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Le nuove prove scientifiche

Le nuove prove scientifiche. La Bloodstain Pattern Analysis La Bloodstain Pattern Analysis: nuova prova atipica Rapporti tra nuove prove scientifiche e prove atipiche L’idoneità probatoria Nuove prove scientifiche e neuroscienze Prova scientifica e coercizione.

hallie
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Le nuove prove scientifiche

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  1. Le nuove prove scientifiche • La Bloodstain Pattern Analysis • La Bloodstain Pattern Analysis: nuovaprovaatipica • Rapportitranuove prove scientifiche e prove atipiche • L’idoneitàprobatoria • Nuove prove scientifiche e neuroscienze • Provascientifica e coercizione

  2. ) La Bloodstain Pattern Analysis la giurisprudenza ammette lo strumento della Bloddstain Pattern Analysis (BPA) , in quanto si ritiene che sussista un diffuso consenso nella comunità scientifica internazionale La BloodstainPattern Analysis (BPA) ,, è una tecnica di indagine e di ricostruzione del fatto basata sull’analisi delle macchie ematiche... Nel caso analizzato dalla Corte di cassazione ( noto all’opinione pubblica come omicidio di Cogne), il perito , all’esito dell’analisi condotta con metodo BPA , aveva concluso per il sicuro indossamento dei soli pantaloni del pigiama da parte di aggressore inginocchiato sul letto, alquanto a sinistra della vittima , mentre i consulenti della difesa ritenevano che il pigiama fosse adagiato sul letto o sul pavimento e che l’aggressore avesse agito stando in piedi. La Bloodstain Pattern Analysis La giurisprudenza ammette la Bloodstain Pattern Analysis (BPA) in quanto ritiene che sussista un diffuso consenso nella comunità scientifica internazionale. E’ una tecnica di indagine e di ricostruzione del fatto basata sull’analisi delle macchie ematiche. Essa infatti consente di ricavare , in via induttiva , informazioni circa le modalità di svolgimento di un’azione criminosa violenta (posizione dell’aggressore e della vittima al momento del fatto , numero e caratteristiche dei colpi inferti , natura dell’arma utilizzata , successivi movimenti dell’aggressore, ecc. ) dall’analisi delle macchie di sangue presenti sulla scena del crimine, in ragione della loro quantità , morfologia , posizione , distribuzione , ecc.

  3. La Bloodstain Pattern Analysis • la Corte ha ritenuto che la BPA non si fondi su leggi scientifiche nuove bensì sull’applicazione di quelle , ampiamente collaudate , della matematica –e , in particolare , della geometria- , della fisica , della biologia e della chimica. • Peraltro, il metodo, essenzialmente combinatorio , in base ad esse costruito , risulta relativamente innovativo soltanto per il nostro paese poiché esso costituisce oggetto di sperimentata ed abituale prassi giudiziaria nei paesi anglosassoni ed in Germania.

  4. La Bloodstain Pattern Analysis : il caso Cogne • Il caso analizzato dalla Corte di cassazione noto all’opinione pubblica come omicidio di Cogne, concerne l’omicidio di un bimbo avvenuto nella camera da letto dell’abitazione e di cui era imputata la madre • il perito , all’esito dell’analisi condotta con metodo BPA , aveva concluso per il sicuro indossamento dei soli pantaloni del pigiama da parte di aggressore inginocchiato sul letto, alquanto a sinistra della vittima , mentre i consulenti della difesa ritenevano che il pigiama fosse adagiato sul letto o sul pavimento e che l’aggressore avesse agito stando in piedi.

  5. La Bloodstain Pattern Analysis : il caso Cogne • La dimostrazione che l’aggressore indossasse i pantaloni del pigiama della madre era focale nell’ottica dell’impianto accusatorio nei confronti di quest’ultima , non essendo plausibile che un estraneo fosse entrato in casa e avesse , prima di commettere l’omicidio , dismesso i propri pantaloni e indossato i pantaloni del pigiama della donna, togliendoseli subito dopo l’omicidio , vestendo di nuovo i propri abiti e allontanandosi dalla casa , senza lasciare traccia . Il tutto in un lasso di tempo di appena otto minuti , in cui il bambino era rimasto solo in casa poiché la madre era andata ad accompagnare l’altro figlio alla fermata del bus (Cass, sez. I , 21 maggio 2008 n. 31456 , Cass. pen 2009 , 1840).

  6. La Bloodstain Pattern Analysis : prova atipica? • la Corte ha ritenuto che la BPA non si fondi su leggi scientifiche ma utilizzi un metodo essenzialmente combinatorio di tecniche esistenti che risulta relativamente innovativo soltanto per il nostro paese poiché esso costituisce oggetto di sperimentata ed abituale prassi giudiziaria nei paesi anglosassoni ed in Germania. • la Corte ha escluso che la BPA possa essere ascritta al novero delle prove atipiche, essendo riconducibile al genus della perizia (art. 220 c.p.p.)

