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| / / ( @ @ ) (_) o000O O000o. Benvenuti. LA RIFORMA DEL LAVORO Legge di conversione n.99/2013 D.L. n. 76 del 28.06.2013. PARTE I I CONTRATTI DI LAVORO NON STANDARD a) Lavoro a termine b) Contratti a contenuto formativo: apprendistato c) Il lavoro intermittente

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  1. \ \ | / /(@@)(_)o000O O000o Benvenuti LA RIFORMA DEL LAVORO Legge di conversione n.99/2013 D.L. n. 76 del 28.06.2013

  2. PARTE I I CONTRATTI DI LAVORO NON STANDARD a) Lavoro a termine b) Contratti a contenuto formativo: apprendistato c) Il lavoro intermittente d) Lavoro a progetto e) Lavoro accessorio f) Tirocini formativi e di orientamento PARTE II ULTERIORI MODIFICHE a) Incentivi alle assunzioni b) eccedenza di personale e lavoratori anziani PARTE III I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI a) ASPI b) Mini ASPI c) Indennità una tantum per i co.co.pro d) Estensione dei vecchi strumenti

  3. Le finalità della leggeArticolo 1 Comma 1 “La presente legge dispone misure ed interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”.

  4. In particolare ………. • favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto <<contratto dominante>>, quale forma comune di rapporto di lavoro; b) valorizzando l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell’impiego, da un lato contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall’altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie; d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone;

  5. In particolare ………. e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica; g) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro; h) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.

  6. PARTE I I CONTRATTI DI LAVORO NON STANDARD

  7. a) Lavoro a termine Il contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dal fatto di essere soggetto a un termine di durata, scaduto il quale il rapporto cessa automaticamente. Si tratta di un rapporto di lavoro di tipo eccezionale, in quanto nel nostro ordinamento giuridico la regola è piuttosto quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (privo cioè di una data di scadenza). LE NOVITA’: • conferma della normalità del tempo indeterminato • acausalità del primo contratto • nuovo regime: durata, rinnovi e prosecuzioni • nuovo regime per le impugnazioni e il risarcimento • oneri e vantaggi contributivi

  8. Attraverso la modifica dell’art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 368/2001, viene rafforzato il concetto che il “contratto dominante” è «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». La precedente formulazione contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001, invece, era la seguente: «Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». La riformulazione rafforza quella parte di dottrina e giurisprudenza che ritiene il contratto a termine come eccezionale.

  9. acausalità del primo contratto La seconda novità riguarda la possibilità di poter stipulare un contratto a termine senza causale (cioè senza l’indicazione e la presenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive) per una sola volta e per un massimo di 12 mesi. Questa possibilità è estesa anche nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato e nel caso di assunzioni legate a processi di riorganizzazione entro il limite del 6% dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva (solo in caso di CCNL) Questo contratto a termine non è prorogabile e il periodo rientra nel calcolo dei 36 mesi, superati i quali, il contratto è convertito a tempo indeterminato

  10. nuovo regime: durata, rinnovi e prosecuzioni DURATA: Contratto a termine con causale – l’azienda può stipulare contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alle normali attività con durata max 36 mesi (se la durata iniziale è inferiore a 36 mesi, può essere prorogato, solo una volta, per la stessa attività e per una durata max di 36 mesi, con il consenso del lavoratore)* RINNOVI: Tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo devono passare 60 gg. ( 90 se la durata iniziale superava i 6 mesi). L’intervallo può essere ridotto a 20 gg. ( 30 se la durata iniziale superava i 6 mesi) nei casi previsti dai contratti collettivi in presenza di specifiche situazioni produttive. • Nel computo dei 36 mesi si considerano anche i periodi di somministrazione, superato tale limite, l’azienda può ricorrere solo alla somministrazione (per stesse mansioni e lavoratore)

  11. nuovo regime: durata, rinnovi e prosecuzioni PROSECUZIONE: La riforma prevede anche un prolungamento del periodo del termine per esigenze organizzative: • 30 gg. per contratti di durata inferiore a 6 mesi • 50 gg per contratti di durata maggiore a 6 mesi L’azienda per la prosecuzione deve comunicare al cpi competente della durata della prosecuzione, entro la scadenza del termine inizialmente fissato L’azienda, inoltre, deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione del 20% (per i primi 10gg) e del 40% (per i gg. successivi) . N.B. il superamento dei limiti stabiliti, comporta la trasformazione del t.d. a tempo indeterminato..

