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“ORGANISMO DI VIGILANZA E ANTIRICLAGGIO” Avv. Claudio Cola ROMA 25 febbraio 2011

“ORGANISMO DI VIGILANZA E ANTIRICLAGGIO” Avv. Claudio Cola ROMA 25 febbraio 2011. www.assoaicom.org. Raccordo D.lgs. 231/01 e D.lgs. 231/07.

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“ORGANISMO DI VIGILANZA E ANTIRICLAGGIO” Avv. Claudio Cola ROMA 25 febbraio 2011

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Presentation Transcript


  1. “ORGANISMO DI VIGILANZA E ANTIRICLAGGIO” Avv. Claudio Cola ROMA 25 febbraio 2011 www.assoaicom.org

  2. Raccordo D.lgs. 231/01 e D.lgs. 231/07 L’art 63 del d.lgs. 231/07 ha introdotto un collegamento tra la disciplina Antiriciclaggio e il Modello Organizzativo (d.lgs. 231/01) estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati.

  3. I Reati previsti dal D.Lgs 231/2001 Il riciclaggio (e il reimpiego), al fine della determinazione della responsabilità amministrativa, costituisce reato presupposto oggetto di interesse e di controllo da parte dell’OdV, integrando i reati previsti dagli art. 24 e 25 e s.s. del D.lgs 231/2001; Art. 63 D.lgs. 231/07

  4. Raccordo D.lgs. 231/01 e D.lgs. 231/07 Entrambi i decreti perseguono il fine comune di preservare l’impresa dal coinvolgimento in attività illecite e di evitare effetti distorsivi per la concorrenza e per l’ordine economico nel suo complesso. Ma gli scopi specifici dei due plessi normativi sono differenti. Elementi distintivi

  5. Riflessi sul sistema bancario Differenze D.Lgs 231/2001 D.Lgs 231/2007 La banca viene considerata come impresa ed è responsabile se i reati previsti vengono commessi dai propri vertici o dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio della banca stessa. La banca, al pari degli altri soggetti obbligati, è invece chiamata a svolgere una funzione inquadrabile tra i doveri civici di collaborazione con i pubblici poteri. Nozione di riciclaggio più stretta e legata alle sole condotte tipiche di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale. Nozione autonoma di riciclaggio, caratterizzata da una maggiore ampiezza nella definizione delle condotte e nell’individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che fanno scattare l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Non comprende le attività di auto-riciclaggio Comprende anche le attività di auto-riciclaggio

  6. D.lgs. 231/2001 Organizzazione e Controllo Interno • Entrambe le normative riconoscono il ruolo fondamentale degli strumenti organizzativi e di controllo interno delle imprese al fine di: • individuare e presidiare le aree più esposte al rischio; • verificare e adeguare nel continuo l’idoneità dei modelli di organizzazione e delle procedure; • rendere consapevoli gli organi aziendali dei rischi. Riflessi sul sistema bancario D.lgs. 231/2007 Vi è una sostanziale analogia di approccio fra le due “231”: la consapevolezza che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali e, in particolare, i rischi di riciclaggio.

  7. Organismo di Vigilanza (D.lgs. 231/01) • Nella predisposizione di un Modello Organizzativo il d.lgs. 231/2001, all’art. 6, comma 1, lett. b), ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza che ha autonomia di intervento ed è destinato a controllare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello Organizzativo. • Ruolo e Responsabilità • Funzione di monitoraggio: vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute. • Funzione preventiva: verificare i risultati raggiunti nell’applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o l’opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali. • Funzione operativa: prevedere flussi informativi periodici ed in occasione del verificarsi di specifici rischi-reato: • verso gli organi della società (reporting periodico sui controlli effettuati e da effettuare); • dagli organi societari in merito all’attuazione del Modello e possibile rischio-reato per l’ente.

  8. Organismo di Vigilanza L’art. 52 del Decreto 231/2007: • affida il compito di vigilare, sull’osservanza delle norme nel medesimo contenute, anche all’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto 231/2001; • assegna specifici obblighi di comunicazione diretta, interna ed esterna, in capo all’Organismo di vigilanza. L’Organismo di Vigilanza dovrà pertanto anche vigilare sui processi in materia di antiriciclaggio: • obbligo di adeguata verifica della clientela; • istituzione dell’AUI; • registrazione e conservazione delle informazioni; • segnalazioni operazione sospette; • comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle citate disposizioni. Il riciclaggio (e il reimpiego) costuituisce quindi, al fine della determinazione della responsabilità dell'ente, reato presupposto (come i reati indicati dagli art. 24 e 25 e s.s. del d.lgs. 231/2001), e quindi oggetto di interesse e di controllo da parte dell'Organismo di vigilanza. Il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza e di comunicazione, è espressamente sanzionato dall’art 55 del D.lgs. 231/2007.

  9. Organismo di Vigilanza L’inserimento degli illeciti antiriciclaggio tra quelli ricompresi nel D.lgs. 231/2001 estende i compiti attribuiti all’OdV anche a quelli di natura antiriciclaggio. La funzione compliance per i compiti che gli sono attribuiti, diviene uno strumento centrale per le attività dell’organismo. OdV

  10. “Basel Committee On Banking Supervision” - ComitatodiBasilea 2005 Introduce nell’organizzazione bancaria una funzione indipendente, destinata a identificare, a valutare e a monitorare il rischio di non conformità . • Rischio di non conformità. La Funzione Compliance è posta a presidio del rischio di sanzioni giudiziarie o amministrative, di perdite finanziarie o di reputazione che la banca potrebbe subire in conseguenza della violazione di norme di legge, regole interne, standard di autoregolamentazione e codici di condotta applicabili alle attività bancarie”. • Strumento Proattivo e Preventivo. La Funzione Compliance nella gestione del rischio di non conformità, svolge un'attività di verifica (ex ante) e di misurazione (ex post) dei processi organizzativi al fine di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione.

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