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Aggiornamenti in campo ambientale: - punto sul SISTRI - MUD 2011 - 231 e reati ambientali

Aggiornamenti in campo ambientale: - punto sul SISTRI - MUD 2011 - 231 e reati ambientali. Ing. Alessio Figini. 23 febbraio 2012. Programma dell’intervento. Il punto sul SISTRI – da un rinvio all’altro ll MUD 2011 – modalità di presentazione e scadenze

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Aggiornamenti in campo ambientale: - punto sul SISTRI - MUD 2011 - 231 e reati ambientali

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Presentation Transcript


  1. Aggiornamenti in campo ambientale: - punto sul SISTRI- MUD 2011- 231 e reati ambientali Ing. Alessio Figini 23 febbraio2012

  2. Programma dell’intervento • Il punto sul SISTRI – da un rinvio all’altro • ll MUD 2011 – modalità di presentazione e scadenze • D.Lgs. 121/2011 – inserimento reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 • Quesiti dei partecipanti

  3. SISTRI: il punto della situazione…da un rinvio all’altro…

  4. Cos’èil SISTRI? Rinfreschiamoci le idee Sistema di tracciabilità dei rifiuti per l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali nazionali e dei rifiuti urbani della Regione Campania. Principali innovazioni: • dispositivi elettronici per sostituire i documenti cartacei e MUD; • gestione informatica della documentazione; • conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi; • inserimento informatico nella Scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa; • possibilità di gestire il tutto anche mediante software gestionali accreditati per l’interoperabilità.

  5. Riferimenti Normativi • D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: norme in materia ambientale. • L. 102/2009: affida al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del SISTRI attraverso uno o più decreti. • D.M. 52 del 18/02/2011, “Testo Unico” SISTRI: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; testo coordinato che racchiude e abroga i decreti ministeriali precedenti (17/12/2009 e s.m.i.). • Decreto 26 maggio 2011: proroga e scaglionamento delle date di partenza del Sistri, dal 1° settembre 2011 al 1° gennaio 2012 in base alla tipologia di attività, al numero di dipendenti ed alla tipologia di rifiuti prodotti. • D.Lgs. 121 del 8 luglio 2011: alleggerimento sanzioni nel caso di irregolarità multiple (doppio della più grave) e nel primo periodo di applicazione del SISTRI (Sanzioni ridotte a 1/10 per violazioni compiute entro 8 mesi dall’entrata in operatività e a 1/5 entro i successivi 4 mesi). • D.Lgs. 138 del 13 agosto 2011: abrogazione del SISTRI. • Legge 14 settembre 2011 n° 148:ripristino del Sistri e nuova proroga dei termini di operatività (partenza dal prossimo 9febbraio 2012) (non prima del 1° giugno per produttori fino a 10 dipendenti).

  6. SISTRI – Quando parte? E prossimi passi • D.M. Ambiente 10 novembre 2011, n. 219 (Modifiche e integrazioni al D.M. del 18 febbraio 2011, n. 52): nuova definizione di Unità locale e Unità operativa, custodia chiavetta al legale rappresentante, introduzione della chiavetta USB per l’interoperabilità. • Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 "Milleproroghe“: rinvio operatività SISTRI al 2 aprile 2012 (sempre non prima del 1° giugno per produttori fino a 10 dipendenti). • Legge di conversione del Decreto Legge 216/2011 (cd. "Milleproroghe") licenziata dalla Camera dei Deputati in 26 gennaio 2012 ed approvata anche dal Senato in data 15 febbraio 2012 … ulteriore rinvio al 30 giugno 2012..in attesa di pubblicazione sulla GU • Ad oggi quindi… • Sistema doppio binario: fino al 29 giugno 2012 • Solo SISTRI (sanzioni ridotte): partenza dal 30 giugno 2012 • Pagamento contributo 2012:30 aprile 2012

  7. SISTRI – a chi interessa? iscrizione • Obbligatoria per: • Produttori di rifiuti pericolosi • Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, con più di 10 dipendenti • Smaltitori • … Facoltativa per: • Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, con meno di 10 dipendenti • Trasporto in conto proprio di non pericolosi • Altri produttori di non pericolosi • … Obbligo di Registro C/S

  8. SISTRI – a chi interessa? Iscrizione Se l’iscrizione non è ancora stata effettuata o al momento non è necessaria, è possibile iscriversi entro 3 giorni dal verificarsi delle caratteristiche che comportano l’obbligo di iscrizione. Es. Le vostre aziende con meno di 10 dipendenti e che non producono rifiuti pericolosi ad oggi non hanno obbligo di iscrizione; se producono un rifiuto pericoloso (es. devono smaltire computer portatili di proprietà) devono iscriversi al SISTRI entro 3 giorni dalla produzione del rifiuto.