  7. La Bloodstain Pattern Analysis : nuova prova ex art. 189 c.p.p.? • Si è fatto presente tuttavia che nella BPA non è possibile circoscrivere l’oggetto della perizia, né esso è predeterminato o tipizzato dalla legge; quindi l’indagine con la tecnica del BPA riguardare i più diversi campi e le più svariate discipline. • Può ritenersi che sia un nuova prova? • La Cassazione nel caso Cogne ha affermato che la natura peculiare e inconsueta degli accertamenti non vale a determinare la traslazione al novero delle prove atipiche , quali , ad esempio , devono considerarsi , secondo la giurisprudenza , le riprese visive o videoregistrazioni . • Non è pertanto applicabile il disposto dell’art 189 cpp , secondo cui l’ammissione delle prove non disciplinate dalla legge deve essere preceduto dall’audizione delle parti sulle modalità della loro assunzione.

  8. prove atipiche o perizia? • In tema di prova scientifica e di evoluzione scientifica, si deve richiamare il disposto dell’art 189 cpp , secondo cui l’ammissione delle prove non disciplinate dalla legge deve essere preceduto dall’audizione delle parti sulle modalità della loro assunzione. • Deve applicarsi l’art. 189 c.p.p. ogni qual volta entri nel processo una nuova prova scientifica avvero una prova che si avvale di metodologie scientifiche nuove fino ad allora sconosciute ? • o si applica l’art. 220 c.p.p. ovvero lo strumento classico della perizia?

  9. Le prove atipiche • L’art. 189 c.p.p. prevede la richiesta di assunzione di una prova non disciplinata dalla legge (atipica) a due condizioni: • A) la idoneità della prova ad assicurare l’accertamento dei fatti ( idoneità probatoria); • B) la prova non deve pregiudicare la libertà morale della persona ( art.188 c.p.p.). Nelle prove tipiche il giudizio di idoneità probatoria è già compiuto da monte dal legislatore, nelle prove atipiche viene effettuato di volta in volta dal giudice, il quale esercita un controllo sulla idoneità alla luce del dibattito e accreditamento dalla comunità scientifica.

  10. Rapporti tra nuova prova scientifica e prova tipica • Occorre distinguere la prova scientifica nuova dalle prove atipiche. La prova scientifica nuova entra nel processo attraverso lo strumento della perizia o della consulenza. La prova atipica richiede l’applicazione dell’art. 189 c.p.p. • La peculiarità dell’oggetto degli accertamenti non deve essere confuso con l’atipicità del mezzo di prova , poiché si tratta comunque di attività rientrante a tutti gli effetti nell’ambito dell’art 220 cpp , a norma del quale il giudice dispone perizia quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche , scientifiche o artistiche

  11. Rapporti tra nuove prove scientifiche e prova atipica • D’altra parte si obietta che le conoscenze di natura scientifica o tecnologica vengono introdotte nel processo con gli strumenti della perizia e della consulenza tecnica. • Di regolale nuove tecniche di accertamento ,come , ad esempio , la stilometria o la simulazione del fatto al computer, non sono prove in sé atipiche bensì modalità di espletamento di prove tipiche ( perizia , esperimento giudiziale ecc). • Né sarebbe auspicabile una loro regolamentazione normativa , essendo lo strumento della legge troppo rigido per incorporare protocolli operativi che richiederebbero continui aggiornamenti

  12. Le obiezioni • in dottrina si osserva che la valutazione giudiziale ex art. 189 c.p.p. sull’idoneità probatoria attribuisce al giudice il potere di prescrivere all’esperto quale metodo scientifico adottare, ciò che varrebbe a trasferire dalla legge al giudice un potere di normazione dell’epistemologia scientifico-tecnica.

  13. L’idoneità probatoria • La valutazione della idoneità probatoria ex art. 189 c.pp. richiede: • A) la validità teorica del principio , della metodologia , della tecnica e delle eventuali apparecchiature e strumentazioni che ci si propone di impiegare nell’accertamento probatorio; • B) l’adeguatezza dello strumento scientifico-tecnico alla ricostruzione del fatto che è specifico oggetto di prova. Deve cioè trattarsi non soltanto di una validità in sé ma anche di un’attitudine probatoria nel caso concreto , apprezzabile in virtù della correlazione gnoseologica dello strumento scientifico-tecnico con le questioni che si pongono nella ricostruzione del singolo fatto .

