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Determinazione agevolata del reddito d’impresa e di lavoro autonomo

Determinazione agevolata del reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008). Punto 4 pag.21. Determinazione del reddito. Il reddito sia per i professionisti sia per le imprese si determina solo con il principio di cassa.

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Determinazione agevolata del reddito d’impresa e di lavoro autonomo

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  1. Determinazione agevolata del reddito d’impresa e di lavoro autonomo Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) Punto 4 pag.21 Prof. Marco Fava favamarco1@yahoo.it

  2. Determinazione del reddito Il reddito sia per i professionisti sia per le imprese si determina solo con il principio di cassa.

  3. Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. La circolare n. 73/E ha precisato che rilevano a anche le sopravvenienzeattive e, per coerenza sistematica, quelle passive.

  4. STOP ALLA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

  5. In applicazione del principio di cassa il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento. Se nel 2008 acquisto un computer per €.2.400 (iva inclusa), tutto il costo (compresa l’iva indetraibile) sarà deducibile nell’esercizio 2008 se il relativo pagamento avviene tutto nel 2008. niente ammortamento

  6. Se il computer lo pago in 24 rate da €.100 (iva inclusa), parteciperanno alla determinazione del reddito solo le rate pagate nell’esercizio di riferimento. Le successive parteciperanno alla determinazione del reddito del periodo in cui verranno pagate

  7. In applicazione del principio di cassa la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo Perciò, se il computer me lo rivendo a €.1000 nel 2009, tra i componenti positivi del 2009 dovrò inserire 1000 euro, ovviamente se li avrò incassati nel 2009, altrimenti nei periodi in cui avviene l’incasso

  8. Dimmi un po’, ma per i beni strumentali acquistati prima dell’entrata nel regime e per i quali non è terminata la procedura di ammortamento, come mi devo comportare?

  9. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

  10. In altri termini al 31.12.2007, per chi applicherà questo regime dal 2008, si determinerà una cristallizzazione del valore contabile(1) di tutti i beni strumentali . Questo valore contabile sarà la base per il calcolo della PLUS o MINUS VALENZA, allorquando si procederà alla cessione dei beni negli di vigenza del REGIME DEI MINIMI (1) VALORE CONTABILE 2007 = COSTO STORICO – FONDO AMM.TO AL 31.12.2007 Ti faccio un esempio Supponiamo di aver acquistato nel 2005 un computer a €.2400 e di rivenderlo nel 2009 a 700 euro

  11. QUESTO OVVIAMENTE SE L’INCASSO DI 700 EURO AVVIENE TUTTO NEL 2009

  12. E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo complessivo di €.700 mi da: • nel 2009 200 euro e • nel 2010 500 euro? Circ.73/E punto 4.1 pag.22 Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

  13. Hai capito come si fa!

  14. Faccio un esempio di plusvalenza Supponiamo di aver acquistato nel 2005 sempre lo stesso computer a €.2400 e di rivenderlo nel 2009 a 1.800 euro

  15. QUESTO OVVIAMENTE SE L’INCASSO DI 1.800 EURO AVVIENE TUTTO NEL 2009

  16. E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo complessivo di €.1.800 mi da: • nel 2009 1000 euro e • nel 2010 800 euro?

  17. Hai capito come si fa!

  18. RIMANENZE FINALI Proprio perché il reddito per i CONTRIBUENTI MINIMI si determina secondo il PRINCIPIO DI CASSA e non secondo il PRINCIPIO DI COMPETENZA non v’è alcuna necessità per i CONTRIBUENTI MINIMI di procedere al calcolo delle PRIMANENZE FINALI

  19. Un problema però riguarda la deducibilità delle rimanenze finali relative all'ultimo esercizio prima dell'entrata nel regime

  20. Infatti se nell'anno precedente all'entrata nel regime si avessero delle rimanenze di merci e/o materie prime, la semplice applicazione del regime stesso, porterebbe il contribuente minimo ad essere tassato 2 volte. Per effetto dell'indeducibilità delle rimanenze iniziali relative al primo anno di applicazione del regime 1 a causa dell'imposizione delle medesime rimanenze iniziali in caso di vendita delle merci o in caso di vendita del prodotto per la costruzione del quale sono state utilizzate le materie prime 2 Allora come si deve fare?