  9. Casi particolari - Rifiuti da manutenzione La gestione dei rifiuti da manutenzione è in carico al manutentore. • I rifiuti da attività di manutenzione possono essere costituiti da: • neon; • filtri dei condizionatori; • olio esausto; • pulizia delle reti fognarie. Tali rifiuti devono essere gestiti dal manutentore in quanto produttore del rifiuto stesso. Se tra questi ci sono gli unici rifiuti pericolosi che producete potreste appaltare la manutenzione e non essere più tenuti all’iscrizione al SISTRI.

  10. SISTRI - Sanzioni (art. 260-bis D.Lgs. 152/06) Sanzioni per chi, tra i soggetti obbligati, omette l’iscrizione al SISTRI oppure omette il pagamento del contributoSISTRI (e altre inadempienze) • Sanzioni per chi omette di compilare il Registro Cronologico o la Scheda Area Movimentazione secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite o fornisce informazioni incomplete, inesatte o insufficienti,altera o impedisce il funzionamento deidispositivi tecnologici. • Sanzioni da 260 € fino a 93.000 € e sanzioni penali nel caso di rifiuti pericolosi.

  11. Sanzioni ridotte (art. 4 c. 2 D.Lgs. 121/2011) Art. 4 c. 2 D.Lgs. 121/2011 Sanzioni per mancata iscrizione o mancato versamento dei contributi nei termini previsti a) pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi 8 mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività; b) pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o si protrae dal nono al dodicesimo mese. Art. 4 c. 2 quater D.Lgs. 121/2011 Le sanzioni amministrative collegate ad inottemperanze nei confronti del SISTRI, sono ridotte, …, a 1/10 per le violazioni compiute negli 8 mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività e a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dal nono al dodicesimo mese.

  12. IlMUD 2011 e la dichiarazione SISTRI (il mudino)

  13. La dichiarazione SISTRI – modalità • DM 52 del 18 febbraio 2011(+ parte vigente dell’art. 12, comma 116 del DM 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 117 del DM 12 novembre 2011): • Dichiarazione SISTRI relativa ai rifiuti prodotti nell’anno precedente e nel periodo del cosiddetto “doppio binario”. • Circolare del Ministero dell’Ambiente del 2 marzo 2011, n. 6774 • “La presentazione della dichiarazione Sistri potrà avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato: • Compilando in via telematica gli appositi modelli pubblicati sul portale www.sistri.it; • Compilando le schede del Capitolo 1 — Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

  14. La dichiarazione SISTRI ed il MUD – scadenze • Decreto 12 Novembre 2011 – Effettuazione dichiarazione SISTRI: • entro il 30 aprile 2012, relativamente ai dati del 2011; • entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI, con riferimento al periodo del doppio binario (attualmente 30 dicembre 2012). • DPCM 23 Dicembre 2011 – Nuova modulistica dichiarazione MUD: • entro il 30 aprile 2012, relativamente ai dati del 2011.

  15. La dichiarazione SISTRI ed il MUD – soggetti obbligati

  16. La dichiarazione SISTRI ed il MUD – soggetti obbligati

  17. La dichiarazione SISTRI ed il MUD – soggetti obbligati

  18. La dichiarazione MUD per i RAEE – modalità DPCM 23 dicembre 2011 – Cap. 3 Il nuovo DPCM conferma le modalità di compilazione e presentazione già utilizzate negli anni passati.È tenuto alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, entro il 30 aprile 2012:1.    chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2.    chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore; 3.    chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. Inoltre sono tenuti alla presentazione della Comunicazione i sistemi collettivi di finanziamento che comunicano, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente ai sensi dell’art 7 comma 3 del DM 185/2007.

  19. La dichiarazione MUD per i RAEE – modalità DPCM 23 dicembre 2011 – Cap. 3 Il nuovo DPCM conferma le modalità di compilazione e presentazione già utilizzate negli anni passati. Come va compilato:I produttori di AEE e i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche esclusivamente via telematica, tramite il sito www.impresa.gov.it , accessibile anche tramite www.registroaee.it Come va trasmesso alla Camera di commercio:La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a conclusione della compilazione, dalla scrivania personale accessibile tramite il sito www.impresa.gov.it .   I dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.

