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GRAFICO LEGGI DI NORIMBERGA

GRAFICO LEGGI DI NORIMBERGA.

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GRAFICO LEGGI DI NORIMBERGA

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Presentation Transcript


  1. GRAFICO LEGGI DI NORIMBERGA

  2. Auschwitz non è un episodio fra gli latri, […] non è un fatto bellico. […] “Auschwitz è un Evento della storia del mondo.” ( H. Jonas-Il concetto di Dio dopo Auschwitz- Il melangolo, 1989) Solo intendendolo in tal modo si può parlare di un prima e di un dopo Auschwitz. E’ un evento che segna uno spartiacque fra epoche • Va subito precisato un elemento: l'antisemitismo non è la Shoah • termine ebraico che sta a indicare distruzione "-, lo sterminio di milioni di ebrei compiuto dai nazisti e dai loro alleati -compresa l'Italia fascista- nel corso della seconda guerra mondiale.

  3. La Legislazione • A prima vista, la distruzione degli ebrei può apparire come un fatto globale e ribelle ad ogni spiegazione. • Ma esaminandola più da vicino si mostra come un processo condotto avanti per tappe scaglionate, di cui ciascuna è il risultato di decisioni prese da innumerevoli burocrati, nell’ambito di una vasta macchina amministrativa. Possedeva cioè una logica specifica di sviluppo. • Il processo della distruzione si sviluppò secondo uno schema ben definibile, che non significava affatto che corrispondesse ad un piano prestabilito. • Ciò significa che nel 1933 nessuno tra gli esecutori poteva prevedere le misure che sarebbero state prese nel 1938, né nel 1938 quale forma avrebbe preso nel 1942. La distruzione fu un’operazione perseguita passo dopo passo; furono rari i casi in cui i funzionari poterono vedere più lontano rispetto allo scopo o alla tappa in corso. • La transizione che condusse dal mondo della legislazione pubblica a quello delle operazioni segrete può venire rappresentata con questa successione di stadi:

  4. La Legislazione • Leggi • Decreti applicativi • Ordinanze o regolamenti delle autorità ministeriali o territoriali • Misure annunciate alla popolazione in esecuzione dei decreti e delle leggi • Misure annunciate dai funzionari locali in vista di mere necessità presunte • Direttive scritte non pubblicate • Ampie deleghe di potere ai subordinati, non pubblicate • Direttive ed autorizzazioni orali • Accordi impliciti e generalizzati fra funzionari, sfocianti su decisioni prese senza ordini precisi né circolari esplicative

  5. La Legislazione • La distruzione degli Ebrei, quindi, non si realizzò solo in esecuzione delle leggi e degli ordini, ma come conseguenza di un accordo tacito, di una consonanza, di un sincronismo. • L’apparato della distruzione si estendeva in ogni angolo era diversificato e decentrato. • Nel 1933 gli Ebrei erano quasi completamente integrati ed emancipati nella società tedesca; rompere tutti i legami fra loro ed i tedeschi era diventata un’operazione complessa. Praticamente tutti i servizi, gli uffici e gli organismi ufficiali furono dunque coinvolti nell’applicazione delle misure antiebraiche.

  6. La Legislazione Preliminarmente occorreva però che gli organi competenti definissero chi era Ebreo e chi apparteneva a quel gruppo. Perché, un processo di distruzioneconsiste in un susseguirsi di misure amministrative che devono riguardare un gruppo definito e se la burocrazia tedesca sapeva che il suo bersaglio erano gli ebrei non sapeva però cos’erano esattamente gli Ebrei e chi appartenesse a quel gruppo.

  7. La Legislazione • Le «Leggi di Norimberga», emanate il 15 settembre 1935, nel corso del congresso del Partito Nazionalsocialista tedesco (NSDAP) in quella città, non furono dunque che l’apice del processo. • Furono infatti precedute, accompagnate e seguite da decreti legislativi e da numerose disposizioni d'ufficio, tesi a ridurre, fino ad annullarli, i diritti di cittadinanza delle persone "non gradite", in particolare degli ebrei tedeschi e in seguito anche di quelli dei territori occupati. In questo modo, il nazismo creava un appiglio giuridico per la sempre più aspra persecuzione antiebraica.

  8. A tal proposito si propongono qui solo una scelta di  tali provvedimenti legislativi volti a creare uno “stato di eccezione” (Aufnahmezustand o Notstand).

  9. La Definizione • 11 Aprile 1933 un regolamento definì l’ascendenza non ariana • tutte le persone che contavano uno o più Ebrei tra i loro genitori ed i loro nonni. • Importa notare che l’unico criterio distintivo era la religione e non quella dell’individuo preso in considerazione, ma quella dei suoi ascendenti. Ciò fa intendere che ai nazisti preoccupava “l’influenza ebraica”. • Tuttavia, la definizione di non ariano non si esaurì con tale regolamento, ma -aprendo problemi di carattere sociale e politico- ebbe un seguito che, tuttavia, per brevità possiamo riassumere con la formulazione delle tre definizioni che scaturirono dal lungo e complesso dibattito e che si presentavano come segue: • Mischlinge di secondo grado: persone che avevano soltanto un nonno ebreo • Mischlinge di primo grado: persone che avevano 2 nonni ebrei, che erano di religione giudaica, o avevano un congiunto ebreo alla data del 15 settembre 1935 • Ebrei: persone che avevano 2 nonni ebrei, che erano di religione giudaica, o avevano un congiunto ebraico alla data del 15 settembre 1935, e persone aventi 3 o 4 nonni ebrei • Individuato in tal modo il bersaglio, il processo di distruzione poteva ora proseguire prendendo di mira la “ricchezza” degli Ebrei. Una dopo l’altra ed in misura sempre crescente le famiglie ebraiche si trovarono nella miseria a seguito di una serie di provvedimenti miranti ad espropriare gli Ebrei da ogni loro bene e ricchezza

  10. La Legislazione • legge sul “riordinamento dei pubblici impieghi” 7aprile 1933 • obbligava al pensionamento tutti quei dipendenti che non fossero di “discendenza ariana”eccezione fatta per coloro che avessero nel corso della prima guerra mondiale combattuto per il Reich tedesco o i suoi alleati o i cui genitori fossero morti nel conflitto medesimo. Inoltre, erano passibili di licenziamento tutti quegli impiegati che non avessero dato prova di esplicita attività in favore dello Stato • Nota: l’ espressione discendenza ariana nelle “Leggi di Norimberga” venne sostituita dalla specificazione “di sangue tedesco o affine” –

  11. La Legislazione • Legge “per il riordinamento dei pubblici impieghi” del 7 aprile 1933 (estratto). • § 1 Al fine del riordinamento dei pubblici impieghi e della semplificazione della gestione gli impiegati pubblici, secondo le seguenti disposizioni, possono essere licenziati, sebbene secondo il diritto vigente non vi siano a tal fine i presupposti di legge necessari […] • §2 Gli impiegati pubblici che sono entrati in servizio dal 9 novembre 1918 senza possedere il grado di istruzione richiesto per la loro carriera o solitamente prescritto o altra idoneità sono licenziati […] • §3 Gli impiegati pubblici, che non sono di discendenza ariana, sono collocati a riposo […] Il paragrafo 1 non vale per gli impiegati in servizio dall’1 agosto 1914 o che abbiano combattuto al fronte durante la guerra mondiale per il Reich Tedesco o per i suoi alleati o i cui padri o figli siano caduti nella guerra mondiale […] • § 4 Gli impiegati pubblici, che a seguito della loro passata attività politica, non diano garanzia di sostenere in ogni momento e senza risparmio il bene dello Stato nazionale, possono essere licenziati.

  12. La Legislazione • 25 marzo 1933 Legge contro l’invasione dell’elemento straniero delle scuole e delle università tedesche (Gesetz “gegen die Überfremdung deutscher Schulen und Hochschulen”).

  13. La Legislazione • Ne conseguì che Judenmischlinge (cittadini che avessero un genitore o un nonno ebreo e le persone “non gradite”) vennero allontanati dall’insegnamento o dalle attività artistiche e culturali, sempre più marcatamente orientate in senso razziale, (“arte degenerata”). • Alle leggi fecero seguito numerose ordinanze di esecuzione delle stesse, semprepiù rigorose nella definizione di “ebreo” e sempre più puntuali nelle distinzioni di dettaglio, cosa che segnava il legame tra razza e diritto, per il quale il diritto nazista si allontanava dalla concezione giuridica su base individualistica. • Non l’individuo era portatore di diritti, ma l’individuo in quanto appartenente al Popolo. • Via via, adeguandosi i vari diritti, di famiglia, agrario, commerciale, del lavoro alla legislazione razziale, seguirono decreti di espulsione degli ebrei dalle professioni, dalla proprietà terriera e dall’esercizio del commercio, dall’esercito.

