delle garanzie richieste (art. 56)
Circolazione dei diritti su beni culturali (privati) • Per i beni privati di ONLUS vale lo stesso regime dei beni pubblici alienabili previa autorizzazione a scrutinio meno stretto delle garanzie richieste (art. 56 comma 1 lett. b). • Per i beni culturali appartenenti agli altri privati vale il principio della libera disponibilità.
Circolazione dei diritti su beni culturali • La circolazione dei diritti sui beni culturali comprende anche l’istituto della denuncia che ha lo scopo di tenere aggiornata l’amministrazione sull’appartenenza e sulla detenzione del bene. • La denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni al soprintendente del luogo dove si trova il bene da parte dell’alienante o del cedente oppure, nel caso di vendita forzata, dall’acquirente oppure, nel caso di successione mortis causa, dall’erede o dal legatario. • La denuncia deve contenere i dati identificativi del bene e del luogo in cui esso si trova nonché delle parti e recare la loro sottoscrizione.
Circolazione dei diritti su beni culturali • L’inosservanza delle norme previste in tema di circolazione di diritti sui beni culturali è sanzionata sul piano penale (art. 173) e su quello civile. • In particolare: • Nel caso di alienazione di beni demaniali nei casi vietati (art. 54) o senza l’autorizzazione nei casi ammessi dall’art. 55 o senza l’osservanza delle condizioni previste per il suo rilascio (art. 55 comma 2 e 57 comma 2) l’atto è affetto da nullità assoluta. • Nel caso di alienazione di altri beni di soggetti pubblici o provati non profit (art. 56) senza l’osservanza della disciplina in tema di autorizzazione (art. 56 commi 1-3 e 57 commi 4-5) la nullità è relativa (può esser fatta valere solo dal MIBAC). • Nel caso di omessa denuncia l’atto è inefficace.
Circolazione dei Beni (Capo V): uscita definitiva • L’art. 65 la disciplina dell’uscita definitiva di beni dal territorio nazionale: • È vietata l’uscita definitiva: • Dei beni culturali indicati dall’art. 10 commi 1, 2 e 3. • Dei beni (non ancora individuati come beni culturali) di cui all’art. 10 comma 1 fino a quando non sia intervenuta la verifica). • Dei beni (non ancora individuati come beni culturali) di cui all’art. 10 comma 3 per periodi di tempo definiti. • È soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva di: • Una serie di beni che presentino “interesse culturale”. • I beni culturali rientranti nella categoria di cui all’art. 11 comma 1 lett. f), g) ed h) (es. fotografie, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza, ecc.) • È libera l’uscita definitiva delle cose di cui all’art. 11 lett. d) (opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a più di 50 anni).
Circolazione dei Beni (Capo V): uscita definitiva • Chi intende fa uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica i beni e le cose la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. • Entro 40 giorni l'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato. • Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione. • È ammesso inoltre che entro 90 giorni dalla denuncia il MIBAC o la regione possano esercitare la facoltà di acquisto coattivo del bene per il valore indicato nella denuncia e accertato dall’ufficio.
Circolazione dei Beni: uscita temporanea e ingresso • Per i beni culturali e le cose oggetto del divieto di uscita definitiva o sottoposti ad autorizzazione è possibile l’uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte (a condizione che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza). L’uscita richiede l’autorizzazione dell’ufficio di esportazione competente. • Ingresso: la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'UE o l'importazione da un Paese terzo di cose che presentino interesse culturale a chiunque appartenenti, sono certificati dall'ufficio di esportazione.
Circolazione dei beni: esportazione dalla UE, restituzione di beni illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro, Convenzione UNIDOIT (sez. II, III, IV) • Allo scopo di evitare che beni illecitamente fuoriusciti dal territorio di uno Stato membro vengano portati fuori dall’UE è previsto che ai fini dell’esportazione verso Paesi terzi debba essere presentata una licenza rilasciata dallo Stato membro competente. • Per quanto riguarda la restituzione l’ambito di applicazione riguarda i soli beni culturali usciti illecitamente dal territorio dello Stato dopo il 31 dicembre 1992. • L’azione spetta solo allo Stato (al MIBAC) a prescindere da chi sia il proprietario. • Se il bene restituito non appartiene allo Stato questo provvede alla sua custodia sino alla consegna al proprietario • Convenzione UNIDROIT