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Contrattazione di secondo livello: Inquadramento e linee guida

Contrattazione di secondo livello: Inquadramento e linee guida. In via prioritaria, in attuazione della l.r. 7/2012 art. 6 , i dipendenti di imprese: MPMI, Grandi Imprese, Grande distribuzione

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Contrattazione di secondo livello: Inquadramento e linee guida

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Presentation Transcript


  1. Contrattazione di secondo livello: Inquadramento e linee guida

  2. In via prioritaria, in attuazione della l.r. 7/2012 art. 6, i dipendenti di imprese: MPMI, Grandi Imprese, Grande distribuzione che abbiano avviato azioni per l’introduzione di misure di welfare, diverse dalla facilitazione dellìaccesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico (quali ad es. rimborso/dote/voucher) I BENEFICIARI DELLA DOTE CONCILIAZIONE

  3. “La Regione promuove la crescita competitiva e l'attrattività del sistema produttivo lombardo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL, con le previsioni dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” 2. Ferma restando l'autonomia delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Giunta regionale sostiene accordi o intese sul territorio regionale, coerenti con il comma 1, tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni a livello regionale e territoriale o aziendale che, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell'impresa e degli enti bilaterali e dei lavoratori e loro rappresentanze, ed escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a: a) favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani; b) favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro; c) realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale; d) incrementare la produttività e i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro. Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7 Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

  4. Le fonti del diritto del lavoro che ispirano la prassi della contrattazione collettiva sono: la Costituzione italiana che pone il lavoro a fondamento dello stato e prevede una serie di norme a difesa dei lavoratori (articolo 1, articolo 4, articolo 36); lo Statuto del lavoratore (legge n. 300/70) ed altra legislazione sul lavoro (nazionale e regionale); la Contrattazione Collettiva, ed in particolare, in tale ambito, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL); altre disposizioni (intese, regolamenti, circolari, avvisi, sentenze, ecc…) LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

  5. E’ una metodologia/prassi di confronto tra sindacati - lavoratori - associazioni datorialimediante la quale vengono sanciti vari tipi di accordo volti a superare le divergenze di interessi che possono caratterizzare la posizione dei lavoratori e degli imprenditori. Gli accordi più importanti per il loro impatto sul sistema socio-economico, sono rappresentati daiCCNL che regolano i principi, diritti ed obblighi di entrambe le parti in merito a: salari orario di lavoro assegni familiari Etc. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

  6. Può essere: CENTRALIZZATA , quando il confronto è promosso e gestito dai livelli nazionali delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese. DECENTRATA (o di secondo livello), quando prevalgono i livelli di rappresentanza periferici territoriali (regionale, provinciale, aziendale). LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

  7. Detta anche di secondo livello o integrativa, è la contrattazione che integra il contratto nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni. I CCNL rinviano spesso alla contrattazione decentrata o di secondo livello la disciplina di alcuni aspetti particolari del rapporto di lavoro. La contrattazione decentrata nasce dall’esigenza di correlare alcuni parametri contrattuali alle realtà economiche locali che la contrattazione nazionale non può considerare nelle sue specificità in quanto limitata a regolare elementi e aspetti contrattuali generali. Gli aspetti rinviati alla contrattazione decentrata riguardano normalmente: erogazione del premio di risultato permessi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale superminimi e indennità varie sicurezza e ambiente di lavoro sistemi specifici di inquadramento contrattuale Processi di trasformazione aziendale (riorganizzazione, fusioni, ristrutturazioni, etc) LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

  8. Contrattazione tra le parti sociali presenti in un determinato territorio, che può svolgere la funzione di contrattazione di secondo livello per le imprese e i lavoratori che non hanno la contrattazione aziendale. Non è quasi mai settoriale (solo sociale, sanitaria, assistenziale, etc) ma intreccia le tematiche del welfare con quelle dello sviluppo (dimensione economica, ambientale, urbana, etc.) LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA • La Contrattazione aziendale • Contrattazione che avviene a livello di singole aziende o gruppi industriali tra la direzione aziendale, il sindacato interno (RSU) e/o il sindacato territoriale. • Nel caso di grande azienda o gruppo con più stabilimenti collocati in più territori può essere coinvolto il sindacato nazionale. La Contrattazione territoriale

  9. LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA • Sulla base delle novità normative si vogliono cogliere quelle che sono le opportunità nella misura in cui la contrattazione di secondo livello può: • rispondere realmente ai bisogni del contesto aziendale e territoriale in cui l’accordo viene sottoscritto; • richiamare le responsabilità di tutti gli attori coinvolti: in primis un comportamento responsabile, verso i propri dipendenti e verso il territorio da parte dell’azienda, delle parti sociali e il coinvolgimento degli stessi dipendenti (attraverso le loro rappresentanze) per l’individuazione di strumenti e interventi innovativi per un maggiore benessere.

  10. LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA Oggetto attuale di dibattito tra le parti sociali sono i confini delle nuove regole previste nella contrattazione come il «principio di derogabilità». • Articolo 8 del D.L: 13.08.2011 n. 138 «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità» • Stabilisce che le intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale possono derogare • ai contratti ed alle leggi nazionali sul lavoro, incluso lo statuto dei lavoratori, ed alle relative norme, comprese quelle sui licenziamenti. • Viene riconosciuta la possibilità di sottoscrivere specifiche intese finalizzate a: • Maggiore occupazione • Qualità dei contratti di lavoro • Emersione del lavoro irregolare • Incrementi di competitività e di salario • Gestione delle crisi aziendali e occupazionali • Investimenti e avvii di nuove attività. • La condizione è che intervengano • Situazioni congiunturali di particolare difficoltà; • Situazioni in cui la deroga può favorire il rilancio

  11. LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA • Accordo interconfederale del 28.06.2011 • ratificato da tutte le sigle sindacali il 21 settembre 2011, successivamente all’introduzione dell’art. 8 del DL 138/2011 • Ha confermato che la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate in tutto in parte dal CCNL o dalla legge; • Ha previsto che, per aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, i contratti collettivi aziendali possono definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL, nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti (al fine di gestire situazioni di crisi possono definire intese modificative che disciplinano le prestazioni lavorative, orari e organizzazione del lavoro). • La contrattazione di secondo livello è uno strumento efficace • in risposta alle situazioni di crisi, • ma anche per sostenere la • produttività e lo sviluppo

  12. DEFINIZIONE DI MPMI Riferimento normativo: Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) - pubblicato in G.U.U.E.  L 214/3 del 09/08/2008 ALLEGATO I Regolamento (CE) n.800/2008

  13. DEFINIZIONE DI MPMI Articolo 1 Impresa Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica.

  14. DEFINIZIONE DI MPMI Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale: Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

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