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La Corte costituzionale

La Corte costituzionale. Di Patrizia Pederzoli. Potere di veto e maggioranze legislative. La frequenza delle dichiarazioni di illegittimità serve a valutare il carattere non maggioritario della Corte. Attivismo o moderazione?. Attivismo la Corte si pone come agente del legislatore

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La Corte costituzionale

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Presentation Transcript


  1. La Corte costituzionale Di Patrizia Pederzoli

  2. Potere di veto e maggioranze legislative • La frequenza delle dichiarazioni di illegittimità serve a valutare il carattere non maggioritario della Corte

  3. Attivismo o moderazione? • Attivismola Corte si pone come agente del legislatore • Moderazionela Corte privilegia la propria funzione istituzionale Per capire se vi sia attivismo o moderazione possiamo vedere quando la Corte esercita un veto sulle deliberazioni collettive

  4. Fattore tempo L’ incostituzionalità può colpire: • Maggioranze del passato il giudice potrebbe conformarsi a risultati elettorali più recenti • Maggioranze ancora in essere il giudice sfida le forze di governo I TEMPI E LE FREQUENZE DELLE CENSURE INDICANO L’ EFFETTIVO GRADO DI AUTONOMIA DELLE CORTI DAL LEGISLATORE

  5. Limiti • Il trattamento quantitativo delle pronunce non si presta a rendere conto della loro complessità • La Corte potrebbe avere un ruolo maggioritario o antimaggioritario in realtà c’è un’ area grigia, quella delle sentenze interpretative, che rappresenta una via di mezzo

  6. Dichiarazioni di illegittimità 1996-2006 importante il fattore tempo, perché c’è un cambiamento rispetto al periodo precedente: • Consolidamento in senso maggioritario • Alternanza

  7. Dichiarazioni di illegittimità (1956-2007) • Primi 15 anni di attività della Corteforte attivismo, ma rivolto al passato (leggi fasciste) • Anni ‘70 poche censure , il 20 % • Anni ‘80meno pronunce sfavorevoli al legislatore, ma molte sentenze manipolative. Di fatto non decresce l’attivismo • XIII legislatura (seconda metà anni ‘90)diminuiscono le censure, per via dell’alternanza • 2007crescono un po’ di nuovo

  8. Cosa si deduce da questi dati? I SISTEMI INSTABILI DILATANO L’AUTONOMIA DELLE CORTI Perché?Gli esecutivi sono deboli N.B.: non a caso nel periodo 1983-1987 (IX legislatura, Craxi) vi sono meno sentenze di incostituzionalità, perché è più stabile la politica

  9. Fattore tempo Guardiamo solo le decisioni che hanno colpito maggioranze ancora in essere: • Poche sentenze sfavorevoli al centro-sinistra conferma di ciò che abbiamo detto: l’evoluzione in senso maggioritario induce la Corte a moderare il proprio ruolo N.B.: i numeri non evidenziano il peso specifico delle singole decisioni. Non superano il vaglio della corte elementi fondamentali come la Finanziaria! vi è maggiore propensione della Corte a pronunciarsi contro il governo quando esso si confronta direttamente con le regioni

  10. Perché? • Titolo V • Aumento giudizi • Credibilità di terzo imparziale si correla al distacco dal governo centrale • Era maggiormente sensibile nei confronti delle regioni già prima della riforma • Pronunce dirette più alla classe politica che alla maggioranza

  11. Il centro-destra viene fermato di più del centro-sinistra: perché? Per via della struttura del collegio: • Lungo periodo la struttura del collegio non è determinante per chiarire l’andamento delle censure • Breve periodonella nostra analisi prevale l’impressione che questa fase abbia risentito del non allineamento tra struttura del collegio e consistenza delle forze politiche nelle assemblee

