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Le nuove frontiere del dibattito fra subordinazione e autonomia

Le nuove frontiere del dibattito fra subordinazione e autonomia. Seminario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Milano 7 febbraio 2009 . Piano del seminario. Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90 Le diverse posizioni dottrinali

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Le nuove frontiere del dibattito fra subordinazione e autonomia

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  1. Le nuove frontiere del dibattito fra subordinazione e autonomia Seminario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Milano 7 febbraio 2009

  2. Piano del seminario • Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90 • Le diverse posizioni dottrinali • Le proposte degli anni ’90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele • Il dibattitosulladisciplinadeilicenziamenti • Le propostediriformadelladisciplinadeilicenziamenti • Lo Statutodeilavori “Treu-Amato” del 2002 • Il dibattitosulcontrattounico • I progettidileggesulcontrattounico • Il progettodicontrattounicodiIchino del 2009 • Il disegnodilegge del Governo 1441-quater • Conclusioni

  3. Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90 • Il dibattito sulla crisi dell’art. 2094 c.c. come norma definitoria del lavoro subordinato e chiave di accesso alle relative tutele. • Le ragioni della crisi  • la progressiva divergenza tra tipo normativo e tipo legale  il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi  a) dall’integrazione verticale a quella orizzontale; b) dal taylorismo-fordismo ai nuovi paradigmi produttivi/organizzativi (lean production, just in time, total quality management); • la fuga dalla subordinazione  la crescita dei costi di subordinazione determinata da  a) globalizzazione e competizione internazionale; b) tendenza espansiva delle tutele lavoristiche, sia di carattere legale che previdenziale. • Conseguenze: disoccupazione crescente e segmentazione del mercato del lavoro.

  4. Le diverse posizioni dottrinali • Le posizioni favorevoli all’introduzione di un tertium genus fra subordinazione e autonomia  Flammia, Persiani, De Luca Tamajo • Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione delle tutele sulla base di un continuum dal lavoro sans phrase al lavoro subordinato  1. Pedrazzoli 2. Alleva 3. D’Antona 4. Ichino 5. Statuto dei lavori Biagi-Treu • L’impostazione tradizionale che rivendica la persistente attualità della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, fornendo una lettura modernizzata dei requisiti ex art. 2094 c.c. (Mengoni, Napoli).

  5. Le proposte degli anni ’90 sulla estensione/rimodulazione delle tutele • Le proposte che miravano all’estensione di gran parte delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro economicamente dipendente  Alleva, d.d.l. Smuraglia • I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la cui prestazione si svolge in condizioni di maggiore autonomia, e aggiungendone ai lavoratori coordinati (economicamente dipendenti)  • Progetto di Flammia, De Luca Tamajo, Persiani; • Proposta di Pedrazzoli; • Proposta di D’Antona; • Proposta di Ichino; • Statuto dei lavori Biagi-Treu. • La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in funzione della disponibilità delle tutele  v. ad es. la proposta di Ichino e lo Statuto dei lavori di Biagi-Treu.

  6. Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti • La disciplina italiana dei licenziamenti come problema  la reintegrazione come costo imposto alle imprese che favorisce la rigidità e la segmentazione del mercato del lavoro. • La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo  la proposta di esplicitazione del firing cost. • La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela della persona che lavora  gli argomenti di Napoli. • I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina limitativa dei licenziamenti  • La sentenza della Corte costituzionale n. 46/2000  il rango costituzionale del principio di giustificazione del licenziamento, ma non della reintegrazione (cfr. anche Cass. 15822/2002); • Art. 30 della Carta di Nizza  “ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”. • Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro verde del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del 2007 sulla flexicurity l’invito a rivedere la “strict Employment Protection Legislation”.

  7. Le propostediriformadelladisciplinadeilicenziamenti • I due referendum pro e contro l’art. 18 SL • Il d.d.l. 2075 presentato il 4.2.1997 (Debenedetti)  • Applicazione della nuova disciplina del licenziamento a tutti i rapporti di collaborazione (di tipo coordinato e continuativo e subordinato); • Previsione in ogni caso di licenziamento di un’indennità crescente con l’anzianità aziendale del lavoratore; • Diminuzione dell’indennità fino a zero in caso di licenziamento in tronco giustificato. • Il p.d.l. 6835 presentato il 3.3.2000 (Treu)  • Promozione delle soluzioni conciliative e arbitrali nell’ambito dei licenziamenti individuali; • Alternativa tra indennità risarcitoria e reintegrazione rimessa alla scelta del giudice/arbitro; • Vincolo degli arbitri alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo contenute nei contratti collettivi. • I d.d.l. sull’estensione dell’art. 18 anche alle p.m.i., e quelli sulla sua abrogazione. • La sperimentazione della deroga all’art. 18 contenuta nel Patto per l’Italia del 2002 (d.d.l. n. 848-bis)  per un periodo di 2 anni e solo nel caso di superamento della soglia dei 15 dipendenti.