  21. Per fortuna ci vengono in soccorso … Circ.73/E punto 4.1 pag. 23 … le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l’opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L’eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole. Art.4 comma 1 lett. a) del DECRETO … a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime

  22. Esempio

  23. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Sono inoltre deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge I contributi dovranno essere dedotti in via principale dal reddito determinato secondo il Regime dei Minimi . L’eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente Circ.73/E punto 4.1 pag. 23

  24. Nel caso di Impresa familiare Il titolare potrà dedurre dal reddito dell’impresa “minima” anche i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico secondo le regole sopra viste. Potrà inoltre dedurre anche i contributi versati per i familiari non a carico attestando di non aver effettuato la rivalsa sugli stessi

  25. Sul reddito determinato secondo le regole illustrate si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20% nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

  26. Il reddito “minimo”, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Sembrerebbe una specie di tassazione separata, tuttavia … … tuttavia il reddito “minimo” rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. Circ.73/E punto 4.1 pag. 24

  27. Però Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR. Perciò se il reddito “minimo” non deve essere considerato ai fini ad es. delle detrazioni per lavoro dipendente, di pensione ecc.

  28. Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti Art.1 comma 106 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) Punto 4.2 pag.24

  29. i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime dei “minimi”, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito del periodo d’imposta precedente l’applicazione del regime, solo per l’importo della loro somma algebrica che eccede l’ammontare di 5.000 euro. Tuttavia, se l’importo risultante dalla predetta somma algebrica non eccede il limite di 5.000 euro, lo stesso importo può essere computato nella determinazione del reddito di esercizio solo se esprime un componente negativo di reddito.

  30. Un esempio ci chiarirà Il concetto Nel 2006 abbiamo conseguito una plusvalenza di 25.000 euro che abbiamo deciso di rateizzare ai sensi dell’art.86 tuir Sempre nel 2006 abbiamo sostenuto spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% per 2.000 euro

  31. Esempio n.1

  32. Esempio n.2 Plusvalenza 2006 = 20000 Spese mant.2006 = 12000

  33. Esempio n.3 Plusvalenza 2006 = 5000 Spese mant.2006 = 6000

  34. Volendo sintetizzare una regola generale si può dire: • Se il risultato di tale somma algebrica: • -è superiore a 5.000 euro, l’eccedenza rispetto ad euro 5.000 – sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo d’imposta; • -è inferiore ad euro 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito; • -è inferiore a euro 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un componente negativo di reddito.

  35. Il trattamento fiscale delle perdite Art.1 comma 107 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) Punto 4.3 pag.25

  36. Le perdite possono riguardare 1 Perdite conseguite in periodi precedenti l’entrata nel “Regime dei Minimi” 2 Perdite conseguite in periodi successivi l’entrata nel “Regime dei Minimi”

  37. Le perdite fiscali conseguite dopo i primi 3 anni di attività, possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime “dei minimi”, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir. 1 Perdite conseguite in periodi precedenti l’entrata nel “Regime dei Minimi” Le perdite fiscali conseguite prima che siano decorsi 3 anni di attività potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime “dei minimi” per l’importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto

  38. le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto. 2 Perdite conseguite in periodi successivi l’entrata nel “Regime dei Minimi” Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l’attività, resta ferma – anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la disposizione contenuta nell’articolo 84, comma 2, del Tuir riguardante il riporto illimitato delle perdite.

  39. Ritenuta d’acconto I contribuenti in Regime dei Minimi continuano , secondo la disciplina loro applicabile (professionisti, agenti e rappresentanti ) ad essere soggetti a ritenuta d’acconto L’art.6 del decreto precisa che … Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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