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FORUM REGIONALE PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE. Attività di pianificazione in Materia di Politica Energetica Sostenibile Napoli – 18/01/2006. I principi fondamentali del policy making comunitario: la direttiva 2001/77/CE.
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FORUM REGIONALE PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE Attività di pianificazione in Materia di Politica Energetica Sostenibile Napoli – 18/01/2006
I principi fondamentali del policy making comunitario: la direttiva 2001/77/CE Attraverso tale direttiva è riconosciuta la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, il cui potenziale di sfruttamento è attualmente sottoutilizzato. Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle FER si sottolinea anche l’impatto positivo sulle possibilità di sviluppo, sulla coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) e per i produttori indipendenti di energia elettrica. Ogni Paese membro deve: • ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da FER; • razionalizzare ed accelerare le procedure a livello amministrativo; • garantire norme oggettive e trasparenti che tengano in considerazione le particolarità delle varie tecnologie
Il quadro normativo italianoAttività libere ed esclusive nelle nuova concezione della fornitura elettrica
Il quadro normativo italiano: D.Lgs. 387/03 in recepimento della dir. 2001/77/CE Il D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 “ Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” definisce le nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti rinnovabili.
Il DLgs 387/2003 - Finalità Promuovere un maggior contributo delle FER alla produzione di energia elettrica nel mercato italiano e comunitario; Individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro da FER; Assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell’elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi; Attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, Regioni ed Enti locali; Favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
Il DLgs 387/2003 – Gli strumenti In applicazione delle disposizioni dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE, l’art. 12 del D.Lgs. Prevede che le procedure vengano semplificate attraverso l’adozione di un’autorizzazione unica a conclusione di un procedimento unico, da svolgersi nell’arco di sei mesi. Ci si propone, in questo modo, di rispondere ad una delle esigenze più sentite dagli operatori: la semplicità e la certezza del procedimento autorizzativo.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative(art.12 D.Lgs. 387/03) • Sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da FER, nonché le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti. • Sono soggetti ad un autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi. • L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, la Conferenza di Servizi, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. • Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
La Conferenza di Servizi "la Conferenza di Servizi è un modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici". È obbligatoria tutte le volte in cui debbano realizzarsi opere pubbliche e di interesse pubblico, come nei casi in questione. Il legislatore, in particolare, dispone:“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti” (art 12, comma 1 D. Lgs. 387/03).
Le Decisioni Le decisioni in seno alla conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza e non dell'unanimita‘. Tale principio soffre tuttavia di alcune fondamentali eccezioni. Infatti, nel caso in cui tra le amministrazioni dissenzienti (in minoranza) vi siano alcuni soggetti portatori di particolari interessi “sensibili” (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico, ambiente e pubblica incolumità), la decisione non può essere adottata a maggioranza dalla amministrazione procedente, la quale dovrà invece richiedere la determinazione sostitutiva alla Conferenza unificata. Inoltre, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, che deve essere manifestato e congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
Stato di attuazione del procedimanto unico ex art 12 DLgs 387/2003 PROCEDIMENTI presentati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 121 progetti di impianti eolici per oltre 2900 MW 4 progetti di biomassa per 25 MWe 2 progetti di fotovoltaico da circa 2 MW 11 progetti minhydro da 608 kW Sono state attivate 45 Conferenze di Servizi AUTORIZZAZIONI 4 concesse 3 in fase di decretazione 1 improcedibile
Criticità Elevato numero di istanze, in particolare per la tecnologia eolica Obbligo di attivazione della procedura “Conferenza di Servizi” (ex l. 241/90) anche su progetti preliminari, quindi, spesso privi di idonea documentazione progettuale Mancanza di coordinamento con le strutture preposte alla tutela degli interessi sensibili, come ad esempio la struttura preposta alla VIA o Terna ed Enel per le soluzioni di connessione alla rete.