  12. nuovo regime per le impugnazioni e il risarcimento Impugnativa e risarcimento • Il contratto può essere impugnato entro 120 giorni dalla scadenza (prima 60 gg) con successiva impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270); • Indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità

  13. oneri e vantaggi contributivi ( dal 1 gennaio 2013) Oneri: • Maggiorazione dei contributi a carico del datore di lavoro pari a 1,4%, che verrà restituita nel caso di trasformazione a t.i.(6 mesi al max). La maggiorazione non si applica per sostituzione lavoratori assenti, attività stagionali, apprendisti e pubblica amministrazione. Vantaggi: • Riduzione del 50% dei contributi per max 12 mesi se assumo: - over 50, disoccupati da oltre 12 mesi - donne prive di lavoro retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle aree con bassa occupazione o prive di lavoro da 24 mesi N.B. nel caso in cui trasformo il contratto da tempo determinato a indeterminato la riduzione del 50% dei contributi passa da 12 mesi a 18.

  14. b) Contratti a contenuto formativo: APPRENDISTATODECRETO LEGISLATIVO N.167 DEL 14 SETT 2011 L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e formazione dei giovani. 4 tipi di apprendistato Diploma professionale Professionalizzante o contratto di mestiere Alta formazione e ricerca Mobilità art.7

  15. La nuova disciplina ha introdotto: DURATA MINIMA del contratto (non inferiore a 6 mesi, compreso il periodo di preavviso in caso di cessazione); NUMERO degli apprendisti in azienda (direttamente o per il tramite delle agenzie di somministrazione): - in caso di imprese con maestranze qualificate nel rapporto di 3 a 2; - in caso di imprese con meno di 10 dipendenti e maestranze qualificate nel rapporto di 1 a 1; - in caso di imprese senza maestranze qualificate o con meno di tre dipendenti, max 3 apprendisti; IMPOSSIBILITA’ di stipulare un contratto di apprendistato in caso di somministrazione lavoro a tempo determinato;

  16. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante Soggetti: tra i 15 e i 25 anni Durata: 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale) Definizione della qualifica o del diploma professionalizzante Formazione congrua (interna o esterna all’azienda) N.B. le modalità di erogazione della formazione rinviano alla CCNL nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Assunzione in tutti i settori

  17. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Soggetti: tra i 18 e i 29 anni (17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale) Durata: 3 anni (5 nel caso di figure professionali nell’artigianato) Definizione della qualifica o del diploma professionalizzante Formazione congrua (interna o esterna all’azienda e integrazione con formazione pubblica di durata non superiore a 120h) N.B. le modalità di erogazione della formazione rinviano alla CCNL nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni Assunzione in tutti i settori sia pubblici che privati

  18. Apprendistato di alta formazione o ricerca Soggetti: tra i 18 e i 29 anni (17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale) Conseguimento di: diploma di istruzione secondaria superiore; titoli universitari; alta formazione, dott. di ricerca; praticantato, ecc- Durata: di competenza delle Regioni o di apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro, associazioni o istituzioni formative e di ricerca.

  19. Apprendistato per il personale in mobilità Soggetti ammessi: Tutti i soggetti in mobilità in deroga Tutti i lavoratori rientranti nell’art. 4 e 24 della legge 223\91 Lavoratori a domicilio sottoposti a procedura collettiva di riduzione del personale (nota Min. del Lavoro n. 5/26885 del 1993) Lavoratori edili impegnati in rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi nel completamento di opere pubbliche o industriali di grandi dimensioni Lavoratori edili provenienti dalle aziende in cigs Lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti per riduzione di personale/trasformazione o cessazione di attività anche se rientranti nella 236/93 Lavoratori frontalieri con trattamento di disoccupazione speciale Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari, per tutto il periodo di disoccupazione, dello specifico sussidio. Lavoratori provenienti dal settore del trasporto aereo Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ex art.19 l.2/09 Lavoratori licenziati dagli studi professionali (interpello n.10 del min. del lavoro 8/03/2011)

  20. Apprendistato per il personale in mobilità Soggetti: nessun limite di età Durata: vedi apprendistato professionalizzante e comunque da modulare in base alla formazione da acquisire ed alle competenze tecnico professionali in entrata. Perché assumere con apprendistato i soggetti in mobilità: Incentivi, oltre agli sgravi del contratto di apprendistato Non cumulabilità nel calcolo dei limiti previsti per l’applicazione di particolari istituti e normative (es. coll. Obbligatorio)

  21. Come redigere un contratto di apprendistato Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo (entro 30 gg dalla stipula del contratto) Divieto di retribuzione a cottimo Inquadramento fino a due livelli inferiori o possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio Presenza di un tutore o referente aziendale Possibilità di finanziare la formazione tramite i fondi paritetici interprofessionali Riconoscimento della qualifica Registrazione della formazione nel libretto formativo Prolungamento del termine in caso di malattia\infortunio superiore a 30 gg. Divieto di recedere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo Possibilità di recedere dal contratto con apposito preavviso N.b. in caso di inadempimento dei punti citati è prevista sanzione amministrativa e la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto subordinato a t.i.