  12. La Corte Costituzionale Potere di filtro e minoranze: giudizi sull’ammissibilità dei referendum

  13. Poteri • La corte costituzionale ha i seguenti poteri: -Giudizio di costituzionalità sulle leggi -Giudizio in casa di conflitto tra i poteri dello stato -Giudice in caso di messa in stato d’accusa del capo dello stato -Decide l’ammissibilità dei referendum

  14. Compiti • La corte estende rapidamente le proprie prerogative, spingendosi ben oltre il testo dell’art. 75 della costituzione. • Suo compito è quello di rilevare caso per caso leggi o materie escluse dalle consultazioni referendarie, riguardo sul modo in cui le richieste sono formulate e sempre più, sugli obbiettivi perseguiti dai comitati promotori.( i criteri di ammissibilità si sono ampliati al punto che gli specialisti ne hanno individuati circa una decina).

  15. Obbiettivi • Obbiettivo della corte è quello di arginare il frequentissimo uso del referendum che si assiste al partire degli anni ’80, quando i radicali eleggono a strumento di azione politica questo istituto di democrazia diretta. • In questo processo emergono delle difficoltà a causa della legge che si occupa del referendum, scritta frettolosamente e senza alcuna riflessione di carattere istituzionale e legislativo. Inoltre la risposta che la corte può dare è semplicemente un «SI» o un «NO», quindi non sussiste nessuna possibilità di mediazione e di compromesso con i comitati promotori.

  16. Tecniche dei comitati promotori • 1- Proposte apertamente manipolative( non puntano ad abrogare leggi bensì a crearne di nuove). • 2- Plurireferendum ( come nel 2005 in tema di procreazione assistita).

  17. Decisioni della Corte • Essendo il referendum concepito come strumento «consegnato all’iniziativa di una minoranza» acquista talvolta connotazioni ben diverse. In molti casi da effettivamente voce a pretese con poche possibilità di influire sul circuito legislativo. Ed in queste simili circostanze che la Corte si trova di fatto a decidere, al di là degli argomenti giuridici, se concedere o meno un’opportunità a interessi minoritari. • In altri casi, invece, la consultazione popolare si configura da subito come prova di forza tra maggioranza e opposizione (!985: Pci mette in moto la sua macchina organizzativa per sfidare il decreto del governo che aveva messo mano all’indennità di contingenza, la scala mobile).

  18. Critiche • Qui il pericolo a cui il giudice si trova davanti è quello che il suo ruolo possa essere percepito come «filogovernativo» o «antimaggioritario», indipendentemente dalle vere ragioni che porteranno all’ammissibilità del referendum. • Le accuse dei radicali mosse alla corte perciò risultano essere quasi scontate, nomignoli ad essa conferiti come «cupola mafiosa» o «corte Beretta»

  19. Conclusioni • Di tutti i 148 quesiti su i quali la Corte Costituzionale si è finora pronunciata solo 83 (56%) superano il suo vaglio.

  20. I Referendum Elettorali

  21. Cinque sono le tornate rilevanti dal 1991 al 2008 per un totale di 10 sentenze, • Sullo sfondo:fallimento delle riforme istituzionali,crollo del vecchio sistema partitico ed emergere di una competizione bipolare,rinnovo della classe politica e alternanza di governo.

  22. In questo contesto calano le iniziative referendarie, • La Corte è divisa:in tre sentenze su dieci si ha una discrepanza tra giudice relatore e giudice redattore, • La dissociazione si condensa nei referendum elettorali.

  23. L'esordio si ha sulle regole per eleggere la componente togata del Csm, • Due motivazioni:mancanza di “consapevolezza del voto” e “l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla Costituzione”, • Sembra così preclusa qualsiasi iniziativa su camera e senato.

  24. Tre richieste di referendum elettorali nel 1991, • Di queste tre solo una supera il vaglio del collegio, • Entrambe contrastano con i principi di chiarezza,univocità ed omogeneità, • La sola iniziativa superstite non può essere considerata filogovernativa e scongiura una possibile transizione al maggioritario.

  25. 1993:scenario politico ben diverso, • Referendum sulla preferenza unica, • La Corte accoglie le iniziative in senso maggioritario bocciate due anni prima(s. 32 e s. 33) • Altro blocco nel 1995:La Corte dichiara inammissibili due proposte destinate a manomettere quelle riforme.

  26. Stessa sorte tocca ad altri due quesiti nel 1997 che ripropongono il medesimo obiettivo(espandere il principio maggioritario), • I fautori del maggioritario assoluto riescono a superare il giudizio di ammissibilità alla fine degli anni Novanta(s. 13/1999),anche grazie al cambiamento della sua formulazione, • A sconfiggere il comitato promotore saranno però le urne(stesso risultato anche nel 2000).

  27. Particolarmente sofferte sembrano le tre sentenze del gennaio 2008,per due delle quali si ha un passaggio fra giudice relatore e giudice redattore, • Presa di mira la riforma voluta dal governo Berlusconi tre anni prima, • Tutti i quesiti hanno il via libera.

  28. Alcuni caratteri ricorrenti: • decisioni del '95 e '97,entrambe di inammissibilità,tratto antimaggioritario; • I verdetti positivi,in numero maggiore,hanno uno sfondo divero:in primo luogo la transizione promessa ma fallita,in secondo luogo la transizione perpetua.

  29. La politica penale: il giusto processo Nonostante il settore della procedura penale possa sembrare politicamente “freddo”, le vicende che portano alla riforma costituzionale del “giusto processo” (fine anni ‘90) permettono di studiare le condizioni che favoriscono o meno l’intervento della Corte Costituzionale, dilatando o comprimendo l’autonomia degli altri attori politici.

  30. Perché è importante la politica penale? • Attivismo della Corte Costituzionale protratto antagonismo nei confronti del parlamento • Utilità del processo penale nel sondare lo stato dei rapporti tra Corte e magistratura ordinaria

  31. Le nuove regole e il retaggio della tradizione 1989archiviato il Codice Rocco, di matrice inquisitoria, entra in vigore il Codice Vassalli, di impianto accusatorioe con principi di estrazione anglosassone. Questo porta innumerevoli ricorsi al giudice delle leggi. • Codice Rocco prevale l’interesse collettivo alla repressione dei reati • Codice Vassallitutela dei diritti individuali, soprattutto degli indagati. Scompare il giudice istruttore e tutte le competenze relative alle indagini si concentrano nelle mani del PM

  32. Codice Vassalli (1989) • Poteri del PM rafforzati, con un limite riguardante l’ assunzione delle proveun tempo acquisite dal magistrato in maniera unilaterale e prodotte in giudizio, devono ora essere formate davanti al giudice in contraddittorio con la difesa • Fase preliminare (indagini) separata dal processo in senso stretto

  33. Codice Vassalli: il problema Non convive con un lascito culturale ben radicato nella giurisprudenza della Corte, ossia l’idea che il PM non sia un’autentica parte in giudizio ma un organo imparziale, che opera nell’interesse e nel rispetto della legge • Non apprezzato dalla magistratura, che lo ritiene troppo garantista

  34. La contesa col Parlamento • 1992: tre sentenze di incostituzionalità che colpiscono altrettanti articoli del codice, le quali: • insistono sull’esigenza di meglio bilanciare tra loro due finalità: la difesa sociale contro crimine e la tutela dei diritti. • recuperano tratti tipici dell’aspetto inquisitorio, determinando una contaminazione tra fase preliminare e dibattimento. • Collegate dal “principio di ricerca della verità” e da quello di “non dispersione degli elementi di prova”

  35. La Corte con queste sentenze sostituisce le proprie preferenze a quelle espresse dal Parlamento Viene anteposto l’interesse collettivo al perseguimento dei reati alla tutela dei diritti, alterando la simmetria tra difesa e accusa pubblica, a vantaggio della seconda

