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Successione di leggi penali

Successione di leggi penali. lezione del 15 aprile 2014 Avv. Stefania Di Gregorio. Fonti. COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI Art. 7 CEDU “NULLA POENA SINE LEGE”.

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Presentation Transcript


  1. Successione di leggi penali lezione del 15 aprile 2014 Avv. Stefania Di Gregorio

  2. Fonti • COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI Art. 7 CEDU “NULLA POENA SINE LEGE” Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui fu commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso

  3. NAZIONALI ART. 25 COST. COMMA 2 PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ • Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

  4. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ ART. 11 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE • La legge non dispone che per l’avvenire:essa non ha effetto retroattivo

  5. ART.2 C.P. COMMA I NUOVA INCRIMINAZIONE PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato (Art. 25 Cost. Comma II)”

  6. ESEMPIO ART. 319 Quater C.p. Comma II INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ L. 190/2012 • Chi da o promette utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

  7. Irretroattività Misure di Sicurezza ? NO Art. 25 Comma III Cost. Art. 199 c.p. Nessuno può essere sottoposto ad una misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge FUNZIONE DI PREVENZIONE CRIMINALE NO PUNITIVA AFFLITTIVA E’ possibiledisporre una misura diversa rispetto a quella in vigore al tempo del commesso reato come è applicabile una misura di sicurezza anche se al momento in cui è stato commesso il fatto non ne era prevista alcuna (SOLO PER FATTI GIA’ COSTITUENTI REATO)

  8. RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE PIU’ FAVOREVOLE (ART. 2 COMMA II, III, IV C.P.) PRINCIPIO COSTITUZIONALE? CASO SCOPPOLA C. ITALIA sent.17.09.2009 Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo l’art. 7 della CEDU sancisce il principio di irretroattività delle legge penale più severa ma anche il principio della retroattività della legge penale meno severa (Il Giudice applicherà le disposizioni più favorevoli)

  9. CONSEGUENZE… ART. 117 COMMA I COST. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. A CHI SPETTA LA SOLUZIONE DEL CONTRASTO TRA UNA LEGGE ITALIANA E UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA CEDU ? LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L’ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE NAZIONALE

  10. ART.2 COMMA II C.P.ABOLITIO CRIMINIS “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti FAVOR REI Non è punibile l’autore di un fatto ormai tollerato dall’ordinamento!

  11. ABOLITIO CRIMINIS TOTALE Elimininazione o rimozione di una norma incriminatrice (Es. Art. 281, 282 C.p. Offesa alla libertà e all’onore del Capo di Governo) PARZIALE Abrogazione di una o più tipologie di comportamenti penalmente sanzionati La figura di reato, oggetto di limitata abolizione, sarà ancora presente.

  12. ABOLITIO CRIMINIS E DEPENALIZZAZIONE IL FATTO NON E’ Più PREVISTO DALLE COME REATO (Art. 2 comma II) E SE VI E’ STATA CONDANNA IRREVOCABILE L’INTERESSATO CHIEDE AL G.E. LA REVOVCA DELLA SENTENZA(Cass.Sez. Un. 16.03.1994 “MAZZA”; Cass. Sez.Un.25457/12) Degradazione di un illecito penale in illecito amministrativo (es. art. 517 C.P.”VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI” l. 689/1981)

  13. ART. 2 IV COMMA C.P. “SE LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU COMMESSO IL REATO E LE POSTERIORI SONO DIVERSE SI APPLICA QUELLA LE CUI DISPOSIZIONI SONO PIU’ FAVOREVOLI AL REO, SALVO CHE SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA IRREVOCABILE”

  14. CASI DI SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI: • Riformulazione della disposizione di legge • Abrogazione di una disposizione penale ma è presente un’altra disposizione che comprende i casi abrogati ovvero tutti i casi della disposizione abrogata (Es. ex art.341 e 594, art. 587 c.p. e 575 c.p.) • Abrogazione di una disposizione con contestuale riformulazione o introduzione di un’altra che comprende i casi inclusi(tutti o in parte) nel testo di legge abrogato

