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Il Codice della Strada riformato: Legge 120/2010 Aspetti tossicologici: criticità

Il Codice della Strada riformato: Legge 120/2010 Aspetti tossicologici: criticità Prof. Mario Giusiani ORDINARIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE UNIVERSITA ’ DI PISA. PRINCIPALE EXCURSUS LEGISLATIVO DEL CODICE DELLA STRADA

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Il Codice della Strada riformato: Legge 120/2010 Aspetti tossicologici: criticità

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  1. Il Codice della Strada riformato: Legge 120/2010 Aspetti tossicologici: criticità Prof. Mario Giusiani ORDINARIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE UNIVERSITA’ DI PISA

  2. PRINCIPALE EXCURSUS LEGISLATIVO DEL CODICE DELLA STRADA 1959 Testo Unico contenente norme sulla disciplina della circolazione con cenni alla sicurezza stradale. 1977: Progetto di Codice della Strada. All’art.170 si parla di “guida sotto l’influenza dell’alcool” e viene proposto un limite di tasso alcolico (misurato attraverso l’aria espirata: metodo del palloncino) corrispondente a 0,8 grammi/litro di sangue. 18.3.1988 legge n.111: norme sulla patente di guida comunitaria con cenni sulla prevenzione in tema di sicurezza stradale. All’art. 17: divieto di “guida in stato di ebbrezza”10.8.1988 D.M. che stabilisce il tasso per configurare lo stato di ebbrezza in 80 mg/100ml di sangue25.5.1990: regolamento di attuazione che ribadisce il precedente tasso, riproponendolo però in 0,8 grammi/litro di sangue misurato attraverso il valore della concentrazione nell’aria espirata.

  3. 30.4.1992: D.L n. 285Nuovo Codice della Strada che prevede all’art 186 la guida sotto l’influenza dell’alcool e all’art 187 la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.16.12.1992: DPR n. 495Regolamento di attuazione. D.L.n. 360 del 1993(alcune modifiche ad articoli del Nuovo Codice della Strada)L. n. 85 del 22.3.2001(delega al Governo per la revisione del Nuovo Codice della strada)L. n.125 del 30.3.2001(legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati)D.L. n. 9 del 15.1.2002(disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada dove viene portato il valore di tasso alcolemico da 0,8 g/l a 0,5 g/l)D. L 27/6/2003 N.151convertito nella Legge n. 214 del 1/8/2003 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada con la introduzione di tre fasce di punibilità: tra 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 a 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l)

  4. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 119, ART. 186) legge 120/2010 Articolo 119: Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. Articolo 186: Guida sotto l’influenza dell’alcool. Articolo 186-bis: Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.

  5. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 119) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. Omissis Comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida …omissis… l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, … omissis. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. ….. omissis. Le relative spese sono a carico del richiedente.

  6. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186) Guida sotto l’influenza dell’alcool. Comma 1.È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. Comma 2.Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a)con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b)con l’ammendada euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

  7. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186) Guida sotto l’influenza dell’alcool. c)con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

  8. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186) Guida sotto l’influenza dell’alcool. Comma 2-bis.Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidentestradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

  9. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186) Guida sotto l’influenza dell’alcool. Omissis Comma 4.Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante all’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

  10. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186) Guida sotto l’influenza dell’alcool. Comma 5.Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

  11. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186 bis) Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. Omissis Comma 2.I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

  12. NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART. 186 bis) Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. Omissis Comma 7.Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

  13. DEPENALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DI “EBBREZZA” NELLA FASCIA DI VALORE CORRISPONDENTE AL TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8 (g/l)

  14. Si configura invece il reato e il conducente è considerato quindi passibile di sanzione penale per valori corrispondenti a tassi alcolemici superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 grammi/litro ovvero, con inasprimento ulteriore delle pene per valori corrispondenti a tassi alcolemici superiori a 1,5 grammi/litro.