  22. Come redigere un contratto di apprendistato: previdenza Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicurazione contro le malattie Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia Maternità Assegno familiare

  23. c) Il Lavoro Intermittenteo “a chiamata” DEFINIZIONE: è un contratto mediante il quale il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni discontinue o in periodi predeterminati, se la contrattazione collettiva ne giustifica l’utilizzo. CHI POSSO ASSUMERE • Soggetti con più di 55 anni • Soggetti con meno di 24 anni (in questo caso le prestazioni posso essere svolte entro il 25° anno) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: • Comunicazione preventiva al CPI competente, tramite apposito modello, della prestazione. In caso di inadempienza è prevista sanzione amministrativa pecuniaria (tra 200 e 1000 euro per ciascun lavoratore) • Comunicazione unica, via sms, fax o mail, nel caso di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 gg. N.B. se stipulo un contratto a chiamata con soggetti di età differente dagli ammessi il contratto si configura a tempo indeterminato

  24. Il lavoro intermittente o “a chiamata” Disciplina transitoria I contratti di lavoro intermittenti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (18/07/2012) che non siano compatibili con la nuova disciplina, cessano di produrre effetti decorsi i 12 mesi dall’entrata in vigore della norma Es: assumo un lavoratore di 46 anni prima dell’entrata in vigore della legge, posso utilizzarlo con lavoro intermittente fino al 18 luglio 2013, dal 19/07/2013 il contratto cesserà, pur prevedendo il contratto una durata maggiore. N.B. dal 18/07/2012, anche per il periodo transitorio, non è più possibile il contratto a chiamata per i cosiddetti periodi predeterminati

  25. d) Lavoro a progetto DEFINIZIONE: rientra tra i rapporti di lavoro autonomo in cui l’attività del collaboratore è riconducibile ad un progetto specifico, determinato dal committente e gestito in autonomia del prestatore, in funzione del risultato da conseguire. Le novità della riforma: • Definizione più stringente del contratto che deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere • Esclusione che il progetto possa consistere i una riproposizione dell’oggetto sociale o nello svolgimento di compiti ripetitivi o esecutivi (es. attività di segreteria, data entry, ecc.) • Limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto, fatti salvi i casi di giustificata causa o giustificato motivo oggettivo. • Configurazione del contratto di collaborazione quale contratto di lavoro subordinato nel caso in cui l’attività del collaboratore abbia modalità analoghe a quelle dei dipendenti (fatti salvi i casi di elevate professionalità) • Configurazione del contratto di collaborazione quale contratto di lavoro subordinato nel caso di mancata individuazione del progetto • Compenso minimo

  26. Lavoro a Progetto Compenso: non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, assumendo a riferimento i minimi salariali applicati dallo stesso settore per le mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione specifica sono assunte a riferimento le retribuzioni minime previste dalla contrattazione collettiva di settore per figure professionali di esperienza e professionalità analoghe a quelle del collaboratore.

  27. e) Lavoro accessorio DEFINIZIONE: prestazioni di natura meramente occasionale, rese da alcune categorie di soggetti in determinati settori, attività o imprese, retribuiti mediante VOUCHER dal valore unitario prefissato CHI POSSO ASSUMERE CON LAVORO ACCESSORIO: - tutti (tranne nel settore agricolo) COMPENSI E PREVIDENZA: • 2000 euro per committente (nel caso di imprenditori, commercianti o professionisti) • non più di 5000 euro per ciascun prestatore nell’anno solare • Voucher con riferimento orario, numero progressivo e data • Adeguamento delle aliquote e dei contributi previdenziali N.B. per i lavoratori stranieri i compensi percepiti da lavoro accessorio sono rilevati per il rilascio\rinnovo del permesso di soggiorno