  14. La Legislazione • 1 giugno 1933 Legge sulla riduzione della disoccupazione (Gesetz “zur Verminderung der Arbeitslosigkeit”,) • esclude dal prestito matrimoniale (Ehestandsdarlehen) tutti coloro che non erano cittadini tedeschi, ovvero non appartenessero alla comunità ariana. • Si disincentivano i matrimoni tra ebrei o misti.

  15. La Legislazione • In sostanza con provvedimenti, decreti, leggi ed arianizzazioni successivi, gli Ebrei via via persero tutto: le professioni, le imprese, i risparmi, i fondi di investimento, i loro stipendi ed il diritto al nutrimento ed alla casa, per finire con il perdere le loro proprietà, gli indumenti, i denti d’oro e nel caso delle donne i capelli. Furono promulgate quasi 2000 leggi e provvedimenti amministrativi diretti a degradare ed immiserire gli Ebrei. L’esclusione sistematica degli Ebrei dalla sfera pubblica -politica, sociale, economica, culturale- ebbe un effetto di logoramento grave quanto la sofferenza provocata dalle difficoltà economiche che ne derivavano. L’anello più significativo di questa catena sempre più soffocante di limitazioni furono

  16. Le “Leggi di Norimberga”Esse fissarono: • prima la distinzione tra appartenente allo Stato e cittadino del Reich che doveva essere “di sangue tedesco o affine” ed era per questo il solo detentore dei pieni diritti politici; • Articolo I • 1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso. • 2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato. • Articolo II • 1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco. • 2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanza del Reich. • 3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge. • Articolo III • Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge. • Norimberga, 15 Settembre 1935 • La Legge entrerà in vigore il 30 Settembre 1935. • Il Führer cancelliere del Reich • Adolf Hitler • Il Ministro degli Interni del Reich • Wilhelm Frick • Reichsgesetzblatt, 1, 1935, p. 1146

  17. Secondaper la protezione del sangue e dell’onore tedeschi, esprime le limitazioni in campo matrimoniale e domestico. (Da ricordare che a questa legge si aggiunse il 18 ottobre dello stesso anno quella sulla protezione del popolo tedesco diretta ai disabili ( Gesetz “zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes”). Articolo I 1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero. 2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato. Articolo II Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite. Articolo III Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni. Articolo IV 1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori. 2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato. Articolo V 1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati. 2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati. 3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni. Articolo VI Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge. Articolo VII La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936. Il Fuehrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler Il Ministro degli Interni del Reich: Wilhelm Frick Il Ministro della Giustizia del Reich: Dr. Gürtner Il Vice Fuehrer: Rudolf Hess Reichsgesetzblatt, 1, 1935, pp. 1146-1147.

  18. La Legislazione • Ormai la legge non conosce più i non ariani, ma gli Ebrei! • Tali leggi ed i decreti successivi, definendo con precisione chi dovesse essere considerato ebreo, o parzialmente ebreo, ed imponendo una serie di divieti coerenti con il programma eliminazionista, resero esplicita, ed in buona misura codificarono, l’eliminazione degli ebrei dalla vita civile e sociale della Germania.

  19. La Legislazione • 14 novembre 1938, emanato il Primo regolamento sulla cittadinanza tedesca, cui seguirono altre 12 ordinanze. • si stabiliva, tra l’altro, che • “solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici, del diritto di esercizio del voto politico o di ricoprire cariche pubbliche” • e si specificava che “un ebreo non può essere cittadino del Reich” Intendendo per ebreo: chiunque discendeva da almeno tre nonni ebrei interamente giudei, o da due nei casi in cui appartenesse alla comunità ebraica all’atto dell’emanazione della legge o vi avesse aderito in seguito; si fosse unito in matrimonio con individuo ebreo all’atto dell’emanazione della legge o in seguito; fosse nato dall’unione con un ebreo, dentro o fuori il matrimonio o all’interno di una relazione extraconiugale

