1 / 14

Il diritto dell Unione europea Prof. Bernardo Cortese

Le fonti ? diritto primario e principi ? atti delle istituzioni. Diritto primario. Trattato UE e FUEProtocolliTrattato CEEA (Euratom)I principiTrattati modificativi (rinvio)Atti modificativi o integrativi (es art. 269 TFUE risorse proprie). Diritto derivato ? Gli atti delle istituzioni. art

halima
Download Presentation

Il diritto dell Unione europea Prof. Bernardo Cortese

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Il diritto dell’Unione europea Prof. Bernardo Cortese

    2. Le fonti – diritto primario e principi – atti delle istituzioni

    3. Diritto primario Trattato UE e FUE Protocolli Trattato CEEA (Euratom) I principi Trattati modificativi (rinvio) Atti modificativi o integrativi (es art. 269 TFUE risorse proprie)

    4. Diritto derivato – Gli atti delle istituzioni art 288 TFUE (249 CE) – ambito “comunitario” artt. 25 ss TUE (12 e ss UE) nel settore PESC art. 34. 2 UE – abrogato – terzo pilastro interamente “comunitarizzato”

    5. Gli atti dell’ambito comunitario Classificazioni Atti tipici e atti atipici Atti vincolanti e non vincolanti (criterio sostanziale, non formale) Atti normativi e atti a destinatario individuale (amministrativi) (come sopra) Atti legislativi, delegati e di esecuzione (v. oltre) Atti non legislativi (v. oltre)

    6. Gli atti tipici dell’art. 288 TFUE (249 CE) Regolamenti Direttive Decisioni Raccomandazioni e Pareri

    7. Art. 288 TFUE - 249 CE non č base giuridica generale Regolamenti, direttive, decisioni: determinazione atto adottabile: base giuridica e princ. proporzionalitŕ (e sussidiarietŕ) (art. 5 CE)

    8. Atti legislativi Definizione procedurale: Art. 289. 3 TFUE Conseguenze: Trasmissione ai Parlamenti nazionali (Protocollo 1) Procedura di controllo del principio di sussidiaretŕ e proporzione (Protocollo 2) Pubblicitŕ lavori del consiglio e trasparenza procedura (accesso atti preparatori)

    9. Gli atti legislativi e non legislativi: rapporto gerarchico? Atti legislativi e atti non legislativi Assenza di un generale rapporto gerarchico Rapporto gerarchico tra atti legislativi e atti delegati (non legislativi) Rapporto gerarchico tra atti legislativi e atti di esecuzione (non legislativi)

    10. Atti legislativi e non legislativi di pari livello esistenza di atti legislativi e non legislativi di pari livello in ambito comunitario (es. art. 103 TFUE) [principio di specialitŕ] tra l’ambito comunitario e l’ambito PESC (v. art. 31.1 TUE, art. 40 TUE)

    11. motivazione pubblicazione o notifica rispetto basi giuridiche e procedure adozione (formalitŕ sostanziali – v. art. 230 CE) I requisiti formali (Art. 297 TFUE)

    12. art. 297 TFUE 1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. 2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtů di tale notificazione.

    13. Controllo giurisdizionale della Corte e del Tribunale in via diretta (ricorso di annullamento) e indiretta (rinvio pregiudiziale) Il controllo giurisdizionale (rinvio)

    14. Gli accordi internazionali dell’Unione (e della Comunitŕ) Fanno parte del diritto dell’Unione e ne acquisiscono i caratteri anche nei rapporti con gli ordinamenti St.membri Acquisiscono uno status tendenzialmente interposto tra il diritto primario e il diritto derivato Problema della loro diretta applicabilitŕ (rinvio)

More Related