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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 GIUGNO 2012

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 GIUGNO 2012 I modelli non presentano sostanziali novità rispetto allo scorso anno. NOVITÀ

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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 GIUGNO 2012

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Presentation Transcript


  1. PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 GIUGNO 2012 I modelli non presentano sostanziali novità rispetto allo scorso anno. NOVITÀ Distinzione dell’elenco dei codici da utilizzare per le cause di esclusione da parte dei contribuenti soggetti a parametri rispetto a quelli soggetti agli Studi di settore. 1. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 Approvati gli Studi di settore da applicare per il periodo d’imposta 2011

  2. 2. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 Approvati 206 MODELLI per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da utilizzare per l'annualità 2011.

  3. 3. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 I MODELLI APPROVATI • 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture; • 61 studi per attività economiche del settore dei servizi; • 24 studi per attività professionali; • 70 studi per attività economiche del settore del commercio.

  4. 4. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 LE ISTRUZIONI • Unitamente ai modelli sono approvate anche le istruzioni per la compilazione le quali sono costituite da:

  5. 5. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE

  6. 6. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE

  7. 7. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 INSERIMENTO CASELLA INE Nuova casella “esclusione compilazione INE”: • va barrata dai soggetti che non devono compilare né il modello studi di settore né il modello INE. Nuova casella “esclusione compilazione INE”

  8. 8. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 NUOVO QUADRO V IMPRESE PROFESSIONISTI

  9. 9. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 NUOVO QUADRO V Nel quadro V deve essere barrata la casella: • V01per i soggetti che hanno esercitato l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ex art. 2512, C.c., per il 2011; • V02 per i soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE n. 1606/2002, per il 2011 (IAS); • V03 per i soggetti che nel 2010 erano contribuenti minimi e che dal 2011 sono in regime ordinari; • V04 (V01 per lavoratori autonomi) per i soggetti che in precedenti periodi di imposta erano contribuenti minimi e che nel 2009 o 2010 hanno cessato di avvalersi di tale regime, ossia nel 2011 sono al 3° o al 2° anno di applicazione del regime ordinario

  10. 10. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 GESTIONE SOCI AMMINISTRATORI Nei “nuovi” Studi di settore 2011 al fine di evitare possibili distorsioni della stima dei ricavi, è stata introdotta la nuova modalità di calcolo che valorizza il “contributo” dei soci amministratori che prestano l’attività nella società in via prevalente e continuativa.

  11. 11. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 GESTIONE SOCI AMMINISTRATORI Compilazione Quadro A: • parte relativa ai soci con occupazione prevalente nell'impresa - compilata sempre, sia in ipotesi di assenza di compenso amministratori o retribuzione come lavoro dipendente, sia in caso di formale compenso; • sterilizzazione dell'importo corrispondente al compenso amministratore direttamente nel Quadro contabile (F16 o F19) che viene letta dal software solo grazie allo specifico campo “di cui compenso amministratori”.

  12. NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUDI DI SETTORE Gli interventi da parte del Governo Approvazione Sanzioni in ipotesi di omessa o infedele compilazione del modello Accertamento analitico-presuntivo Premio congruità 13. Studi di settore e premio congruità Importante novità “Premio congruità” di cui si dovrà tenere conto per la prima volta proprio in Unico 2012.

  13. NUOVO PREMIO CONGRUITÀ 14. Studi di settore e premio congruità

  14. VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ 15. Studi di settore e premio congruità VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2010 (Unico 2011) Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della quale non si applica il beneficio Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi È richiesta la congruità anche per il periodo precedente Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento Nessun effetto sull’accertamento sintetico

  15. FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2012 al fine di godere del nuovo premio congruità è la fedeltà dei dati indicati A tal proposito la norma prevede: “il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”. 16. Studi di settore e premio congruità

  16. CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011 “L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria”. 17. Studi di settore e premio congruità

  17. SANZIONI Le maggiorazioni delle sanzioni(Manovra estiva 2011) 18. Studi di settore e premio congruità Omessa compilazione del modello studi sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97); in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta

  18. 19. Studi di settore e premio congruità ESEMPIO n. 1

  19. 20. Studi di settore e premio congruità ESEMPIO n. 2

  20. PROROGA NECESSARIA Proroga per i pagamenti delle imposte dirette in scadenza il 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione) “All'articolo 10, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il periodo «e a quelle successive». È aggiunto il seguente «Con riferimento al l'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate in ‘Gazzetta Ufficiale’ entro il 30 aprile 2012»”. 21. Studi di settore e premio congruità