  20. La Legislazione • . Restava aperta la questione degli ebrei di sangue misto. • In un primo momento venne equiparato ai cittadini chi per scelta propria si fosse distaccato dalla comunità ebraica. • In seguito i divieti e le limitazioni dei matrimoni andarono anche nella direzione di assorbire la categoria degli ebrei di sangue misto in quella degli ebrei o in quella dei cittadini “di sangue misto o affine”. Le coppie miste nelle quali il marito o il padre, nel caso ci fossero figli, fosse tedesco, potevano godere del diritto all’alloggio e di altre forme assistenziali, ma soprattutto, allorché si dette inizio alla deportazione degli ebrei, al diritto alla vita. • Nel corso della conferenza di Wannsee si pensò di includere nella soluzione finale anche gli ebrei misti e le coppie miste, ma la proposta non ebbe seguito per il timore di colpire i coniugi “di sangue tedesco o affini”

  21. La Legislazione • Con la Legge sulla cittadinanza del Reich, • gli ebrei cessavanodi essere cittadini, ma restavano appartenenti allo Stato, • come osserva acutamente Giorgio Agamben perdevano, • “con la cittadinanza, ogni identità giuridica, ma mantenevano almeno quella di ebrei”, • ovvero di esseri • “giuridicamente innominabili e inclassificabili” e quindi “oggetto di una pura signoria di fatto”, • altrimenti, disse qualcuno già all’epoca, nella sostanza “sudditi”.

  22. La Legislazione Come ricorda Hannah Arendt, nel febbraio 1938 il ministero degli interni del Reich e della Prussia presentò “progetto di legge concernente l’acquisto o la perdita della cittadinanza tedesca” andava molto più in là della legislazione di Norimberga. Disponeva che tutti i figli di “ebrei, ebrei di razza mista o altre persone di sangue straniero” (che non potevano mai in ogni caso diventare cittadini del Reich) non avessero più diritto alla cittadinanza, “neppure se il padre poss[edesse] la cittadinanza tedesca dalla nascita”. Tali misure non erano riservate solo agli ebrei. 19 luglio 1939 il ministro della giustizia raccomandò di sostituire l’espressione “ebreo ed ebreo di razza mista” con “individui di sangue straniero”. I provvedimenti avrebbero dovuto essere estesi anche ai trovatelli, da considerarsi apolidi fino all’accertamento delle loro “caratteristiche razziali”. In questo modo Conclude Arendt – “era deliberatamente capovolto il principio secondo cui un individuo nasce con diritti inalienabili garantiti dalla sua cittadinanza: ogni individuo era per natura senza diritti, senza stato, a meno che non si decidesse altrimenti.” • dal 1941 la politica che mirava ad isolare gli Ebrei ed a farne degli esseri socialmente morti si intensifica con il decreto del governo che imponeva loro di portare in pubblico uno grande stella di Davide gialla sulla quale spiccava in nero la parola Jude. • Il marchio aggravava l’umiliazione e l’insicurezza

  23. ITALIA • Le leggi razziali (1938)

  24. ITALIA-DEFINIZIONE • Anche per l’Italia si dovrà definire l’ebreo. DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.17 • E’ di razza ebraica colui che: • a) è nato da genitori entrambi ebrei, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; • b) è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; • c) è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; • d)Pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia comunque iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. • e) pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica alla data del 1 ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica. • Come si può dedurre dagli articoli di cui sopra, l’appartenenza ebraica è data dal fattore razziale dei genitori e solo in ultima istanza dal sentimento religioso del soggetto.

  25. ITALIA • Le leggi razziali in Italia.doc

  26. ITALIA • DIECI SCIENZIATI FIRMATARI • On. Sabato VISCODirettore dell'Istituto di Fisiologia Generale dell'Università di Roma e Direttore dell'Istituto Nazionale di Biologia presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche • Dott. Lino BUSINCOAssistente di Patologia Generale all'Università di Roma • Prof. Lidio CIPRIANIIncaricato di Antropologia all'Università di Firenze • Prof. Arturo DONAGGIODirettore della Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Bologna e Presidente della Società Italiana di Psichiatria • Dott. Leone FRANZIAssistente nella Clinica Pediatrica all'Università di Milano • Prof. Guido LANDRAAssistente di Antropologia all'Università di Roma • Sen. Luigi PENDEDirettore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università di Roma • Dott. Marcello RICCIAssistente di Zoologia all'Università di Roma • Prof. Franco SAVORGNANOrdinario di Demografia all'Università di Roma e Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica • Prof. Edoardo ZAVATTARIDirettore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Roma.