  36. 1998: l’urto frontale col Parlamento • La Corte risponde a ben 10 ordinanze di rinvio e pone mano nuovamente alle regole di procedura con una sentenza additiva, la s. 361, che colpisce una riforma del codice che in pratica ripristinava una norma già dichiarata incostituzionale In questo modo la Corte si incunea nei tentennamenti del legislatore

  37. L’attivismo della Corte: i motivi • L’ondata di censure del 1992 arriva in uno dei momenti più difficili della storia recente del nostro paese • Rapido deteriorarsi del quadro politicoruolo di supplenza degli organismi di garanzia VULNERABILITA’ DEL SISTEMA POLITICO

  38. L’attivismo della Corte: conseguenze • Riduce il rischio di una defezione del legislatorepochi motivi per temere una contromossa politica • Ma perché la Corte conferma in seguito i propri precedenti e si oppone di nuovo alle assemblee con una tecnica manipolativa che la espone ad una loro risposta ostile? E’ probabile che la Corte non colga appieno l’evoluzione in atto, o ne sottovaluti la portata: • La contesa col parlamento ha fonte culturale • Potrebbe aver ritenuto non opportuno recedere da posizioni sin lì tenute ferme, pena l’immagine della Corte • Potrebbe non aver voluto compromettere i tanti processi il cui esito sarebbe dipeso dal mutamento delle regole in gioco

  39. L’epilogo: “SIMUL STABUNT, SIMUL CADENT” • L’incidente del 1998 sembra da imputarsi anche a meccanismi di apprendimento ancora da perfezionare • Ritrovata deferenza nei confronti del parlamentodovuta: • Alla revisione costituzionale che introduce nell’art. 111 i principi del giusto processo(l. cost. 2/1999) capovolgimento di rotta delle decisioni della Corte • Consolidamento in senso maggioritario (2001-2006)

  40. Cos’è il giusto processo? Art. 111 Cost. • La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. • Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. • Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. http://www.camera.it/parlam/leggi/99002lc.htm (legge costituzionale 2/1999, dal sito del Parlamento)

  41. Conclusioni • I ricorsi in tema di processo continuano anche negli anni seguentiparte della magistratura non si è ancora abituata alle finalità del rito accusatorio e ai limiti al potere dell’accusa che ne derivano • Il giudice comune continua a cercare nel giudice costituzionale un punto di riferimento e un sostegno che in questo settore sono venuti a mancare

  42. Perché viene a mancare il sostegno della Corte? Il protagonismo iniziale della Corte non ne configura un ruolo antimaggioritario, ma: • Forze politiche cui si oppone (Pentapartito) in affanno • Magistratura in ascesa sceglie quest’ultima RIFORMA COSTITUZIONALE DEL GIUSTO PROCESSO è scontato l’arretramento della Corte, a fronte di una reazione decisa della classe politica

  43. Attivismo e Moderazione

  44. Qualche osservazione generale sul ruolo della Corte, • Traiettoria seguita:flessione complessiva di pronunce sfavorevoli al parlamento, • Una tendenza alla stabilità con maggioranze meglio delineate ha riflessi apprezzabili sul comportamento del giudice decisionale del giudice, • Quando il sistema si rafforza la giustizia costituzionale tende a fare un passo indietro.

  45. Anche l'andamento dei giudizi di ammissibilità accredita questa relazione, • Ipotesti per cui sia la dèfaillance sistemica ad aprire spazi alla giustizia costituzionale, • Non si discosta molto da questo stesso orientamento anche la vicenda del giusto processo.

  46. Orientamento in parte diverso sembra però emergere nel contenzioso legislativo tra stato e regioni, • Nei conflitti tra centro e periferica sono pochi gli attori istituzionali in causa e tra questi figura sempre il governo, • Rischio della corte:sindrome del gioco “due contro uno”, • La giudiziarizzazione dell'arena “federale” può meglio bilanciare gli interessi in campo.

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