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DIRITTO SINDACALE

DIRITTO SINDACALE. Lezione 1 a.a. 2011-2012 Piera Campanella. TEMI. 1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE 2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE 3. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE: ORIGINI E SVILUPPI 3.1. LA NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO SINDACALE

magdalena
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DIRITTO SINDACALE

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Presentation Transcript


  1. DIRITTO SINDACALE Lezione 1 a.a. 2011-2012 Piera Campanella

  2. TEMI 1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE 2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE 3. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE: ORIGINI E SVILUPPI 3.1. LA NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO SINDACALE 3.2. LA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: DAL PERIODO PRECORPORATIVO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA 4. LA LIBERTA’ SINDACALE 5. IL SINDACATO

  3. Il diritto sindacale: una partizione del diritto del lavoro Partizioni del diritto del lavoro Rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto) Diritto sindacale Previdenza sociale IL DIRITTO SINDACALE

  4. IL RAPPORTO TRA DIRITTO SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del movimento operaio Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è frutto delle rivendicazioni condotte dai lavoratori collettivamente organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto collettivo Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme, statuali o contrattuali, che disciplinano l’organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un nesso diretto con il rapporto individuale di lavoro subordinato

  5. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE • Le fonti internazionali: le convenzioni e le raccomandazioni dell’OIL • Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i regolamenti; le direttive e la loro efficacia; la Corte di Giustizia; il contratto collettivo europeo • La fonte legislativa: l’inattuazione del disegno del Costituente; lo Statuto dei lavoratori • Il contratto collettivo • La giurisprudenza

  6. LO SVILUPPO DEL DIRITTO SINDACALE IN ITALIA 1864: Abolizione delle corporazioni (di arti e mestieri) nel Regno d’Italia (già lo Statuto albertino nel 1848). Seconda metà del 1800: Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali ed agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni penose. Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza, Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti: partito operaio italiano -1885- partito dei lavoratori italiani -1892- poi partito socialista italiano-1895-). Dal sindacato di mestiere all’organizzazione per ramo d’industria: 1901 nasce la FIOM Le lotte sindacali e la stipula di “concordati di tariffa”. L. n. 3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli

  7. I COLLEGI DEI PROBIVIRI L. n. 25 del 1893 Istituzione dei collegi dei probiviri, Organismo volontario di conciliazione e arbitrato delle controversie individuali di modico valore nel settore industriale (e solo più tardi di controversie collettive: L. n. 1672/1918), composto non da giudici togati, ma da laici (rappresentanti delle parti interessate) con funzioni arbitrali

  8. L’ORIGINE EXTRALEGISLATIVA DEL DIRITTO SINDACALE L’istituzione dei collegi dei probiviri: primo riconoscimento indiretto del conflitto industriale da parte statuale. Processo di graduale affermazione, nell’Italia liberale, di un diritto sindacale in dialogo con il diritto dello stato, ma autonomo dal diritto civile. Oggetto delle controversie sottoposte ai collegi: salari, danni per licenziamento, scioglimento del contratto di lavoro La creazione di un nuovo diritto industriale: i probiviri cercarono regole applicabili al singolo caso concreto, estraendole dalle pratiche locali e dalle consuetudini, in primis da quello che chiamarono concordato di tariffa o contratto collettivo Gli orientamenti in tema di sciopero e di contratto collettivo: quali effetti sul rapporto di lavoro? L’inadeguatezza degli ordinari strumenti civilistici.

  9. I “CONCORDATI DI TARIFFA” Contratti stipulati “tra gruppi di operai e industriali su determinate norme” perché entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero “come fonte del loro regolamento” (E. Redenti, 1906). Furono chiamati “di tariffa” perché in origine si limitavano a regolare collettivamente il prezzo – la tariffa appunto – del lavoro.

  10. IL PROBLEMA DELL’EFFICACIA DEI “CONCORDATI DI TARIFFA” I probiviri, partendo dalla funzione economico-sociale del contratto collettivo, di “parificare la misura delle mercedi e le ore di lavoro”, così regolando la concorrenza tra industriali, da una parte, e lavoratori, dall’altra, affermarono: L’efficacia “ultra partes” del contratto collettivo L’inderogabilità del contratto collettivo

  11. IL PERIODO CORPORATIVO Si registra il passaggio da un sistema caratterizzato dall’astensione legislativa ad un sistema minutamente regolato dalla legge in funzione repressiva del conflitto sindacale

  12. LA LEGGE N. 563 DEL 1926 Conservazione solo formale della libertà sindacale Sopravvivenza solo teorica dei sindacati non riconosciuti Controllo molto penetrante sulle organizzazioni sindacali riconosciute, che acquisivano, ciascuna per ogni categoria produttiva, la natura di enti pubblici e la rappresentanza legale con possibilità di stipulare contratti collettivi erga omnes La repressione penale del conflitto collettivo L’attribuzione delle controversie di lavoro ad una speciale magistratura del lavoro La istituzione delle Corporazioni, organismi statali settoriali composti da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, con la funzione di regolare non solo i rapporti collettivi di lavoro, ma l’intera attività economica nell’interesse superiore della produzione nazionale. Nel perseguimento di tale interesse pubblico e nazionale avrebbe dovuto trovare composizione (e dissoluzione) il conflitto (di classe) tra capitale e lavoro.

  13. La funzione: Nel contratto collettivo (nazionale) corporativo trova espressione la solidarietà tra i vari fattori della produzione (capitale e lavoro) mediante la conciliazione di opposti interessi dei datori e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione nazionale Natura: Contratto di diritto pubblico, fonte del diritto come la legge, tipico e nominato, disciplinato dalle norme del libro V del codice civile Efficacia: Erga omnes come la legge (art. 2070 c.c.) Inderogabile con efficacia reale (art. 2077 c.c.) IL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO

  14. ART. 40 COST. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano

  15. IL DIBATTITO NELLA COSTITUENTE: L’ART. 40 COST. L’ampio spazio attribuito al lavoro nella Costituzione Il diritto sindacale: lo sciopero come diritto soggettivo a titolarità individuale e ad esercizio collettivo. Il rinvio ad una legislazione attuativa di disciplina dell’esercizio del diritto, che è arrivata solo con nel 1990 con la legge n. 146 ed unicamente con riguardo ai servizi pubblici essenziali. Per il resto, la regolamentazione del diritto è giurisprudenziale. Da ultimo si discute di nuova legge (v. D.D.L. governativo in tema di sciopero nei trasporti), che potrebbe incrinare il principio della titolarità individuale del diritto di sciopero

  16. ART. 39 COST. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  17. L’ART. 39, 1° COMMA, COST. L’idea di utilizzare l’intelaiatura pubblicistica, democratizzandola era radicata nel gruppo dirigente DC (solo con l’entrata in scena della CISL si avrà un’inversione di tendenza). Perciò emerse l’idea di una disciplina legislativa basata sul riconoscimento giuridico del sindacato, effettivamente democratico, però, e sull’efficacia generalmente obbligatoria del contratto collettivo La sinistra (soprattutto la componente PCI) era a favore di un sindacato libero, indipendente dallo Stato e sottratto ai controlli di questo, basato sulla volontà di iscrizione dei lavoratori. In seno alla I sottocommissione, ci si limitò sulla base della relazione dell’on. Togliatti ad una generica proclamazione della libertà sindacale senza riferimento al contratto collettivo; poi, con un o.d.g. concordato tra la maggiori forze politiche venne proposto l’attuale testo del primo comma: “L’organizzazione sindacale è libera”.

  18. LE FONTI Convenzioni OIL n. 87 e 98 Artt. 12 e 28 Carta dei diritti fondamentali Art. 39, comma 1, Cost. Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) LA LIBERTA’ SINDACALE

  19. I profili individuali: Libertà sindacale positiva Libertà sindacale negativa I profili collettivi Libertà di organizzazione (v. anche oltre) Libertà di azione CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE: ART. 39, 1° COMMA, COST.

  20. IL CARATTERE SINDACALE DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA Il criterio teleologico Il criterio degli “strumenti” impiegati Il profilo soggettivo

  21. LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE La libertà sindacale degli imprenditori La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e autonomi La libertà sindacale dei pubblici dipendenti I militari e la polizia di Stato

  22. La libertà sindacale nei confronti dei pubblici poteri La libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro LA MULTIDIREZIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ SINDACALE

