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DIRITTO SINDACALE. Lezione n. 4 a.a. 2006-2007 Piera Campanella. LIBERTA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO. Titolo II: libertà sindacale Art. 14. Diritto di associazione e di attività sindacale
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DIRITTO SINDACALE Lezione n. 4 a.a. 2006-2007 Piera Campanella
LIBERTA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO Titolo II: libertà sindacale Art. 14. Diritto di associazione e di attività sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Art. 14Statuto dei lavoratori • Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro. • Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo. • Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.). • Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P. Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I, 724). • Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non segretezza).
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (1) Art. 15 Atti discriminatori E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche e mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
Art. 15Statuto lavoratori Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003 I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la prima opinione: • ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716. Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento Atti e patti vietati: • fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata • Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica (non ad es. una minaccia)
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (2) Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 16Statuto lavoratori Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi antisciopero Artt. 15 e 16: Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16: Preferito l’art. 28. Motivi? Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti) Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore) Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e non nullità dell’atto)
SINDACATI DI COMODO Art. 17 Sindacati di comodo E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 17Statuto lavoratori Il fenomeno vietato • La condotta datoriale: atti di favoritismo, corruzione, collusione, finanziamento • La sanzione • Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di ottenere una radicale eliminazione dell’organizzazione sindacale illegittimamente sovvenzionata.
RAPPRESENTANZE SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO Titolo III: diritti sindacali e RSA • Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore. • Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato, in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno. • Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa. • I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU) • Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare.
MODELLI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE Modello a canale doppio: coesistono due organismi, con natura e funzioni distinte: una di rappresentanza elettiva con poteri partecipativi ed un’altra associativa con poteri negoziali Modello a canale unico: un solo organismo ha la rappresentanza associativa e la rappresentanza elettiva, coniugando tendenzialmente in sé ogni funzione
RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE E SELEZIONE DEL SOGGETTO SINDACALE ESTERNO L’esigenza di recuperare e reinserire entro i consueti canali istituzionali le nuove forme di rappresentanza, nate col ciclo di lotte dell’autunno caldo: Promozione senza regolamentazione Rilancio delle confederazioni storiche
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA) Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1] Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito: [a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale]; [b)]delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni], che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell’unità produttiva[2]. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. [1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001. [2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996.
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. A) E IL SMR • Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale • Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro • La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr) • Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. B) • Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale • Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi a più ampio raggio
ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE “APERTO” DELLA NORMA Iniziativa dei lavoratori: Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro iniziativa. Legame con il sindacato: nell’ambito di…: Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè formati nel suo ambito. Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi unitari di base nei luoghi di lavoro con poteri di contrattazione aziendale
PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 2 ss., Cost.
SMR Criteri giurisprudenziali • criteri quantitativi: gli iscritti • criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità; esercizio continuativo attività di autotutela; capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del Paese. In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano le caratteristiche del sindacato confederale tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese: CGIL-CISL-UIL.
IL SMR E LA CONTRATTAZIONE • Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità • La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva in perdita) • Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento
Crisi del SMR proposte di legge per modifica art. 19 St. lav. • Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere. • Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St. lav.: - eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di lavoro e quindi nel panorama sindacale generale; - introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire anche per misurare quant. la rappr. • Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze • 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU) • 1995: modifica per via referendaria delle RSA • Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i.: D.Lgs. n. 165/2001.
Nuovo art. 19 St. lav. • La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19 • La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali” • Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva • Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale • la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso.