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Il Bilancio dello Stato

Il Bilancio dello Stato e la legge di stabilità a cura di Mauro Cernesi Università di Cassino- Facoltà di Economia Cattedra di Scienza delle Finanze – Prof. Antonio Bariletti . Il Bilancio dello Stato . Bibliografia di riferimento :

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Il Bilancio dello Stato

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  1. Il Bilancio dello Stato e la legge di stabilitàa cura di Mauro CernesiUniversità di Cassino- Facoltà di EconomiaCattedra di Scienza delle Finanze – Prof. Antonio Bariletti

  2. Il Bilancio dello Stato Bibliografia di riferimento: • G.Brosio, Economia e finanza pubblica, Carocci Editore, 2000, Cap. VII – Il Bilancio e l’efficienza delle organizzazioni pubbliche, pag. 235 ss.; • P.Bosi, Corso di Scienza delle finanze, Il Mulino, 2006, Cap.II – La finanza pubblica in Italia, il bilancio dello Stato e la legge finanziaria (P.Bosi e P.Silvestri), pag. 83 ss.; • G. Vegas, Il nuovo bilancio pubblico, Il Mulino, 2010.

  3. Il Bilancio dello Stato • Documento contabile con il quale il Parlamento autorizza il Governo ad erogare le spese e ad incassare le entrate e, di conseguenza, a mettere in atto l’intervento dello Stato nell’economia (P.Bosi).

  4. Tipologie di Bilancio • Di previsione consuntivo • A legislazione vigente programmatico • Annuale pluriennale • Di competenza di cassa

  5. Classificazione in base al tempo • Bilancio di previsione: riporta le entrate e le spese che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento; • Bilancio consuntivo (o rendiconto): riporta i risultati della gestione già conclusa. Con il rendiconto si è in grado di verificare se sono state rispettate le autorizzazioni concesse con il bilancio preventivo e qual è stato l’andamento della gestione delle entrate e delle spese pubbliche.

  6. Le fasi del Bilancio dello Stato • Preparazione del Bilancio (anno t-1): riguarda la formulazione da parte del Governo dei progetti di bilancio e della legge di stabilità (entro il 15.10) e la discussione e approvazione da parte del Parlamento (entro il 31.12); • Gestione del Bilancio (anno t): riguarda la realizzazione delle entrate e delle uscite. E’ prevista una fase di assestamento (entro il 30.06) per tenere conto delle modifiche intercorse; • Rendicontazione (anno t+1): riguarda la definitiva fissazione dei risultati dell’esercizio finanziario; il rendiconto consuntivo è parificato dalla Corte dei Conti (giugno) e presentato al Parlamento per l’approvazione (entro il 30.06).

  7. Il Bilancio di previsione • Bilancio di previsione a legislazione vigente: mostra l’evoluzione spontanea delle entrate e delle spese così come risulta dalla proiezione della normativa in vigore; • Bilancio di previsione programmatico: recepisce gli interventi desiderati per correggere le tendenze in atto e quindi mostra l’evoluzione desiderata delle entrate e delle spese.

  8. Bilancio di previsione annuale e pluriennale • Bilancio di previsione annuale: le previsioni di entrata e di spesa si limitano all’esercizio successivo. La redazione del bilancio anno per anno corrisponde alle esigenze tecniche di un’ordinata contabilità e a quelle politiche e giuridiche di un frequente controllo sull’operato del Governo. • Bilancio di previsione pluriennale: si riferisce a più anni (almeno tre – come in Italia - e non più di cinque) ed è redatto in forma sintetica con riferimento ad ampie aggregazioni. Esso non comporta alcuna autorizzazione a riscuotere e a pagare e dunque ha la funzione di indicare lo scenario, spontaneo (nella versione a legislazione vigente) o desiderato (nella versione programmatica), di medio termine entro cui si colloca il bilancio annuale.

  9. Entrate Accertamento = momento in cui l’Amm. determina sia la ragione del credito dello Stato sia la persona del debitore (ruoli, cartelle). Riscossione = fase in cui il debitore effettua il pagamento agli agenti incaricati dallo Stato (esattori). Versamento o incasso = quando l’esattore versa le somme alla Tesoreria dello Stato. Spese Impegno = momento in cui da un atto legale risulta l’obbligo di effettuare un pagamento (contr. Appalto). Liquidazione = con cui si determina l’ammontare certo da pagare e viene individuato il soggetto creditore. Ordinazione = al Tesoriere è trasmesso l’ordine di pagare (mandato di pagamento, ordini di accreditamento). Pagamento = passaggio materiale delle somme. Bilancio di competenza e di cassa (le fasi delle entrate e delle spese)

  10. Le fasi delle entrate e delle uscite FASI DELLE ENTRATE FASI DELLE USCITE fasi di previsione Previsione Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento Previsione Accertamento Riscossione Incasso fasi di diritto fasi di adempimento

  11. Cassa Entrate che si prevede di incassare. Spese che si prevede di pagare. Si prescinde dal momento in cui giuridicamente è maturato l’accertamento e l’impegno (stesso anno o anni precedenti) Non presenta il problema dei residui attivi e passivi Competenza Entrate che si prevede di accertare. Spese che si prevede di impegnare. Si prescinde dal momento dell’effettivo incasso delle entrate e dell’effettivo pagamento della spesa (maturazione del diritto). Presenta il problema dei residui attivi e passivi. Bilancio di previsionecompetenza e cassa

  12. Residui attivi e passivi • Residuo attivo: quando parte delle entrate accertate non è riscossa nell’esercizio di competenza • Residuo passivo: quando parte delle spese impegnate non è giunta alla fase del pagamento nell’esercizio di competenza (cosiddetti residui passivi propri) • Residui passivi impropri: riguardano somme che non sono state neppure impegnate, pur essendo state contabilizzate in bilancio. Tali somme vanno in economia (cosiddette economie di spesa), ossia costituiscono un risparmio per lo Stato.

  13. La contabilizzazione dei residui • I residui passivi propri sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo limitato (due anni per le spese correnti, fino a tre per quelle in conto capitale), trascorso il quale ha luogo la perenzione contabile: i residui non figurano più nel bilancio e non si può più procedere ad effettuare pagamenti. • Nel caso in cui il creditore ne reclami l’effettuazione, l’erogazione della somma può avvenire con una procedura particolare, che presuppone la reiscrizione della spesa in bilancio. I residui sono riscritti negli originari capitoli di competenza, mediante storno dal “fondo per le spese obbligatorie e d’ordine” se residui di parte corrente o dal “fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti” se di parte capitale.

  14. IL PROCESSO DI BILANCIO Il processo di bilancio è regolato dall’art. 81 della Costituzione e dalla legge 468/1978. • Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (1° co.) • L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (2° co.); • Con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (3° co.); • Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (4° co.).

  15. Articolo 81, 3° comma • Questo comma sancisce la formalità della legge di bilancio. Quest’ultima non deve contenere precetti giuridici, che sono propri delle leggi sostanziali di spesa (delle leggi ordinarie e della finanziaria). Questo significa che, in sede di approvazione di bilancio, è preclusa ogni manovra di aggiustamento dei conti pubblici. Questo vincolo è stato superato nel 1978 (l.468) con l’istituzione della Legge finanziaria, oggi sostituita dalla Legge di stabilità (l. 196/2009)

  16. BILANCIO ALEGISLAZIONE VIGENTE determinazione degli obiettivi della politica di bilancio manovra di correzione Legge di stabilità Nota di variazione DFP BPP modifiche durante l’esercizio Bilancio di previsione Bilancio di assestamento Rendiconto

  17. La manovra di bilancio (esempio)

  18. GLI OBIETTIVI: IL DFP • Allo scopo di separare il momento delle decisioni sugli obiettivi da quello dell’individuazione degli strumenti della manovra sono stati previsti due documenti: il DFP e il BPP • La Decisione di Finanza pubblica (15.09), che ha sostituito il DPEF, espone, almeno per il triennio successivo, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica. • Il DFP costituisce la base di partenza del processo di bilancio, perché in esso sono definite le grandezze che, una volta approvate dal parlamento, costituiranno i limiti quantitativi all’interno dei quali il Governo è tenuto a presentare il bilancio a legislazione vigente e la legge di stabilità.

  19. GLI OBIETTIVI: IL DFP • Nel DFP sono fissati: • Gli obiettivi di politica economica • Le regole che dovrebbero consentire il raggiungimento di questi obiettivi. • Sono indicati sia obiettivi macroeconomici (riguardanti il reddito e l’occupazione), sia obiettivi di finanza pubblica, relativi in particolare all’indebitamento (al netto e al lordo degli interessi) e al debito delle Pubbliche Amm. • Il DFP è un documento di carattere economico che non ha valore giuridico: perché gli obiettivi e le regole in esso contenute diventino vincolanti, occorre che diventino norme di legge con l’approvazione della legge di stabilità.