  14. L’idoneità probatoria • C) La controllabilità del corretto uso pratico. La verifica della correttezza d’uso dovrà essere effettuata nel corso dell’assunzione della prova e, conclusivamente , nel momento della valutazione. Ma già nella fase dell’ammissione deve risultare l’esistenza di criteri capaci di adempiere a tale compito . Non è dunque ammissibile uno strumento scientifico-tecnico di prova che già a priori si presenti come insuscettibile di verifica nella sua correttezza d’uso. • D) La qualificazione dell’esperto , alla stregua dei suoi titoli scientifici e professionali e della sua esperienza nell’applicazione della metodica in disamina.

  15. L’idoneità probatoria • E) La comprensibilità dello strumento probatorio scientifico-tecnico. Si è infatti ritenuto che una risorsa scientifico-tecnica che si presenti con una esasperata sofisticazione , sì da sfuggire alla comprensione delle parti e del giudice , pur nel più attento e scrupoloso uso del “sapere comune “ , si sottragga al controllo che in sede giudiziale deve essere effettuato: • nella fase dell’ammissione , per verificare la sussistenza dei requisiti appena menzionati ; • nella fase dell’assunzione , per assicurarsi che il sapere dell’esperto venga acquisito correttamente e compiutamente , secondo le regole che presiedono al formarsi della conoscenza giudiziaria ; • nella fase della valutazione per inferire razionalmente dalle risultanze dell’operazione probatoria scientifico-tecnica il dato storico che sarà assunto nel substrato fattuale della decisione.

  16. L’idoneità probatoria: in sintesi la valutazione ex art. 189 c.p.p. • Dunque strumenti probatori scientifico-tecnici che già nella fase dell’ammissione non promettono la loro comprensione ad opera del giudice e delle parti nel momento della valutazione non soddisfano il requisito dell’idoneità probatoria e sono conseguentemente inammissibili. • L’inosservanza dell’art 189 cpp integra comunque una nullità a regime intermedio onde è necessaria una tempestiva deduzione

  17. Neuroscienze forensi e prova scientifica • Le neuroscienze forensi rappresentano i dati neuroscientifici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria dell'idoneità delle teorie e delle metodologie della neuroscienza a costituire valida prova scientifica all'interno del processo. • Dette discipline, in quanto recentissime e in continua evoluzione, rientrano nella categoria della prova scientifica nuova (art. 189 c.p.p.), ovvero tali discipline assai innovative vengono acquisite nel processo attraverso gli strumenti probatori tipici della perizia? • Ci si chiede quindi se sia applicabile l’art. 189 c.p.p. con la conseguenza che il giudice deve disporre in ordine alla loro ammissione o l’art.220 c.p.p.

  18. La perizia neuroscientifica • L’ingresso delle neuroscienze forensi nel processo ai fini della prova della non imputabilità, avviene attraverso la consulenza tecnica o la perizia ex art. 220 c.p.p. dal momento che la loro applicazione richiede particolari cognizioni tecniche • Quindi è tipico il cpntenitore della perizia o della consulenza anche se a tali discipline sembrerebbero entrare nella categoria della “nuova prova scientifica”, iin quanto discipline innovative anche se acquisite con strumenti probatori tipici

  19. La perizia neuroscientifica • Parte della dottrina propende per una applicazione analogica dell’art. 189 c.p.p. anche al caso della nuova prova scientifica, in modo da attribuire al giudice il compito di arginare ed espellere dal processo la “cattiva scienza”, di creare una barriera al suo ingresso. Tuttavia si contesta l’applicazione dell’art. 189 c.p.p. che non distingue tra strumenti scientifici nuovi e strumenti scientifici controversi

  20. conclusioni • Concludendo le neuroscienze forensi ( e la genetica comportamentale) impiegate dal consulente di parte o dal perito per valutare la capacità di intendere e di volere di un individuo, in quanto nuova scienza – dovranno essere sottoposte al duplice vaglio di cui all’art. 189 c.p.p.: idoneità probatoria e rispetto della libertà morale dell’individuo; in caso di esito positivo, verranno ammesse nel contraddittorio delle parti. • il giudizio di idoneità probatoria ex art. 189 c.p.p. dovrà essere condotto alla stregua dei criteri indicati.

  21. conclusioni • la giurisprudenza ha aperto le porte a questa nuova scienza, ma a condizione che ciò avvenga in modo controllato, corretto e per fini probatori ben precisi. Le neuroscienze possono essere utilizzate per rendere più completa una perizia o una consulenza psichiatrica, ma non per ulteriori finalità, quali ad esempio il nesso di causalità –dipendenza tra modificazione cerebrale o genetica e tendenza al crimine o pericolosità sociale, al fine di limitare la libertà personale degli individui • L’apporto delle neuroscienze nel processo penale avviene in aggiunta ai tradizionali strumenti, oltre all’esame cinico quello biologico della malattia psichica.

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