  15. ABOLIZIONE O MODIFICAZIONE DEL REATO? ABOLIZIONE ART. 2 COMMA II C.P. MODIFICAZIONE ART. 2 COMMA IV C.P.

  16. CRITERI DISTINTIVI • FATTO CONCRETO: si applicano le due normative al fatto concreto RISCHIO di interpretazioni disuguali e differenti • CONTINUITA’ DEL TIPO DI ILLECITO: Confronto tra beni e interessi tutelati e modalità di aggressione del bene • RAPPORTO DI CONTINENZA: -Rapporto tra le due norme di genere a specie -L abrogazione di una norma speciale riespande il contenuto di una norma generale (Es. Ex Art. 587 e 575 c.p.) VALUTAZIONE CASO PER CASO

  17. LEGGE FAVOREVOLE RAFFRONTO IN CONCRETO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA DISCIPLINA ( tipo e misura della sanzione, pene accessorie, circostanze, procedibilità…)

  18. L. 85/2006 ART. 2 COMMA III DEROGA ALLA REGOLA DELLA NON APPLICABILITA’ RETROATTIVA DELLA LEGGE FAVOREVOLE EX ART. 2 COMMA IV C.P. IN CASO DI SENTENZA IRREVOCABILE “SE VI E’ STATA CONDANNA A PENA DETENTIVA E LA LEGGE POSTERIORE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE LA PENA PECUNIARIA, LA PENA DETENTIVA INFLITTA SI CONVERTE NELLA CORRISPONDENTE PENA PECUNIARIA EX ART. 135 C.P.”

  19. ART. 2 COMMA V C.P. • LEGGI ECCEZIONALIesigenze eccezionali es. guerra, terremoto • LEGGI TEMPORANEE Validità limitata nel tempo SI APPLICA LE LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO DIVIETO DI RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE FAVOREVOLE

  20. ART. 2 COMMA VI C.P. DECRETO LEGGE • DECRETO FAVOREVOLE FATTI CONCOMITANTI Si applica il decreto anche se caducato • FATTI PREESISTENTI E DECRETO FAVOREVOLE CADUCATO Si applica la legge anteriore al decreto favorevole poi caducato ( C. Cost. 51/85) • FATTO PREESISTENTE DECRETO SFAVOREVOLE Si applica la legge favorevole antecedente anche in caso di conversione del decreto • FATTO CONCOMITANTE E DECRETO SFAVOREVOLE Si applica la legge favorevole che succede al decreto in caso di caducazione

  21. L. 87/53 Norme sul funzionamento della Corte Cost. ART. 30 Ultimo comma… “Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali” Corte Cost. 32/14

  22. TEMPUS COMMISSI DELICTI CRITERIO CONDOTTA: momento dell’azione(reati commissivi) o in cui andava compiuta l’azione doverosa(omissivi) Reati permanenti e abituali: momento ultimo di mantenimento della condotta antigiuridica

  23. LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalita‘ nella pubblica amministrazione

  24. Art. 317 c.p. CONCUSSIONE (prima della l. 190/2012) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

  25. ART. 317 C.P. (Dopo l. 190/2012) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

  26. Art. 319-quater. C.p.Induzione indebita a dare o promettere utilità ( L. 190/2012) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

  27. ART. 322 C.p. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (prima della l.190/2012) I comma Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

  28. ART. 322 COMMA III (prima della l.190/2012) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

  29. Art. 322 (dopo l. 190/2012) I COMMA Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo

  30. Art. 322 C.p. ( dopo l. 190/20129 III COMMA La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

  31. CASS. SEZ UNITE N. 12228 DEL 24 OTTOBRE 2013 Qual’è la linea di demarcazione tra l’art. 317 c.p. e l’art. 319 quater c.p. a seguito della legge n. 190/2012???

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