  20. PRESENTAZIONE DELLA DFP • Al fine di assicurare il coordinamento di tutti i livelli di Governo, la definizione del DFP inizia il 15 luglio con l’invio alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (prevista dalla legge 42/2009) e alle Camere delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di Governo. La Conferenza, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di Governo, fornisce indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell’ambito della DFP e le regole previste per il singolo Ente (Regione o Ente locale). Acquisito il parere della Conferenza entro il 10 settembre, il Governo lo trasmette alle Camere (entro il 15 settembre) e contemporaneamente presenta lo schema di Decisione di Finanza Pubblica (DFP).

  21. LA REF • Il ciclo di programmazione prende, però, avvio con la Relazione sull’Economia e la Finanza Pubblica (REF) che deve essere presentata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Parlamento entro il 15 aprile di ogni anno. Essa contiene l’aggiornamento delle previsioni macroecomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il biennio successivo, alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell’anno precedente. Essa riporta anche, se disponibile, il parere del Consiglio UE sull’aggiornamento del Programma di stabilità.

  22. GLI OBIETTIVI: IL BPP • Il momento della programmazione, che parte dal DFP, è rafforzato dal Bilancio Pluriennale di Previsione (BPP). Quest’ultimo elaborato in coerenza con gli obiettivi indicati nel DFP copre una programmazione triennale ed espone separatamente: l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (Bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese degli interventi programmati dalla DFP (Bilancio pluriennale programmatico). Esso è redatto, termini di competenza e cassa. • Il BPP è presentato con la legge di bilancio, entro il 15 ottobre, e non impone alcun vincolo sulla evoluzione futura del bilancio e che dunque rimane per “memoria” a indicare che cosa si dovrebbe fare negli anni successivi per rispettare gli obiettivi pluriennali.

  23. DALLA LEGGE FINANZIARIA ALLA LEGGE DI STABILITA’ • Come sappiamo, in base all’articolo 81, comma 3, il Bilancio pubblico non può stabilire nuovi tributi e nuove spese, ma si limita a “fotografare” le entrate e le spese pubbliche. Per questa ragione era necessario uno strumento per realizzare la manovra di finanza pubblica da affiancare al Bilancio dello Stato. Questo nuovo strumento, denominato Legge finanziaria, fu previsto per la prima volta con la legge n. 468/1978. La LF nel tempo ha mostrato però diversi punti critici.

  24. I PUNTI CRITICI DELLA LF(l’assalto alla diligenza) • La LF segue, rispetto alle normali leggi di spesa, un binario preferenziale in Parlamento (sessione di bilancio). La LF deve essere approvata, infatti, entro il mese di Dicembre. Questo ha provocato nel passato veri e propri assalti alla diligenza. Per risolvere il problema sono state attuate diverse soluzioni prima di approdare alla legge 208/1999, che solo in parte ha risolto il problema; • Altro punto critico riguarda la separazione del momento in cui si decidono gli obiettivi aggregati della manovra e quello dell’individuazione degli strumenti per realizzarla. Nei primi dieci anni di applicazione della LF i due momenti coincidevano (nella LF con la sessione di Bilancio). Il problema fu risolto dalla legge 362/1988 che ha previsto la sessione anticipata del Bilancio con la presentazione del DPEF (30.06) separando i due momenti.

  25. L’EVOLUZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA

  26. LA LEGGE DI STABILITA’ • Dal primo gennaio 2010 ( legge n. 196/2009) la Legge Finanziaria è andata definitivamente in “soffitta” ed è stata sostituita dalla Legge di stabilità. • Allo scopo di rendere più snello il nuovo strumento, il legislatore ha stabilito espressamente che sono escluse dal suo contenuto le norme per lo sviluppo – che troveranno collocazione in appositi disegni di legge collegati – e le norme a carattere ordinamentale e organizzatorio. Sono escluse altresì le norme di delega e gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

  27. LA LEGGE DI STABILITA’ • Il disegno di legge di stabilità è presentato dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre, a poca distanza, dalla presentazione della DFP (15 settembre). La riduzione di tempo di presentazione tra i due documenti (prima 30.06 – 30.09) è riconducibile alla volontà dei tecnici di avvicinare la fase della programmazione a quella di definizione della manovra, avendo a disposizioni in tal modo un quadro economico e di bilancio più stabile.