  15. Inasprite ulteriormente le pene in caso di incidente stradale, nonché le sanzioni amministrative accessorie riguardanti sospensione / revoca della patente di guida. Possibilità di sostituire le pene con “lavoro di pubblica utilità”

  16. LA PIÙ IMPORTANTE INNOVAZIONE art. 186 bis guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose (sono indicate le varie categorie)

  17. Per tutti costoro il divieto di guidare sotto l’influenza dell’alcol è assoluto cioè il valore non può essere corrispondente ad un tasso alcolemico, recita la norma, superiore a 0 (zero)

  18. Gli accertamenti La polizia stradale può sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi anche attraverso strumentazione portatile o altri tests, purché “non invasivi”

  19. In caso di incidente o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol, gli organi di polizia stradale hanno facoltà di sottoporre il conducente all’accertamento esclusivamente tramite strumenti e procedure determinati dal regolamento (etilometro omologato)

  20. L’etilometro Esistono fondamentalmente due metodi per valutare l’assorbimento di alcol nell’organismo: -l’alcolemia – serve a misurare la concentrazione di alcol nel sangue in milligrammi presenti in 100 ml. di sangue; -tecniche spirometriche – utili in caso di urgenze basate sulla proporzione costante che esiste tra la concentrazione di alcol presente nel respiro e quella ematica in rapporto di 2300 a 1. Per determinare il tasso alcolico è sufficiente moltiplicare la quantità di alcol nel respiro per 2300. Si tratta quindi di tecniche non invasive che vanno dalle variazioni di colore del fiato immesso all’interno di un palloncino attraverso un reagente chimico, all’uso di apparecchi elettronici (etilometro). L’etilometro è dunque un apparecchio che non misura direttamente la concentrazione dell’alcol nel sangue, ma attraverso la correlazione esistente tra la quantità di alcol rilevata nell’area alveolare espirata dal soggetto e la concentrazione alcolica contemporaneamente presente nel sangue attraverso un parametro al quale è stato assegnato il valore costante 2300. L’alcol contenuto nel respiro è quello non metabolizzato ed in fase di eliminazione attraverso i polmoni. L’apparecchio appartiene alla classe degli analizzatori a raggi infrarossi ed utilizza i principi della spettrofotometria. In condizioni ottimali di temperatura e pressione, l’aria immessa nell’apparecchiatura viene attraversata da raggi infrarossi, assorbendone una quantità proporzionale alla quantità di alcol introdotta. Una fotocellula ha lo scopo di rilevare la decadenza di energia. Per effettuare il test sul soggetto in modo corretto senza che elementi esterni possano pregiudicarne la precisione, è bene seguire alcune regole di seguito elencate. ·Atteso che la presenza nel cavo orale può interferire sulla misurazione, è bene effettuare l’esame non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall’ultima ingestione di alcol, ovvero di spray orali a base alcolica, medicinali contenenti alcol, ed infine anche quando la persona ha vomitato o eruttato. ·Anche il fumo influenza il risultato della misurazione, pertanto anche in questo caso attendere almeno 5 minuti dall’ultima sigaretta. ·Evitare che il soggetto respiri in maniera irregolare e concitata poco prima o durante il test. Una inspirazione ed espirazione profonda e ripetuta dà origine a iperventilazione, che potrebbe causare una momentanea riduzione della concentrazione di alcol nell’aria espirata. In tal caso invitare il soggetto a respirare normalmente per almeno due minuti, prima di sottoporlo al test. ·Evitare la presenza di vapori di alcol e fumo in vicinanza dell’etilometro. MISURA DELL’ALCOLEMIA CON ETILOMETRO

  21. L’ETILOMETRO Lo strumento si basa sul dato della concentrazione di alcool nell’aria espirataopportunamente convertito, teoricamente, nel corrispondente valore nel sangue

  22. Perchè in teoria? perchè questa “corrispondenza” varia nell’organismo in un range molto ampio (da circa 2000 a 2900 volte fino a 1200 per particolari patologie) e pertanto - essendo l’etilometro tarato a 2300 - il risultato della conversione matematica non può mai corrispondere al valore nel sangue