  20. D.Lgs. 121/2011 – introduzione reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001

  21. D.Lgs. 231/2001 – aspetti generali • Il D.Lgs. 8 giugno 2011 n° 231ha introdotto la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni tipo di reati commessi: • nell’interesse o a vantaggio della società; • da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società; • da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di persone che rivestono posizioni apicali nell’ente; • non sono pertanto sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 i reati commessi esclusivamente nell’interesse o a vantaggio del loro autore materiale o di un soggetto terzo. Superamento del principio “societas delinquere non potest” ex art. 27 della costituzione

  22. D.Lgs. 231/2001: reati di natura colposa • Introduzione nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 • dei reati di natura colposa: • REATI IN MATERIA DI • SALUTE E SICUREZZA • SUL LAVORO • D.Lgs. 123/2007 • art. 25-septies • REATI IN MATERIA • AMBIENTALE • D.Lgs. 121/2011 • art. 25-undecies 22

  23. Reati in materia di salute e sicurezza • reato di OMICIDIO COLPOSO; • reato di LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME. • commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. • Riferimento normativo: D.Lgs. 81/2008 23

  24. Macroaree di reati in materia ambientale • distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione; • SCARICO ACQUE REFLUE; • RIFIUTI; • INQUINAMENTO DI SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE; • EMISSIONI IN ATMOSFERA; • sostanze lesive dell’ozono; • inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque. • Riferimento normativo: D.Lgs. 152/2006 24

  25. Esempi di reati in materia ambientale • SCARICO DI ACQUE REFLUE: • scarichi industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazione superiori ai limiti di legge o senza osservare le prescrizioni presenti in autorizzazione; • scarichi non autorizzati sul suolo o nel sottosuolo. • RIFIUTI: • gestione di un deposito temporaneo di rifiuti che • sfori i limiti temporali o volumetrici; • sversamento di rifiuti liquidi in un tombino; • miscelazione di diversi rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto degli stessi o attribuzione di codici CER errati al fine di risparmiare sullo smaltimento degli stessi; • smaltimento illecito di rifiuti utilizzando trasportatori o impianti non autorizzati. 25

  26. Esempi di reati ambientali • INQUINAMENTO DI SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUE: • mancato rispetto dell’obbligo di bonifica scaturito ad esempio da eventuali sversamenti di sostanze chimiche, soprattutto nelle zone di carico e scarico dei prodotti stessi; • mancata comunicazione agli enti competenti nei tempi previsti dalla normativa, dell’accadimento di un fatto che possa generare inquinamento di acqua o suolo. • EMISSIONI IN ATMOSFERA: • esercizio di un’attività che generi emissioni in atmosfera senza la prevista autorizzazione; • esercizio di un’attività che generi emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione o anche semplicemente delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa. 26

  27. Sanzioni L’accertamento del reato comporta le seguenti tipologie di sanzioni: PECUNIARIE; INTERDITTIVE; CONFISCA; PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA. 27

  28. Esenzione della responsabilità • In caso di commissione di un reato presupposto, per escludere la responsabilità dell’azienda si deve dimostrare: • l’efficace adozione di un modello organizzativoe gestionale atto a prevenire la commissione del reato stesso; • che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativoda parte dell’autore del reato; • che l’Organismo di Vigilanza (ODV)sia stato dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che abbia svolto correttamente i propri compiti di controllo. 28

  29. Caratteristiche del modello organizzativo • Il modello organizzativo deve avere le seguenti caratteristiche: • individuare le attività nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati; • prevedere protocolli volti a garantire l’aziendain relazione ai reati da prevenire; • indicare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’ODV; • introdurre un sistema disciplinareidoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello. 29

  30. Supporto all’ODV: fasi di intervento 1.RISK ASSESSMENT Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ambientali presupposto. 2.GAP ANALYSIS Analisi degli scostamenti tra modello di organizzazione ideale e l’esistente sistema di controlli e procedure aziendali. • INTEGRAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO Integrazione del modello relativa ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 con focus sui reati introdotti dal D.Lgs. 123/2007 e 121/2011. 30

  31. Risk assessment INPUT • Esame della documentazione rilevante e interviste mirate con soggetti chiave della struttura societaria al fine di inventariare le aree potenzialmente a rischio di commissione di un reato ambientale presupposto; • Esame del sistema di controlli già esistenti; • Analisi delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali. • OUTPUT • Mappatura delle attività e processi sensibili e delle potenziali modalità attuative degli illeciti rilevanti. • (valutazione della probabilità di accadimento dei reati presupposto) 31

  32. Gap analysis INPUT • Documento di mappatura processi e attività aziendali a rischio di commissione reato • OUTPUT • Documento riepilogativo che scaturisce dal confronto tra la situazione ideale a cui tendere e la situazione reale riscontrata in azienda, nel quale vengono descritti in dettaglio i singoli componenti del sistema e gli adeguamenti eventualmente necessari. 32

  33. Integrazione del modello organizzativo Stesura dei protocolli che supportino l’azienda a tutelarsi nei confronti dei reati presupposto, facendo in modo che possano essere commessi esclusivamente per via fraudolenta (rischio accettabile) mediante: 33

  34. Grazie per l’attenzione!www.campoverde-group.com Grazie per l’attenzione www.campoverde-group.com consulenza@campoverde-group.com

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