  28. LA LEGGE DI STABILITA’ • Alla legge di stabilità è demandata la definizione annuale del “quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale”; essa per il medesimo periodo è lo strumento attraverso il quale sono regolate annualmente le grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi (art.11,co. 2, legge n.196/2009).

  29. LA LEGGE DI STABILITA’: CONTENUTI • Tra i contenuti specifici della LS, tra le più importanti, ricordiamo: • Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e il saldo netto da finanziare in termini di competenza; • le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi; • l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego; • le norme che comportano aumenti di spesa o di riduzione di spesa; • Le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di Stabilità interno.

  30. IL BILANCIO ANNUALE • Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa, sebbene – come abbiamo visto- è prevista una delega per il passaggio in termini di sola cassa. Esso rappresenta la situazione tendenziale della finanza statale, prima degli interventi del Governo e del Parlamento (cosiddetto bilancio a legislazione vigente). E’ costituito: dallo stato di previsione dell’entrata; dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci e delle aziende ed amministrazioni autonome; dal quadro generale riassuntivo.

  31. IL CONTENUTO INFORMATIVO DEL BILANCIO • Con la legge n. 196/2009 il contenuto informativo del Bilancio annuale è arricchito dalla nota integrativa e dalla predisposizione di una scheda illustrativa dei programmi (scheda programma). In particolare, la nota integrativa si articola per la spesa, in due sezioni: la prima contenente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato; la seconda espone il contenuto di ciascun programma e i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni. La scheda programma, illustrativa di ciascun programma, indica le leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; tale scheda è aggiornata semestralmente così da evidenziare le modifiche apportate in corso d’anno alle previsioni iniziali del programma.

  32. I DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI • La legge 196/2009 allo scopo di dare ordine all’interno del processo decisionale e prevenire l’uso della decretazione d’urgenza ha rivisto le norme relative ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Questi ultimi, preliminarmente individuati dalla DFP, devono essere presentati entro il mese di febbraio dell’esercizio successivo e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in quanto hanno il potere di modificare le leggi vigenti e possono pertanto rivelarsi necessari in considerazione del restringimento del contenuto della legge di stabilità

  33. CRONOLOGIA

  34. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO • E’ possibile utilizzare due schemi: • Il metodo del bilancio incrementale = il bilancio di ogni anno è costruito incrementando o diminuendo gli stanziamenti previsti in quello dell’anno precedente, sulla base delle maggiori o minori esigenze (Teoria di Wildavsky) • Il metodo del bilancio a base zero = il bilancio deve essere ricostruito ogni anno e occorre giustificare l’esistenza di ogni stanziamento.

  35. LA TEORIA DI WILDAVSKY • Aaron Wildavsky nel 1975 afferma che il “principale fattore che determina la dimensione e il contenuto del bilancio di ogni anno è il bilancio dell’anno precedente”. • Modello americano: il Governo espande la spesa, dall’altra il Parlamento cerca di limitarla, per evitare livelli di pressione tributaria troppo elevata. • Il Governo incrementa le previsioni tenendo conto di alcuni elementi (aumento dei costi d’acquisto dei fattori produttivi e del costo della vita). • Il legislativo, invece, opererà in senso opposto (cercherà di ridurre di una certa percentuale lo stesso stanziamento). • Il risultato di queste due forze opposte ci darà l’incremento del bilancio.

  36. LA TEORIA DI WILDAVSKY • (G.Brosio p. 238 ss) Comportamento di ogni ufficio dell’esecutivo: X it =biYit -1 • X it = richiesta di stanziamento fatta dall’ufficio i per l’anno t; • Yit -1 = stanziamento concesso l’anno precedente a i dal legislativo; • bi = costante >1 .

  37. LA TEORIA DI WILDAVSKY • (G.Brosio p. 238 ss) Comportamento del legislativo: Y it =aiXit • Y it = stanziamento concesso; • Xit = richiesta di stanziamento fatta dall’ufficio i per l’anno t; • ai = costante <1 . Y it =aibiYit –1 • Lo stanziamento finale, che è iscritto a bilancio nell’anno t, è una percentuale, normalmente in aumento, dello stanziamento concesso l’anno precedente.