  23. NECESSITA’ DI CURE MEDICHE Per il conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto alle cure mediche, e solo in questi casi, si parla invece di accertamento del tasso alcolemico(quindi direttamente sul sangue) con la facoltà da parte degli organi di polizia stradale di richiedere detto accertamento e di farsene rilasciare certificazione

  24. Il rifiuto agli accertamenti Dopo una breve fase di depenalizzazione, è noto che oggi il rifiuto è ritornato ad essere condotta sottoposta alle disposizioni penali e per di più con il massimo delle sanzioni previste

  25. Primo punto critico (ma solo apparentemente Insormontabile) è il punto che riguarda la “matrice biologica” su cui eseguire l’accertamento.

  26. La “matrice biologica” utile per stabilire attraverso accertamenti analitico-tossicologici una possibile correlazione con lo stato comportamentale di un individuo per uso di alcol è inequivocabilmente il sangue

  27. Ogni altra matrice biologica conferisce carattere indiretto alla misura e reca in sé, per definizione, oscillazioni tipiche della biologia e della variabilità individuale, che poco si sposano, nel diritto, alla tassatività di un limite (e nella fattispecie a differenti limiti) che per legge devono essere rispettati come tali.

  28. Criticità quindi per l’impiego dell’etilometro che misura la concentrazione di alcol nell’aria espirata, trasformandone poi il valore nel “corrispondente dato ematico” ma - come noto - solo in teoria

  29. Quindi ciò che misura l’etilometro “non corrisponde”ma“è solo simile” al valore che la norma impone come tassativo, e che, nella prevista gradualità (0,0 - 0,5 -0,8 -1,5 g/l) prevede una diversificazione delle sanzioni sia nell’ambito penale che in quello amministrativo.

  30. INOLTRE Il tasso alcolemico di cui al comma 5 deve essere determinato come dice la parola stessa, nel SANGUE INTERO e quindi NON nel siero. I valori nel siero possono essere anche del 20% SUPERIORI al valore che si otterrebbe eseguendo la determinazione nel sangue

  31. I Lab delle Strutture sanitarie nazionali, come la maggioranza dei laboratori privati eseguono, di “routine”, determinazioni dell’alcol nel siero, in buona e accettabile compatibilità con una finalità clinico- terapeutica ma in assoluta incompatibilità con la tassatività del limite numerico previsto dalla norma che deve quindi essere accertato rigorosamente nel sangue

  32. Si riassume in ciò, ove vi fosse bisogno di sottolinearlo, la fondamentale differenza tra accertamenti a finalità clinico terapeutica e accertamenti a finalità tossicologico-forense medico-legale

  33. METODO DI ANALISI IMMUNOCHIMICA Il metodo di analisi utilizzato normalmente nei laboratori di analisi chimico cliniche ospedalieri è un metodo enzimatico in cui si rileva la presenza di alcool etilico non direttamente come avviene con i metodi cromatografici ma mediante l’aumento dell’assorbanza ad una particolare lunghezza d’onda dopo reazione enzimatica. Tali metodi pur ampiamente utilizzati per indagini chimico cliniche non sono soddisfacenti a livello medico legale, in quanto in questo ambito il metodo di riferimento per la determinazione dell’alcool etilico è esclusivamente quello gas-cromatografico in quanto consente di isolare ed identificare con certezza la presenza di alcool etilico e quindi di eseguirne il relativo dosaggio. Infatti i metodi enzimatici possono presentare “falsi positivi” dovuti a svariate sostanze interferenti, sia di natura esogena che endogena, da qui la non validità medico-legale.