  27. ITALIA • Che il Manifesto avesse lo scopo di offrire la piattaforma scientifico-ideologica dell’antisemitismo di Stato fu subito chiaro • Non parliamo del merito scientifico perché la sua inconsistenza è stata più volte dimostrata, ma è rilevante che dopo la sua pubblicazione la macchina della persecuzione si mise in moto in maniera sempre più chiara e visibile. • Nasce l’Ufficio demografico centrale in Direzione generale per la Demografia e Razza

  28. ITALIA • Contemporaneamente al "Manifesto della razza" viene lanciata (in data 15 luglio 1938) un’edizione speciale dei "Protocolli"; e per sostenere e diffondere la teoria razziale, nuova per gli italiani, inizia le sue pubblicazioni una rivista: La difesa della razza, diretta da Telesio Interlandi. Durante tutta l’estate del ‘38 tutta la stampa italiana pubblica articoli diffamatori contro gli ebrei per preparare l’opinione pubblica alla normativa razziale. Il 1° settembre 1938 viene emanata la legge: tutti gli ebrei italiani sono messi al bando della vita pubblica; perfino le scuole sono precluse ai bambini ebrei. All’interno del partito fascista, tra i pochi ad opporsi c’è Italo Balbo.

  29. ITALIAR.D.L.17 Novembre 1938 n. 1728 • Magna carta del razzismo italiano • Getta le basi della concreta trasformazione in legge dello Stato delle decisioni del Gran Consiglio del fascismo del 6 Ottobre • Va ben oltre le decisioni del Gran Consiglio • Perché un tale sviluppo?

  30. ITALIA • 1. il testo approvato dal G.C. del fascismo non era esauriente, era stato redatto con scarsissima conoscenza della realtà ebraica italiana • 2. per differenziare il razzismo italiano da quello nazista non si era voluta imboccare la via decisamente “biologica” e ci si era mantenuti su un ibrido terreno un po’ biologico, un po’ politico, un po’ religioso creando contraddizioni e difficoltà per legiferare ed applicare • Vediamo dunque le difficoltà/contraddizioni e gli sviluppi di tale legislazione antisemita

  31. ITALIAdifficoltà/contraddizioni • Pur non adottando un criterio rigidamente razzista e tenendo conto di elementi anche religiosi e politici, la tendenza che si venne affermando fra i responsabili fu di allargare al massimo la figura dell’ebreo da separare dalla collettività nazionale • Tuttavia un taglio netto, che separasse completamente gli ebrei dai non ebrei, era assolutamente irrealizzabile • La separazione, la discriminazione passavano all’interno di famiglie “miste” con gravissimo pregiudizio per la loro struttura morale e materiale e con grave danno dei loro componenti “ariani” • La netta separazione si scontrava cioè con un altrettanto ben precisa tendenza –sentita in tutto il paese, caldeggiata dalla Santa Sede e dagli ambienti cattolici e in linea con la politica fascista- al rafforzamento della famiglia e dei suoi valori, dell’unità morale, spirituale e materiale delle famiglie “miste”

  32. ITALIA sviluppi • R.D.L.17 Novembre 1938 n. 1728

  33. ITALIA • Una volta individuato il bersaglio da colpire ed emanate norme e divieti vediamo che: • Gli ebrei non possono: Gli ebrei non sono ammessi: • a) nel partito • b) negli Enti provinciali e comunali; • c) nelle banche; • d) nelle assicurazioni; • e) nelle scuole a) prestare servizio militare; • b) esercitare il ruolo di tutore; • c) essere proprietari di aziende che si interessano la difesa nazionale; • d) essere proprietari di imprese e terreni; • e) tenere domestici ariani; • f) tenere apparecchi radi • g) andare in villeggiature nelle zone di lusso, ad esempio a Rimini.