  21. I correttivi anticrisi per il 2011 • interventi relativi all'analisi di normalità economica; • correttivi specifici per la crisi; • correttivi congiunturali di settore; • correttivi congiunturali individuali. 22. Studi di settore e premio congruità CORRETTIVI APPROVATI ENTRO IL 30.04 PUBBLICAZIONE DI GERICO ENTRO FINE MAGGIO/INIZIO GIUGNO NECESSITA’ DI PROROGARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ALMENO 20 GIORNI

  22. APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. Generale riduzione dei ricavi presunti 24. Società di comodo, congruità e coerenza Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici.

  23. RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società non operative: sia per le società che non superano il test di operatività per il periodo d’imposta 2012; sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2009-2011, per effetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011. 25. Società di comodo, congruità e coerenza

  24. RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. 26. Società di comodo, congruità e coerenza Effetti premiali • Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in particolare: • la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo; • riduzione di un anno dei termini di accertamento; • l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.

  25. EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012 27. Società di comodo, congruità e coerenza Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto cui si rende applicabile l’accertamento sintetico

  26. LE NOVITÀ Circolare n. 8/E/2012 - Fornite tutte le novità introdotte nel corso del 2011 sugli Studi di settore L’Agenzia delle Entrate in particolare: ricorda la previsione del Dl 98/2011 secondo cui è possibile modificare gli studi di settore già approvati, allo scopo di apportare le opportune integrazioni, necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati; si sofferma sulla disposizione che ha legittimato l’accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti. 29. I chiarimenti del Fisco

  27. 30. I chiarimenti del Fisco

  28. ACCERTAMENTO INDUITTIVO Comma 2, dell’art. 39, DPR n. 600/73 “quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al co. 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.” 31. I chiarimenti del Fisco Il D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità dell’Ufficio di effettuare, in presenza di specifiche situazioni, un accertamento induttivo a partire dagli Studi di settore

  29. 32. I chiarimenti del Fisco

  30. 33. I chiarimenti del Fisco

  31. LE NUOVE SANZIONI 35. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate Omessa presentazione del modello Studi • l'irrogazione della sanzione di riferimento aumentata del 50%. La maggiorazione trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia omesso il modello rilevante per gli studi di settore, anche in ipotesi di esplicito invito da parte del fisco; può scattare solo se ricorrono le condizioni previste per la maggiorazione della sanzione del 10% stabilita in riferimento alle omissioni o infedeli compilazioni dei dati utili per l'applicazione degli Studi di settore.

  32. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 36. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate

  33. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 37. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate 150% 300%

  34. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 38. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate 110% 220%

  35. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 39. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate 110% 220%

  36. L’INVITO AD ADEMPIERE Circolare n. 8/E/2011 Obiettivo Stimolare spontaneamente l'adempimento dichiarativo in capo al contribuente, anche successivamente agli ordinari termini di scadenza di invio del modello Unico. 40. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate può trasmettere uno specifico invito all'adempimento non vincolato all'attività di controllo e perciò diverso da quelli ordinariamente notificati in materia di Studi di settore.

  37. LA REGOLA 42. Studi di settore - Beni strumentali I beni strumentali Da indicare in rapporto all’effettivo possesso Da considerare tutti i beni posseduti nel 2011

  38. “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione … per i beni ceduti, nonché per quelli acquistati nel corso dell’esercizio compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”. La fonte normativa • Art. 102, comma 6 del Tuir 43. Studi di settore - Beni strumentali

  39. PERIODO DIVERSO DA 12 MESI 44. Studi di settore - Beni strumentali ESEMPIO

  40. Valore beni strumentali Si tiene conto beni inferiori a 516,46 euro, beni ad uso promiscuo al 50% Non si tiene conto immobili, beni strumentali inutilizzati 45. Studi di settore - Beni strumentali

  41. D.M. 11 FEBBRAIO 2008 Abolito già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007: l’annotazione separata di ricavi e costi; la compilazione dei modelli per l'annotazione separata; il calcolo dello studio di settore attraverso Gerico AS. 47. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa con ricavi, relativi alle attività non prevalenti, superiorial 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio di settore relativo all'attività prevalente esercitata.

  42. MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA LIMITE (30%) 48. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività

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