  28. Lavoro accessorio nel settore agricolo Sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito di attività agricole a favore: a) Imprenditori di aziende di qualunque dimensione solo per attività di carattere stagionale e per prestazioni rese da: -Giovani con meno di 25 anni d’età - Pensionati - Casalinghe b) Imprenditori con volume d’affari non superiore a 7000 euro per le prestazioni rese da qualsiasi soggetto e per qualsiasi attività, anche non stagionali. n.b. per le attività agricole svolte a favore di produttori agricoli esonerati dal versamento dell’IVA, esclusi coloro i quali risultino iscritti, l’anno precedente, nell’elenco anagrafico dei lavoratori agricoli

  29. f)Tirocini formativi e di orientamento DEFINIZIONEè uno strumento previsto dalla legge che consente Al giovane: • di entrare in un ambiente di lavoro; • di mettersi alla prova; • di orientare o  verificare le sue scelte professionali; • di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum; All’azienda: • di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico; • di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze;

  30. Tirocini formativi e di orientamento: le novità della riforma La Riforma delega il Governo per l’individuazione dei principi fondamentali e dei requisiti minimi, secondo i seguenti principi e obiettivi: • Revisione della disciplina dei tirocini, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuale (es. apprendistato); • Individuazione delle modalità di svolgimento del tirocinio al fine di evitarne un uso distorto; • Individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza (sanzioni amministrative da 1000 a 6000 euro); • Riconoscimento di un’ indennità congrua (se non versata, applicazione della sanzione da 1000 a 6000 euro);

  31. Tirocini formativi e di orientamento: chi può accedere Aziende: • fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante • con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19: 2 tirocinanti • con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: 10% tirocinanti • prive di dipendenti a tempo indeterminato, ma con dipendenti a tempo determinato: 1 tirocinante Soggetti: • Neo diplomati o neo laureati, entro e non oltre mesi 12 dal conseguimento del titolo In caso di irregolarità, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata e applicare le relative sanzioni.

  32. Tirocini formativi e di orientamento: durata e casi particolari DURATA: 6 mesi (proroghe comprese) Casi particolari: Il limite dei sei mesi non si applica per: • i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici; • i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati; • i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati.

  33. Come stipulare un tirocinio formativo e di orientamento • Convenzione scritta tra soggetto promotore e soggetto ospitante • Forma scritta di progetto formativo e di orientamento (contenente obiettivi, finalità, durata, sede, ecc.) • Presenza di un tutor aziendale • Sottoscrizione di assicurazione e responsabilità civile per ciascun tirocinante N.B. In caso di irregolarità nella sottoscrizione del progetto di tirocinio o nell’espletazione dello stesso, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata e applicare le relative sanzioni.

  34. PARTE IIULTERIORI MODIFICHE

  35. a) Incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 e donne DESTINATARI: • lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna) e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lett. e) del Reg. CE n. 800/2008 da individuarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro, • donne prive di un impiego regolarmenteretribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti Incentivi in caso di assunzione con contratto: • a tempo determinato, anche in somministrazione  riduzione del 50% della contribuzione per 12 mesi; • a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato  riduzione del 50% della contribuzione per 18 mesi, decorrenti dalla data dell’assunzione; • a tempo indeterminato, riduzione del 50% della contribuzione per 18 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione.

  36. Incentivi all’assunzione di lavoratori over 50 e donne Esclusione degli incentivi • se l’assunzione è effettuata in adempimento di un obbligo preesistente; • se il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato in somministrazione; • se l’assunzione o l’utilizzazione con contratto di somministrazione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a tempo determinato; • se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo che l’assunzione o l’utilizzazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o siano effettuate presso una diversa unità produttiva; • con riferimento a quei lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza ovvero risultava con questo in rapporto di collegamento o controllo.

  37. b)Eccedenza di personale e lavoratori anziani La Riforma prevede che datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti ed abbiano una eccedenza di personale possono stipulare accordi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori anziani. L’accordo diviene efficace solo a seguito della validazione da parte dell’INPS. Lavoratori destinatari • Possono essere destinatari dell’accordo quei lavoratori che raggiungono, entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti minimi per il pensionamento. Obblighi del datore di lavoro • Il datore di lavoro deve impegnarsi a corrispondere, ai lavoratori oggetto del suddetto accordo, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli spetterebbe e, all’INPS, la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. • Il datore di lavoro, inoltre, deve presentare la domanda all’INPS accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti con l’accordo. • A seguito dell’accettazione dell’accordo il datore di lavoro corrisponderà mensilmente, all’INPS, un importo per la prestazione spettante al lavoratore e per la contribuzione figurativa. Obblighi dell’INPS e tutele • L’INPS corrisponderà la prestazione al lavoratore secondo le modalità previste per il pagamento delle pensioni e provvederà ad accreditare la contribuzione figurativa. In assenza del versamento mensile da parte del datore di lavoro l’Istituto provvederà a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento e, decorsi inutilmente 180 giorni dall’avviso, provvederà all’escussione della fidejussione.