  23. La libertà sindacale nei luoghi di lavoro Titolo II St. lav.: rinvio

  24. L’ART. 39, SECONDA PARTE, COST. L’elaborazione di questa parte fu molto controversa: da un lato, c’era da selezionare i sindacati deputati a stipulare contratti collettivi erga omnes; dall’altra, c’era da garantire la democraticità e l’autonomia del fenomeno sindacale, in accordo con il principio di libertà sindacale. L’immunità dei sindacati dall’ingerenza statale fu sottolineata dalla formula negativa dell’art. 39, comma 2, Cost., per cui al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione. La registrazione, però, non poteva essere automatica; doveva essere condizionata ad un intervento statuale: si preferì però lasciare alla legge il compito di specificare gli accertamenti necessari e le modalità della registrazione. Si volle comunque sancire che la registrazione avrebbe dovuto essere subordinata alla democrazia interna del sindacato. Quanto alla contrattazione erga omnes, i sindacati stipulanti avrebbero dovuto avere personalità giuridica: la DC era per il sindacato unico di diritto pubblico; la sinistra era per il sindacato maggioritario. Alla fine fu proposta la rappresentanza unitaria costituita in base al principio proporzionale. Restò tuttavia aperta la contraddizione tra il principio di libertà sindacale e la formula della contrattazione obbligatoria posta in essere da sindacati registrati (problematicità dell’intreccio diritto privato-diritto pubblico).

  25. LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART. 39,SECONDA PARTE, COST. Le ragioni storiche La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella rappresentanza unitaria. L’estrema complessità e rigidità del meccanismo La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato, la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di regolamentazione e controllo statuale) La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a quel momento sulla base dei reali rapporti di forza I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale) La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento privatistico ed il sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni

  26. LA PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO SINDACALE E IL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE (F. Santoro Passarelli, 1959) La teoria dell’autonomia collettiva base del diritto sindacale post-costituzionale Richiamo al codice civile Il “contratto collettivo di diritto comune” come contratto stipulato da associazioni sindacali per la tutela dell’interesse collettivo della categoria professionale di riferimento a cui gli interessi individuali dei singoli sono subordinati

  27. ILSINDACATO: MODELLI ORGANIZZATIVI I Modelli organizzativi del sindacato: come è andato strutturandosi il sindacato italiano all’ombra del nostro regime costituzionale di libertà sindacale? Quali forme organizzative ha assunto?

  28. L’organizzazione sindacale dei lavoratori e degli imprenditori Linee generali • Dal sindacalismo di mestiere al sindacalismo industriale • Sindacalismo confederale e sindacalismo autonomo • Crescita del terziario e modelli organizzativi diversi da quelli del sindacalismo tipicamente industriale

  29. L’organizzazione del sindacato dei lavoratori • La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale • Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL – CISL – UIL) • sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso sindacati di mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni. • Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni.

  30. L’organizzazione del sindacato dei datori di lavoro • L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i grandi settori economici (industria, commercio, agricoltura); in quest’ambito, rileva poi la dimensione delle imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro. • La struttura organizzativa si articola anche qui secondo una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza della prima. • Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche economiche (erogazione di servizi, ecc.) • La più consistente associazione sindacale datoriale è la Confindustria

  31. Organizzazioni sindacali a livello sovranazionale • Particolarmente importanti quelle a livello europeo: • Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per i lavoratori • Unione delle Industrie della Comunità Europea (UNICE) • Attualità e prospettive del sindacato in ambito comunitario

  32. IL SINDACATO: REGIME GIURIDICO La scelta privatistica ed il sindacato come associazione non riconosciuta La disciplina giuridica dell’associazione non riconosciuta artt. 36, 37 e 38 cod. civ.

  33. LA TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE (G. Giugni, 1960) Limiti della metodologia civilistica: incapacità delle categorie giuridiche tradizionali di interpretare i fenomeni di organizzazione spontanea dei rapporti industriali e di normazione spontanea che ne derivano La teoria dell’ordinamento intersindacale concepisce il sistema sindacale come sistema normativo dinamico dotato di regole proprie (tra cui il riconoscimento reciproco delle parti sulla base della loro rappresentatività effettiva), che non richiede riconoscimenti da parte statuale e che comunica con l’ordinamento dello Stato tramite il canale dell’interpretazione giudiziale dei contratti collettivi La teoria di Giugni dà quindi la definitiva copertura teorica all’astensionismo legislativo in materia sindacale, coerentemente con l’idea che l’autonomo sviluppo del sistema di relazioni industriali fosse premessa per la trasformazione in senso democratico della società italiana.

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