Soluzioni alle criticità L’articolo 12, comma 10, prevede l’emanazione di linee guida . Le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. La Regione Campania propone al Forum Regionale per l’Energia e l’Ambiente il disciplinare: “LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA E L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA”
Obiettivi • individuazione delle aree di possibili insediamenti produttivi e dei relativi corridoi energetici, ponendo in essere azioni di mitigazione dell’impatto visivo, di raggiungimento di livelli di sicurezza appropriati e di razionalizzazione e ottimizzazione dell’uso dei suoli. • raggiungimento degli obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio definiti dalla programmazione di sviluppo sostenibile nel settore energetico e contribuire all’obiettivo più generale di garantire il conseguimento ed il mantenimento dell’equilibrio energetico tra produzione e consumi della Regione.
Criteri di inserimento degli impianti eolici • compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale; • producibilità di almeno 1800 kWh/kW; • adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l’individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all’utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni diversificate; • riutilizzo dei siti eolici esistenti nell’ambito di piani di ammodernamento e potenziamento degli impianti; • adozioni di scelte che preludono alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate, ovvero adozione di misure di compensazione di criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di accordi tra il proponente e l’Ente locale interessato dall’intervento;
Premilalità Costituituiranno elementi di valutazione positiva ai fini della procedura di autorizzazione: • il coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative per assicurare il maggior vantaggio possibile per le comunità stesse, • una buona progettazione degli impianti che viene comprovata con l’adesione ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS), • una proposta progettuale che preveda inserimenti territoriali innovativi principalmente sotto gli aspetti paesaggistici delle così dette “fattorie del vento” e delle relative opere connesse, nonché l’uso ottimale e integrato dei suoli agricoli prevedendo possibili colture agro-energetiche a rapido accrescimento. • una proposta progettuale che si presenti con soluzioni di attenzioni alle comunità locali assicurando compensazioni per l’uso del territorio e livelli occupazionali utilizzando professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente.
Siti non idonei alla installazione di impianti eolici Individuazione dei siti non idonei all’installazione come: • Le zone “A” del sistema parchi e riserve regionali; • Le zone “di rispetto integrale” dei parchi nazionali istituiti sul territorio della Regione; • Le zone “di rispetto integrale” dei piani territoriali paesistici; • fascia di rispetto di 1.000 metri lineari misurata dal perimetro urbanizzato così come individuato dallo strumento urbanistico vigente; • fascia di rispetto di 500 metri lineari da abitazioni residenziali sparse regolarmente censite; • una fascia non inferiore ad 800 metri lineari dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute “all’effetto scia”; • fascia di rispetto di 10.000 metri lineari dalle coste verso l’interno della Regione Campania; • off – shore e su territorio insulare; • nelle aree diverse da quelle individuate con atto di programmazione, ove adottato, del Comune sede dell’intervento;
Ripristino e valorizzazione dei luoghi • Dovrà essere presentato unitamente al progetto definitivo dell’intervento, un piano di dismissione dell’impianto eolico che preveda la rimozione di tutte le opere anche connesse e il ripristino dei siti secondo le vocazioni proprie del territorio ad avvenuta cessazione della produttività dell’impianto. • Inoltre, la proposta progettuale dovrà contenere criteri di mitigazione al fine di porre attenzione agli impatti ambientali effettivi degli impianti eolici.
Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione Sarà previsto l’obbligo di presentare contestualmente all’istanza specifica documentazione progettuale. Prima della convocazione della Conferenza dei Servizi, l’Ufficio responsabile verificherà la completezza della documentazione presentata. Le eventuali integrazioni alla documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta effettuata dallo stesso ufficio. L’incompletezza della ulteriore documentazione fornita comporta l’automatico annullamento del procedimento avviato.
Disciplina del procedimento unico Sono, infine, fissati: • Le specificità del procedimento unico e relazioni con le altre procedure • Le modalità di svolgimento e la conclusione del procedimento unico
GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Vincenzo Guerriero - Servizio Energia v.guerriero@regione.campania.it Fonte IPI