  34. LINEE GUIDA GTFI (Gruppo Tossicologi Forensi Italiani) Il prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia deve necessariamente tenere in considerazione le seguenti criticità: potenziale contaminazione dovuta all'uso disinfettanti cutanei contenenti alcol etilico; possibili fenomeni degradativi che possano favorire la neoformazione di alcol etilico; manipolazioni del campione (es. sierazione, centrifugazione) tali da alterarne le caratteristiche originarie; possibile evaporazione dell'alcol dal campione dopo il prelievo. Per tali ragioni il prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia richiede obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  35. effettuare un prelievo di sangue dedicato alla determinazione dell'alcolemia; disinfettare l’area di prelievo con un disinfettante non alcolico; • aggiungere sodio fluoruro, o analogo preservante, al campione di sangue (in ragione di 100 mg NaF2 per 10ml di sangue); • evitare la centrifugazione o sierazione del campione. E' da rilevare, a tale proposito, che la determinazione dell'alcol etilico sui derivati del sangue (plasma, siero) può produrre una sovrastima rispetto alla determinazione su sangue intero;

  36. utilizzare il più possibile il volume utile del contenitore del campione (eventualmente cambiare contenitore in rapporto al volume di sangue prelevato) onde evitare fenomeni di evaporazione; • procedere immediatamente alla conservazione del campione e del controcampione alla temperatura di -18/- 22°C a meno di analisi del campione eseguita entro 4 h dal prelievo, nel qual caso è sufficiente la conservazione, appena possibile, a +4/+6°C. • L’esame immunochimico, effettuato immediatamente, deve essere considerato solo come screening ed in caso di positività deve essere eseguita analisi di conferma con metodo cromatografico e valutata la reale alcolemia

  37. SI RICORDA che il metodo ufficiale riconosciuto dalla Associazione scientifica GTFI per l’alcolemia ai fini giuridici, come appunto nell’applicazione del CdS, è solo il dosaggio nel sangue con METODO GAS-CROMATOGRAFICO ALLO SPAZIO DI TESTA (Linee guida ufficiali GTFI)

  38. Valore ZERO (0,0 grammi/litro) la imprecisione e mancanza di accuratezza del dato fornito dall’etilometro, o da un dosaggio su siero o comunque non prodotto correttamente, si accentua se il “target” è ZERO

  39. Inoltre, come è noto esiste, anche se minima, una produzione endogena di alcol etilico pertanto, a maggior ragione non si può scrivere in una norma ciò che non esiste sarebbe stato corretto scrivere “valore negativo” (con indicazione dei limiti di rilevabilità del metodo)

  40. Interrogativo in punto di diritto: da come recita il comma 5 il valore di alcol nel sangue, pur accertato dai sanitari (necessità di cura) per uso clinico, sembra possa essere utilizzato per fini forensi con conseguente eventuale incriminazione del soggetto

  41. . . . Trattandosi di possibile incriminazione, devono essere validi ed inderogabili i diritti dell’indagato, quale il diritto alla difesa e quant’altro di garanzia il nostro ordinamento consenta.

  42. Ma soprattutto, si ripete, il dato dell’accertamento deve essere il più possibile vicino al vero

  43. Criticità molto importante riguarda la validità di una condanna ex art. 186 CdS sulla base del cosiddetto accertamento “sintomatico” quando rilevato ad opera degli Agenti di Polizia Stradale o equiparati che di fatto lo eseguono, riempiendo apposito modulario da loro stessi redatto

  44. RICORDIAMOCI CHE la rilevazione ed interpretazione di una sintomatologia è atto di esclusiva competenza clinica auspicabilmente specialistica e non può essere delegata - così superficialmente – ad agenti di polizia stradale

  45. In giurisprudenza purtroppo è stato attribuito valore di prova anche senza ulteriori esami agli accertamenti sintomatici rilevati dalla Polizia Stradale che invece dovrebbero assumere solo valore indicativo (al fine di sottoporre il soggetto ad ulteriori accertamenti il cui risultato possa essere legittimamente utilizzabile come prova)

  46. Una nota pronuncia della Suprema Corte (2008), infatti, è fondata sulla responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato art.186 CdS sulla base delle deposizioni degli organi di polizia stradale verbalizzanti che evidenziarono la presenza in capo al soggetto fermato dei cosiddetti indici sintomatici dell’ebbrezza alcolica.