  8. Lo StatutodeilavoriTreu-Amato del 2002 (1) • Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un continuum crescente  diritti di base sono fissati per tutti i lavoratori che svolgono un’attività prevalentemente personale, mentre ulteriori diritti specifici sono attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti e a quelli subordinati. • Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, ma accrescono quelle per il lavoro autonomo e quello economicamente dipendente. • Struttura  • Capo I  principi fondamentali; • Capo II  diritti attribuiti a tutti i lavoratori che svolgono un’attività prevalentemente personale, compresi i lavoratori economicamente dipendenti e quelli subordinati (divieti di discriminazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti nel mercato del lavoro, diritto all’equo compenso); • Capo III  diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti (art. 17) (diritto all’equo compenso; alla sospensione della prestazione lavorativa in caso di gravidanza, infortunio, ecc.; tutela indennitaria in caso di recesso ingiustificato); • Capo IV  diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori subordinati (rispetto al quadro previgente vengono aggiunti diritti di informazione e consultazione, formazione continua e permanente).

  9. Lo StatutodeilavoriTreu-Amato del 2002 (2) • Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori  Le critiche della CGIL  • la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei lavoratori economicamente dipendenti e quella dei lavoratori subordinati sulla base del criterio della modalità della esecuzione della prestazione (eterodirezione  coordinazione), assunto come poco rilevante; • i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente indipendenti vengono considerati insufficienti per farli uscire dalla precarietà (ad es. la tutela meramente indennitaria per il recesso ingiustificato del committente). • La controproposta della CGIL  un unico contratto di lavoro connotato dalla dipendenza economica cui estendere le tutele fondamentali del lavoro subordinato, in primis quelle per il caso di risoluzione del rapporto (cfr. proposta di Alleva degli anni ’90; p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005). • La contro-obiezione (Tursi)  il diritto del lavoro non si esaurisce nella tutela economica del lavoratore debole, ma è anzitutto uno strumento di tutela della persona lavoratrice che mette la propria opera a disposizione del datore di lavoro.  in quest’ottica si giustifica la gradazione delle tutele (il lavoro coordinato è una species del lavoro autonomo, non di quello subordinato).

  10. Il dibattito sul contratto unico • La proposta di Cahuc-Kramarz • un contrattodilavorosubordinatocheassorbeilcontratto a termine e offretutelecrescenti al cresceredell’anzianità del lavoratore; • l’indennitàcalcolata in questomodo ha ilpregiodirendereprevedibileilcosto del licenziamento in un sistema in cui la giurisprudenza non consenteillicenziamento per incrementareiprofitti e pone pesantiobblighidiriqualificazione e ricollocazione in capo alleimprese. • Lo scarsosuccessodell’iniziativaoltralpe  ripresa come cavallodibattagliadiSarkozy, è osteggiatatantodaisindacatichedalmondoimprenditoriale, chesiaccordanoaltrimentiall’inizio del 2008. • Le propostedicontrattounico in Italia  Pallini-Leonardi e Boeri-Garibaldi.

  11. I progetti di legge sul contratto unico • In particolare la proposta di Pallini-Leonardi • estensione delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro coordinato e continuativo inserito organicamente nell’organizzazione produttiva; • abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, del lavoro intermittente, del lavoro ripartito e del lavoro occasionale di tipo accessorio; • limitazione del contratto a termine ad esigenze predeterminate nel tempo e di carattere straordinario od occasionale; • allungamento del periodo di prova fino a dodici mesi per le professionalità più elevate; • previsione di un’indennità economica di licenziamento per i licenziamenti per g.m.o., ma con la facoltà del lavoratore di rifiutarla e di chiedere la reintegrazione secondo la disciplina attualmente vigente ( alla riforma della disciplina dei licenziamenti tedeschi introdotta dalla riforma Hartz). • La proposta di Boeri-Garibaldi periododiprovadi 6 mesi, stabilitàobbligatoriafino a 3 anni, stabilitàrealedopoi3 anni.