  34. ITALIA • Agli ebrei fu vietato tra l'altro: di essere portieri in case abitate da ariani, esercitare il commercio ambulante, essere titolari di agenzie d'affari, di brevetti e varie, il commercio dei preziosi, l'esercizio dell'arte fotografica, di essere mediatori, piazzisti, commissionari, l'esercizio di tipografie, la vendita di oggetti d'arte, il commercio dei libri, la vendita di oggetti usati, la vendita di articoli per bambini, la vendita di apparecchi radio, la vendita di carte da gioco, l'attività commerciale ottica, il deposito e vendita di carburo di calcio, l'impiego di gas tossici, essere titolari di esercizi pubblici di mescita di alcolici, la raccolta di rottami metallici e di metalli, la raccolta di lana da materassi, l'ammissione all'esportazione della canapa, l'ammissione all'esportazione di prodotti ortofrutticoli, la vendita di oggetti sacri, la vendita di oggetti di cartoleria, la raccolta di rifiuti, la raccolta e la vendita di indumenti militari fuori uso, la gestione di scuole da ballo, di scuole di taglio, l'esercizio del noleggio di film, la gestione di agenzie di viaggio e turismo, di possedere la licenza per autoveicoli da piazza, la pubblicazione di avvisi mortuari e di pubblicità, l'inserimento del proprio nome in annuari ed elenchi telefonici, di essere affittacamere, di possedere concessioni di riserve di caccia, di detenere apparecchi radio, di essere insegnanti privati, di accedere alle biblioteche pubbliche, di far parte di associazioni culturali e sportive di essere titolari di permessi per ricerche minerarie, di esplicare attività doganali, di pilotare aerei di qualsiasi tipo, di allevare colombi viaggiatori, di ottenere il porto d'armi, di fare la guida e l'interprete.

  35. ITALIAsviluppi della persecuzione degli ebrei italiani • Il periodo 1938-1943 è tragico. I perseguitati sono in parte (circa 46.600) ebrei effettivi e in parte (circa 4500) non-ebrei classificati "di razza ebraica". • L’antisemitismo permea la vita del paese in tutti i suoi comparti. In un solo anno, dei 10 mila ebrei stranieri presenti in Italia, 6480 sono costretti a lasciare il Paese. • Uno degli epicentri della "pulizia etnica" del fascismo sono le scuole e le Università. Nel giro di poche settimane, 96 professori universitari, 133 assistenti universitari, 279 presidi e professori di scuola media, oltre un centinaio di maestri elementari, oltre 200 liberi docenti, 200 studenti universitari, 1000 delle scuole secondarie e 4400 delle elementari vengono allontanati dagli atenei e dalle scuole pubbliche del regno: una profonda feritaviene inferta alla cultura italiana. Molti illustri docenti sono costretti all’esilio (come Enrico Fermi, che ha una moglie ebrea); altri costretti al silenzio e alla miseria, esclusi da quegli istituti che hanno creato, come Tullio Levi Civita (fisico e matematico) • Stessa tragica sorte subiscono 400 dipendenti pubblici, 500 dipendenti privati, 150 militari e 2500 professionisti, che perdono i loro posti di lavoro senza possibilità di proseguire la loro carriera, ma spesso anche di sopravvivere. • Gli episodi di violenza fisica da parte fascista sono per fortuna contenuti (qualche incidente si verifica solo a Roma, Trieste, Ferrara, Ancona e Livorno)

  36. ITALIAGli ebrei come reagiscono? • Quelli che hanno la possibilità, emigrano: i più verso le Americhe, molti in Palestina (alla data del 28 ottobre 1941 risultano aver lasciato il regno 5966 ebrei di nazionalità italiana). • L’1 per mille dei perseguitati si suicida. Il caso più drammatico è quello di Angelo Fortunato Formiggini, giornalista, editore, fra i primi a rendersi conto della pericolosità del fascimo. • Si registrano anche molte abiure e pubbliche dissociazioni (3880 casi tra il 1938 e il 1939) ed anche qualche "arianizzazione", ottenuta col presentare documenti falsi e forti somme di denaro. • Sono invece pochi quelli che fanno valere una legge, emanata ad hoc, secondo la quale era da considerarsi "ariano" l’ebreo che dimostrava di essere figlio di un adulterio. • Gli altri si adattano a vivere come possono, si organizzano in seno alle stesse Comunità e continuano, malgrado le loro peggiorate condizioni, ad aiutare i fratelli d’oltralpe che dall’avvento di Hitler al potere continuano ad affluire numerosi in Italia (tra il ’38 e il ’41, nonostante i divieti e le leggi razziali, ne arrivano almeno 3mila, anche grazie alla compiacenza delle guardie di frontiera).