  38. Esempio: Wildavsky • Stanziamento anno precedente 1.000.000 di euro; • percentuale di aumento richiesta dall’ufficio 1,2%; • percentuale accolta dal legislativo 0,90%; Y it= 0,90 x 1,20 x 1.000.000,00 = 1.080.000 € STANZIAMENTO CONCESSO

  39. Critiche alla teoria incrementalista • Alla base dell’incrementalismo sta la teoria della “razionalità limitata” (bounded rationality) di Herbert Simon (premio Nobel 1978). • In base a questa teoria si rimette in discussione la dottrina economica tradizionale secondo la quale i soggetti economici prendono decisioni in modo ottimale. • Dal momento che non è possibile attuare un comportamento massimizzante, non conoscendo le alternative e dati i costi di transazione, l’incrementalismo è la risposta più soddisfacente tra quelle possibili.

  40. Critiche alla teoria incrementalista • Il modello è in grado di spiegare gli elementi di regolarità e uniformità nella crescita dei bilanci pubblici, ma non i disallineamenti rispetto al trend che si verificano di frequente. • Gli stessi teorici dell’incrementalismo sono consapevoli che alterazioni economiche/sociali o politiche possono renderlo impraticabile. • Si pensi a fasi di recessione (alterazioni economiche), a cambi di maggioranza (alterazioni politiche), ai cambiamenti sociali (richiesta di nuovi servizi). • Per tenerne conto Depster e Wildavsky hanno riformulato l’equazione del legislativo che diventa:

  41. Il modello di Dempster e Wildavsky Y it =ai (bi + bi Zit +…+ bk Zkt )Yit –1 • Dove Zit sono le variabili socio economiche, anche “straordinarie”, osservate al tempo t e che suggeriscono al potere legislativo di modificare, in più o in meno, la percentuale di accoglimento dell’esecutivo.

  42. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO IN ITALIA • Quale l’interazione Governo-Parlamento in Italia? • Rispetto agli Stati Uniti i ruoli sono invertiti (il bilancio approvato dal Parlamento è maggiore del bilancio richiesto dal Governo). • Ragioni: asimmetria di interessi, governi pluripartito, politiche di spesa assembleari, interessi particolari (microsettoriali)… • Ancora oggi? Apparentemente si. Il Governo pone la fiducia sulla LF, per “blindarla” rispetto alla propria maggioranza.

  43. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO IN ITALIA • L’articolo 23 della legge 196/2009 prevede che in sede di elaborazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri sono tenuti ad attenersi alle istruzioni fornite annualmente, con circolare del Ministero delle Finanze /DRGS (Aprile – Maggio). • I Ministri anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi stabiliscono gli obiettivi di ciascun dicastero e quantificano le risorse necessarie al loro raggiungimento (Luglio). • E’ fatto divieto di formulare previsioni sul semplice calcolo della spesa storica incrementale.

  44. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO IN ITALIA • Sarà poi il Ministro dell’Economia a valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi indicati da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficienza e di efficacia della spesa (Agosto/Settembre). • Il 15 ottobre presentazione del disegno di legge di legge di bilancio alle Camere.

  45. PERCORSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

  46. Le classificazioni del Bilancio • Funzionale: raggruppa le voci per settore d’intervento. Essa ha lo scopo di mettere in evidenza gli obiettivi dell’attività pubblica, anche ai fini di una loro misurazione. • Economica: distingue la parte corrente da quella in conto capitale.

  47. LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Le entrate sono ripartite in QUATTRO TITOLI: • TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE • TITOLO II : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE • TITOLO III: ENTRATE DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO CREDITI • TITOLO IV : ENTRATE PROVENIENTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

  48. LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Le entrate sono ripartite in QUATTRO TITOLI: • TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE (imposte dirette e indirette) • TITOLO II : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (le entrate correnti diverse dai tributi, quali il canone Rai e i redditi di capitale, oltre a tutti i proventi derivanti dall’attività dei ministeri – sono circa il 7/8% di quelle tributarie) • TITOLO III: ENTRATE DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO CREDITI (cosiddette entrate in conto capitale; esempio vendita dei beni ecc. si tratta di entrate modeste) • TITOLO IV : ENTRATE PROVENIENTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI (indebitamento a medio e lungo termine. Qui sono incluse le voci relative alle entrate che sorgono dalla vendita di titoli del debito pubblico)

  49. LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA • TITOLO I (Entrate tributarie) + TITOLO II (Entrate extra-tributarie)= ENTRATE CORRENTI • ENTRATE CORRENTI + ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI (esclusa la categoria 15- Rimborso di anticipazioni e crediti) = ENTRATE NETTE • ENTRATE NETTE + RIMBORSO CREDITI (categoria 15) = ENTRATE FINALI (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III) • ENTRATE FINALI + ACCENSIONE PRESTITI = ENTRATE COMPLESSIVE(TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III + TITOLO IV)

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