  12. Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (1) • I punti cardine: • focus sulla disciplina del recesso; • applicazione di tale disciplina a tutti i rapporti connotati dalla dipendenza economica (art. 5); • forti limitazioni all’utilizzo dei contratti a termine; • mantenimento dell’attuale disciplina dei licenziamenti soltanto per quelli disciplinari, per quelli discriminatori o per motivi capricciosi; • per i licenziamenti “per motivi economici, tecnici od organizzativi” sono previsti  • un preavviso pari a tanti mesi quanti quelli alle dipendenze del datore, con un minimo di 3 e un massimo di 12; il lavoratore può però optare per la cessazione immediata del rapporto e la percezione dell’indennità sostitutiva; • un’indennità pari a un mese di retribuzione ogni anno alle dipendenze del datore, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso o all’indennità sostitutiva; • solo nel caso di anzianità superiore a 20 anni alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, si presume il carattere discriminatorio del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria, salva la possibilità del datore di provare il giustificato motivo economico, tecnico o organizzativo; 6. in caso di applicazione dell’art. 18 SL, possibilità del giudice di optare per la reintegrazione + il risarcimento del danno, oppure solo per l’una o per l’altro.

  13. Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (2) 7. Il contratto di ricollocazione  nel caso di licenziamento incolpevole il lavoratore a diritto ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali particolarmente generoso (4 anni con indennità di disoccupazione decrescente), accompagnato però da un meccanismo di attivazione molto pervasivo; 8. Il finanziamento degli ammortizzatori sociali è affidato ad enti bilaterali e congegnato in modo da rendere l’onere più costoso alle imprese i cui lavoratori più ne fruiscono; 9. Il contratto collettivo di transizione  a. stipulato con un sindacatoqualsiasi  per la costituzionedell’entebilateraleincaricato del nuovosistemadiammortizzatorisociali, e ilpassaggioallanuovadisciplinadiprotezionedailicenziamenti per ineoassunti; b. stipulato con un’organizzazionesindacalemaggioritarianell’impresa o ratificato con referendum  per estendereilnuovo regime diprotezionedailicenziamenti a tuttiilavoratoridell’impresastessa; 10. disciplinacontributivadifavore per incentivareilpassaggiodelleimprese al nuovomodello.

  14. Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (3) • Le criticità  • il problema del rispetto del principio di eguaglianza nell’entrata in vigore differenziata della riforma; • l’abbandono del meccanismo dei presupposti legali del licenziamento impone al lavoratore una probatio diabolica del licenziamento discriminatorio o capriccioso; • per conseguenza rischia di essere soltanto formale il rispetto del principio della necessaria giustificazione del licenziamento sostenuto dalla Corte costituzionale e dall’art. 30 della Carta di Nizza; • il dibattito sulla flexicurity sembra offrire molte delle argomentazioni a favore della riforma proposta  tuttavia è stato efficacemente dimostrato (Zoppoli) che la Commissione non ha in mente l’attuale tutela italiana nei confronti dei licenziamenti economici quando parla della revisione delle strictEmploymentProtectionLegislations; • a conferma di quanto sostenuto sub 4, alcuni degli Stati membri che impongono un costo del licenziamento economico anche quando questo sia giustificato si sono già mossi o si stanno muovendo per eliminare questo firingcost (es. Austria e Olanda).

  15. Il disegno di legge del Governo 1441-quater • La flessibilizzazione della disciplina dei licenziamenti ricercata tramite l’incentivazione della conciliazione e dell’arbitrato  • la possibilitàdiinserire la clausolaarbitralenelcontrattodilavorocertificato; • la possibilità di prevedere l’arbitrato secondo equità; • l’obbligo per il giudice di tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati.

  16. Conclusioni Statuto dei lavori Treu-Amato Contratto unico di Ichino Si inserisce nel dibattito sulla rigidità della disciplina dei licenziamenti Unifica la disciplina del lavoro economicamente dipendente, ma ai soli fini del recesso Rimodula le tutele, con effetti redistributivi all’interno della fattispecie “lavoro subordinato” Aggiunge tutele al lavoro coordinato • Si inserisce nel dibattito sulla crisi definitoria dell’art. 2094 c.c. • Riallocazione delle tutele in un continuum che va dal lavoro tout court al lavoro subordinato • Attribuzione di nuovi diritti al lavoro economicamente dipendente • Conservazione dell’attuale standard al lavoro subordinato

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