  38. PARTE IIII NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

  39. I nuovi ammortizzatori sociali: le novità della Riforma La Riforma ha modificato sostanzialmente il sistema degli ammortizzatori sociali, sostituendo i seguenti istituti: • Indennità di mobilità; • Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria; • Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; • Indennità di disoccupazione speciale edile; Al loro posto è stata creata l’ ASPI, che sostituisce, dal 1° gennaio 2013, le indennità di disoccupazione non agricole e, dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità. L’ ASPI è erogata dall’INPS dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

  40. a) ASPI DEFINIZIONE: L’ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego (art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92) ha la funzione di fornire una indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. LAVORATORI DESTINATARI: • tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro. REQUISITI - stato di disoccupazione* - almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione; ESCLUSI • i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di disoccupazione agricola; • quei lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. N.B. se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è avvenuta nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo il lavoratore, comunque, ha diritto all’ASPI. * ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.c, del d. lgs. 181/00;

  41. I nuovi ammortizzatori sociali: l’ASPI nel 2013 TRATTAMENTO ECONOMICO 2013 L’ASPI è rapportata alla retribuzione mensile del lavoratore ed è pari: • al 75% della retribuzione, se essa è pari o inferiore ad € 1.180,00,; • se la retribuzione è superiore ad € 1.180,00, al 75% del predetto importo, con un incremento del 25% sulla differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.180,00. N.B. L’ASPI, come sopra calcolata, viene, poi, ridotta del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi. • Non si applica l’aliquota apprendisti ex art. 26, l. n . 41/86. • L’importo dell’indennità non può, comunque, superare il limite massimo, fissato annualmente dall’INPS e variabile a seconda della retribuzione di riferimento. • La contribuzione è figurativa ed utile ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici Come si calcola l’ASPI: La retribuzione mensile del lavoratore, ai fini dell’ASPI, si calcola dividendo la retribuzione imponibile, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (13a, 14a), degli ultimi 2 anni precedenti lo stato di disoccupazione, per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero 4,33.

  42. ASPI - durata REGIME TRANSITORIO: 2013 • Max 8 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, • Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; 2014 • Max 8 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, • Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, • Max 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni; 2015 • Max 10 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, • Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, • Max 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni. REGIME DEFINITIVO: Dal 2016 • Max 12 mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a 55 anni • Max 18 mesi, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni.

  43. I nuovi ammortizzatori sociali: cosa fare per ottenere l’aspi Il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere l’ASPI deve presentare, esclusivamente in via telematica, l’apposita domanda all’INPS, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (la data di spettanza del trattamento è l’8° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). La mancata presentazione della domanda nei termini sopra indicati comporta la decadenza dal trattamento.

  44. I nuovi ammortizzatori sociali: ASPI e il lavoro (sospensione, riduzione e decadenza) L’ ASPI è compatibile con attività lavorativa, ovviamente, a seconda del rapporto di lavoro intrapreso e della durata, è prevista: Sospensione: • Max 6 mesi, in presenza di contratto subordinato N.B. in caso di sospensione, il periodo di contribuzione legato al nuovo rapporto di lavoro può essere fatto valere ai fini di un nuovo trattamento di ASPI o mini- ASPI. Riduzione: • In caso di attività autonoma, con reddito inferiore a 4800 euro: comunicazione, entro 1 mese, all’inps, del reddito annuo presunto  L’INPS provvederà a ridurre l’indennità spettante nella misura dell’80% dei proventi preventivati, salvo conguaglio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dell’autodichiarazione del lavoratore. Decadenza: • perde lo stato di disoccupazione; • intraprende una attività autonoma senza darne comunicazione all’INPS; • raggiunge i requisiti per il pensionamento; • acquisisce il diritto all’assegno di invalidità, salvo che il lavoratore non opti per l’ASPI. • rifiuta di partecipare o non partecipa regolarmente, senza giustificato motivo, a una iniziativa di politica attiva proposta dai servizi competenti che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; • non accetti una offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’ASPI che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico

  45. I nuovi ammortizzatori sociali: dalla mobilità all’aspi l’ASPI andrà a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità. Nel periodo transitorio per i lavoratori collocati in mobilità sarà corrisposta per un periodo max: nell’anno 2013 • 12 mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino 40 anni; • 24 mesi (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra 40 e 50 anni; • 36 mesi (48 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50; nell’anno 2014 • 12 mesi (18 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino 40 anni; • 24 mesi (30 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra 40 e 50 anni; • 30 mesi (42 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50; nell’anno 2015 • 12 mesi (12 mesi anche nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino a 40 anni; • 18 mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra i 40 e i 50 anni; • 24 mesi (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50; nell’anno 2016 • 12 mesi (12 mesi anche nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori fino a 40 anni; • 12 mesi (18 mesi nelle aree del Mezzogiorno) per i lavoratori tra i 40 e 50 anni; • 18 mesi (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno), per i lavoratori over 50;

  46. b) Mini ASPI Decorrenza 1° gennaio 2013 Lavoratori destinatari: lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, per i quali siano stati versati o dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria. Lavoratori esclusi:dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Durata: un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Misura: massimali inps (vd ASPI) Contribuzione figurativa La contribuzione figurativa è riconosciuta per l’intero periodo di percezione del trattamento in misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili percepite nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione.I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione. N.B. il diritto a percepire la mini aspi si mantiene, decade o viene sospeso secondo i principi dell’ASPI

  47. c) indennità una tantum co.co.pro. Decorrenza 1° gennaio 2013 Requisiti: • Iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS; • Aver operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza; • Aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro; • Aver accreditata, nell’anno di riferimento, presso la Gestione separata, almeno una mensilità; • Aver avuto, nell’anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi; • risultino accreditate, nell’anno precedente, presso la Gestione separata, almeno quattro mensilità (In via transitoria, per gli anni 2013, 2014, 2015, le mensilità sono ridotte a tre). • Durata In un’unica soluzione se è di importo inferiore a 1.000 euro, ovvero, in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se è di importo superiore a 1.000 euro. • Misur L’indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. (In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’indennità sarà elevata dal 5% al 7%); • Incentivo al lavoro autonomo NO • Incentivo all’assunzione NO

  48. I nuovi ammortizzatori sociali: indennità una tantum co.co.pro. (previdenza) L’aliquota contributiva degli iscritti alla Gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, subirà i seguenti graduali aumenti: • anno 2012: 27% • anno 2013: 28% • anno 2014: 29% • anno 2015: 30% • anno 2016: 31% • anno 2017: 32% • anno 2018: 33% Per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l'aliquota contributiva subirà i seguenti graduali aumenti: • anno 2012: 18% • anno 2013: 19% • anno 2014: 20% • anno 2015: 21% • anno 2016: 22% • anno 2017: 23% • anno 2018: 24%

  49. I nuovi ammortizzatori sociali: la CIGS e la sua estensione Decorrenza1° gennaio 2013 Datori di lavoro beneficiari della CIGS: • imprese industriali con più di 15 dipendenti; • imprese artigiane con più di 15 dipendenti, quando la sospensione dei lavoratori è conseguenza di sospensione o contrazione dell’attività dell’impresa committente che esercita l’influsso gestionale prevalente; • imprese commerciali con più di 50 dipendenti; • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che abbiano in organico almeno 15 dipendenti; • aziende appaltatrici di servizi di pulizia che abbiano in organico almeno 15 dipendenti; • imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di stampa a diffusione nazionale, indipendentemente dal numero dei dipendenti; • cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, con più di 15 dipendenti; • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; • agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti; • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti; • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti.

  50. I nuovi ammortizzatori sociali: la cig in deroga dal 2013 al 2016 La Riforma prevede la possibilità di concedere “in deroga” alla vigente normativa trattamenti di CIGS per periodi non superiori a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi. Requisiti • Sono ammessi al trattamento di CIGS “in deroga” quei lavoratori che, alla data della richiesta del trattamento, abbiano conseguito, alle dipendenze dell’azienda, una anzianità aziendale di almeno 90 giorni. Proroghe • non superiori a 12 mesi nell’arco dello stesso anno solare; • Riduzione del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40% in caso di proroghe successive. • L’integrazione salariale, in caso di proroghe successive alla seconda, può essere erogata solo in caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione. Decadenze • Il lavoratore decade dal diritto alla fruizione dell’indennità di cassa integrazione in deroga, fatti salvi i diritti già maturati, quando • - rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione, che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km dalla sua residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, o non lo frequenti regolarmente, senza giustificato motivo.

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