  47. Cassazione Penale (n. 8805/09 IV Sez) anche in questo pronunciamento si rimanda alla questione dell’accertamento sintomatico attuato dagli agenti di Polizia Stradale come atto probatorio a tutti gli effetti

  48. CONCENTRAZIONI EMATICHE ED EFFETTI GENERALI DELL’ALCOL Alcolemia <0,4 g/l - SOBRIETA’: nessun sintomo evidente, contenuto aumento della loquacità. Alcolemia 0,4 – 0,9 g/l - DA SOBRIETA’ AD EBBREZZA: il soggetto può ancora apparire sobrio o mostrare uno stato di ebbrezza: euforia, loquactà, sensazione di nenessere, diminuzione di freni inibitori,leggera difficoltà a compiere movimenti complessi e articolati, vertigeni, diminuzione dell’accuratezza visiva, della coordinazione senzoria-motoria e della capacvità di giudizio. Alcolemia 0,9 – 1,2 g/l - ECCITAZIONE: instabilità emotiva, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti, riduzione dell’equilibrio, diminuita percezione sensoria, possibile nausea, aumento del tempo di reazione (oltre il secondo) agli stimoli uditivi e visivi. Alcolemia 1,2 – 1,9 g/l - FRASTORNAMENTO: andatura rigida e a volte barcollante, percezione sensoria molto ridotta, forte disinibizione, incapacità di valutare la profondità di campo, mancata diminuzione del senso di coordinamento motorio, tremore alle mani.

  49. CONCENTRAZIONI EMATICHE ED EFFETTI GENERALI DELL’ALCOL Alcolemia 1,9 – 2,5 g/l - STATO CONFUSIONALE: letargico od ostile ed aggressivo: condizioni di ubriachezza completa, nausea, confusione mentale, pronuncia impastata, riduzioni delle percezioni sensoriali, sonnolenza, difficoltà di movimento e coordinazione. Alcolemia 2,5 – 3,5 g/l - INTONTIMENTO: intossicazione generale, nausea, vomito, visione doppia degli oggetti, apatia, amnesia, mancanza di reazione agli stimoli, incapacità di stare in piedi e di camminare, sonnolenza, incontinenza urinaria, stupore e possibile perdita di coscienza. Alcolemia 3,5 – 4,5 g/l – PROBABILE COMA: coma etilico con perdita di coscienza, riflessi inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, respirazione difficoltosa, possibile decesso per arresto respiratorio. Alcolemia > 4,5 – 5 g/l – PROBABILE MORTE: decesso per paralisi dei centri respiratori

  50. Glasgow Coma Scale Eye Opening Response (apertura degli occhi) 1 - nessuna apertura degli occhi 2 - apertura degli occhi in risposta a stimoli dolorosi 3 - apertura degli occhi in risposta a stimoli verbali 4 - apertura degli occhi spontanea Verbal response (risposta verbale) 1 - nessuna risposta verbale, nessun suono (o paziente intubato) 2 - suoni incomprensibili 3 - parla e pronuncia parole, ma incoerenti 4 - confusione, frasi sconnesse 5 - risposta orientata e appropriata Motor response (risposta motoria) 1 - nessun movimento 2 - estensione al dolore (si irrigidisce: risposta decerebrata) 3 - flessione al dolore (lenta, distonica: risposta decorticata) 4 - retrazione dal dolore (si ritrae rapidamente se viene applicato uno stimolo doloroso) 5 - localizzazione del dolore (cerca lo stimolo doloroso) 6 - in grado di obbedire ai comandi Miglior punteggio = 15Peggior punteggio = 3 Valori tra 15 e 12 = paziente normale valori tra 12 e 8 = includere tra i traumi maggiori valori < 8 = intubare e ventilare

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