  37. ITALIA • Legge n.1024-13 Luglio 1939 arianizzazione • Presentata come “norma integrativa” del D.L.17 Novembre 1938 • Stabilisce: • era facoltà del ministro dell’Interno dichiarare “la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità alle risultanze degli atti dello stato civile” • Va contro ogni logica razzistica, religiosa, politica • Si fonda sull’arbitrio più assoluto • Sarà fonte di immoralità, corruzione, favoritismo e lucro

  38. ITALIAII guerra mondiale, la persecuzione si aggrava • La politica razziale del fascismo dovrebbe concludersi con l’allontanamento di tutti gli ebrei dalla penisola. • Mussolini decide nel settembre 1938 l’espulsione della maggioranza degli ebrei stranieri e nel febbraio 1940 l’espulsione entro dieci anni degli ebrei italiani. • L’ingresso dell’Italia in guerra il 10 giugno 1940 blocca l’attuazione di queste decisioni. • Con la guerra, però, il fascismo aggrava la persecuzione dei diritti, istituendo nel giugno 1940l’internamento degli ebrei italiani giudicati maggiormente pericolosi (per il regime) e degli ebrei stranieri i cui paesi avevano una politica antiebraica. • Nel ’40 gli ebrei italiani internati o confinati sono 200 (tra essi, vi è Leone Ginzburg con la moglie Natalia); nel ’43 raggiungeranno il migliaio. Il numero degli ebrei stranieri internati è di gran lunga più alto, anche se mancano dati precisi al riguardo

  39. ITALIA • Campi di concentramento vengono aperti in ogni parte d’Italia. I più importanti sono quelli di Campagna e di Ferramonti. • De Felice nel suo libro "Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo", parla di oltre 400 tra luoghi di confino e campi di internamento, ma non è stato ancora fatto un censimento attendibile. Ebrei vengono rinchiusi anche nelle prigioni delle maggiori città italiane, San Vittore a Milano, Marassi a Genova e Regina Coeli a Roma. • Non è finita. Nel maggio 1942 gli israeliti di età compresa tra i 18 e i 55 anni sono precettati in servizi di lavoro forzato(ma su 11.806 precettati, ne saranno avviati al lavoro solo 2038). • Nel maggio-giugno 1943 vengono creati dei veri e propri campi di internamento e lavoro forzato per gli ebrei italiani.

  40. ITALIA • Il 25 luglio del '43 viene destituito Mussolini e sciolto il partito fascista. • Il governo Badoglio rilascia i prigionieri ebrei, abroga le norme che prevedono il lavoro obbligatorio e i campi di internamento • ma – nonostante la sollecitazione dei partiti antifascisti - lascia in vigore le leggi razziali, che non sono revocate neppure dal Re. • Badoglio scriverà nelle sue memorie che "non era possibile, in quel momento, addivenire ad una palese abrogazione delle leggi razziali, senza porsi in violento urto coi tedeschi". • Un comodo alibi. Forse qualche peso nella decisione ha anche la nota della Santa Sede al Ministro dell’Interno badogliano secondo cui la legislazione in questione "ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma".

  41. ITALIA1943, l'occupazione tedesca, la Rsi e le deportazioni • Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, gli ebrei rifugiati al Sud tirano un sospiro di sollievo. • La persecuzione è finita e il Governo Badoglio prende atto delle richieste degli Alleati. • L’articolo 31 del cosiddetto armistizio lungo è chiaro al riguardo: • "Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinioni politiche saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate". • 24 novembre del ’43 il consiglio dei ministri comincia ad abrogare le leggi razziali.

  42. ITALIA • Nel centro-nord occupato dai tedeschi, invece, la situazione degli ebrei si aggrava ulteriormente. • 15-16 settembre 1943 i nazisti arrestano e deportano 22 ebrei di Merano, e negli stessi giorni rapinano e uccidono quasi 50 ebrei sulla sponda piemontese del lago Maggiore, a Meina, Baveno, Arona. • 23 settembre il RSHA, la centrale di polizia tedesca che gestiva la politica antiebraica, comunica che gli ebrei di cittadinanza italiana sono divenuti immediatamente assoggettabili alle "misure" in vigore per gli altri ebrei europei. • La prima retata delle SS è quella del 16 ottobre 1943 a Roma: quel sabato vengono rastrellati 1259 ebrei; due giorni dopo 1023 di essi vengono deportati ad Auschwitz (tra di essi vi è anche un bambino nato dopo l’arresto della madre); di questi deportati, solo 17 sopravvivranno.

  43. ITALIALa Repubblica di Salo’ • Carta di Verona del 14 novembre 1943 - manifesto politico della Rsi - risolve il problema degli ebrei italiani nel capitolo settimo, affermando che tutti i membri della razza ebraica sono "stranieri e parte di una nazione nemica". • L’Ordine di Polizia numero 5, emanato il 30 novembre 1943 annuncia: • a. tutti gli ebrei saranno inviati ai campi di concentramento, fatta eccezione per quelli gravemente malati o di età superiore ai settant’anni. b. Tutte le proprietà ebraiche nella Repubblica di Salò saranno sequestrate e assegnate alle vittime dei bombardamenti alleati. • Una legge del 4 gennaio 1944 trasforma i sequestri in confische (alla data di Liberazione il numero dei decreti di confisca sarà di circa 8mila; la Rsi si approprierà di terreni, fabbricati, aziende, titoli, mobili, preziosi, merci di famiglie ebraiche pari a oltre 2 miliardi di lire).

  44. ITALIA • 1° dicembre le autorità italiane cominciano ad arrestare gli ebrei e a internarli in campi provinciali; alla fine di quel mese iniziano a trasferirli nel campo nazionale di Fossoli, nel comune di Carpi, in provincia di Modena. • Nella "caccia agli ebrei", i più accaniti sono i fascistidelle bande autonome, la banda Carità a Firenze, la banda Kock a Roma e poi a Milano, la legione Muti, e la Guardia nazionale repubblicana, le Brigate Nere, le SS italiane. Ma si macchiano di complicità con i nazisti pure le prefetture, la polizia e i carabinieri • alcune prefetture e comandi – scrive De Felice – ci mettono "uno zelo veramente incredibile, fatto al tempo stesso di fanatismo, di sete di violenza, di rapacità”. • E’ un fatto ormai accertato che i 4210 ebrei deportati dopo l’Ordine n. 5, siano stati arrestati quasi tutti dalle autorità italiane. Una "caccia" che durerà fino alla fine: il 25 aprile del 45, un gruppo di militi fascisti in fuga verso la Francia, si ferma a Cuneo per prelevare sei ebrei stranieri e li uccide, gettando i loro corpi sotto un ponte.

  45. ITALIA • L’8 febbraio del 1944 il campo di Fossoli passa sotto il comando tedesco e il comandante italiano del campo, che pure aveva assicurato più volte che non avrebbe mai consegnato i suoi prigionieri ai nazisti, all’atto pratico non mantiene le sue promesse. • A Fossoli si realizza – come ha scritto Sarfatti – • "la saldatura tra le politiche antiebraiche italiane e tedesca". • Dal campo modenese gli ebrei catturati dalle autorità italiane vengono inviati nei lager dell’Europa orientale. • E che in quei luoghi gli ebrei vengano uccisi, Mussolini lo sa almeno dal febbraio del ‘43, quando aveva ricevuto un rapporto segreto di Ciano sulle deportazioni e le "esecuzioni in massa degli ebrei" in Germania

  46. ITALIA • 15 marzo del ’44 Mussolini istituisce un Ufficio per la razza, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio. • Vi pone a capo Giovanni Preziosi che sostiene apertamente che • il "primo compito" della Rsi è "quello di eliminare gli ebrei". • Preziosi si adopera per inviare nei campi di concentramento gli ebrei puri, i cittadini di "origine mista", e per confiscare i beni anche degli ebrei "arianizzati". • Prima dell’arrivo delle forze alleate, gli ebrei vengono trasferiti nel campo di Bolzano-Gries, luogo noto per le torture e gli assassinii. • Dalla Risiera di San Sabba a Trieste un numero alto di ebrei viene indirizzato a morte sicura e lo stesso destino incontrano 1805 ebrei di Rodi e Kos. • Le SS e la milizia fascista catturano e giustiziano sommariamente più di duecento ebrei (77 vengono fucilati alle Fosse Ardeatine, il 24 marzo, insieme a molti partigiani

  47. ITALIA • la persecuzione degli ebrei trova scarso consenso nel popolo italiano, salvo poche eccezioni; molti, pur consci del pericolo cui si espongono, salvano la vita a ebrei italiani e stranieri, nascondendoli nelle loro case; i partigiani accompagnano alla frontiera svizzera vecchi e bambini, e li mettono in salvo. Tra tutti, spiccano gli atti di eroismo di Giorgio Perlasca e del questore di Fiume Giovanni Palatucci (poi morto a Dachau). Anche la Chiesa Cattolica interviene in modo deciso. Molti ebrei trovano rifugio e salvezza nei monasteri o nelle parrocchie (solo a Roma il Vaticano aiuta oltre 4 mila ebrei).

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