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Evoluzione del Sistema Pensioni Cenni storici. Evoluzione del Sistema Pensioni Cenni storici. Evoluzione del sistema pensioni Legge 30 aprile 1969 n. 153. Tessera Assicurativa (lato esterno). Tessera Assicurativa (lato interno). Marche mensili e settimanali.
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La formula retributiva prende a base due parametri: • Anzianità contributiva: numero dei contributi versati o accreditati che si esprime correntemente in settimane per maxnum. 2080 • Retribuzione pensionabile: in base al disposto dell’art.11 L. 30 aprile 1969, n.153 venne garantito a partire dal 1 maggio 1969 dal 65% al 74% della retribuzione pensionabile - sempre con 40 anni di contribuzione– e, a partire dal 1 gennaio 1976, l’80% della retribuzione pensionabile.Ciò significa che ad ogni anno di contribuzione corrisponde il 2% della retribuzione pensionabile.
Evoluzione del sistema pensioniLegge 29 maggio 1982 n. 297 • Art 3 Modifica ancora una volta il periodo da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che venne individuato nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Veniva perciò abbandonato il criterio della scelta dei gruppi più favorevoli
Evoluzione del sistema pensioniLegge 11 novembre 1983 n. 638
Interventi successivi sulla Normativa sul Trattamento Minimo di pensione
Evoluzione del sistema pensioniLegge 12 giugno 1984 n.222 Cambio criterio di valutazione medico-legale del riconoscimento stato di invalidità non più nella ridotta capacità di guadagno (art.10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636) bensì ridotta capacità di lavoro prevedendo due diversi eventi che danno luogo a due prestazioni diverse.
Evoluzione del sistema pensioniLegge 12 giugno 1984 n.222 Art.9: regola dettagliatamente il procedimento di revisione del giudizio medico-legale che può sfociare nella revoca del trattamento in atto Art. 1 Assegno Ordinario di Invalidità Durata Triennale Trasformazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età Cassazione Sez. U. n.8433/2004: riconosce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia o anzianità (ovviamente quando si perfezionino i requisiti). Pensione Inabilità: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa Art. 2
Evoluzione del sistema pensioniLegge n. 140/85 • art 1 e successive modifiche ed integrazioni con T.U./88 e art. 69, cc. 3 e 4, L. n. 388/2000 ha approvato consistenti miglioramenti in materia a decorrere dal 1.1.2001: • Trattamento elevato a € 25,82 per ultra 60 anni • Trattamento elevato a € 82,63 per ultra 65 anni • Trattamento elevato a € 92,96 per ultra 75 anni Art.38, cc.1/6, L. n. 448/2001: dal 1 gennaio 2002 la maggiorazione sociale è aumentata fino a garantire l’importo della pensione ad € 516,46
Evoluzione del sistema pensioniLegge n. 140/85 Artt. 3 e 4: Maggiorazione sulle pensioni minime dei lavoratori dipendenti costituite con almeno 781 settimane di contribuzione, di cui all’art. 14-quater della L. n.33/80 con decorrenza 1 luglio 1980.
Evoluzione del sistema pensioniLegge 8 agosto 1990, n. 233 Il sistema di calcolo delle pensioni nella gestione autonoma ART/COM diventò identico a quello vigente per il settore del lavoro dipendente. Il calcolo della quota della pensione prevedeva sia una quota fissa, in base al minimale reddituale previsto dalla legge, e sia una quota a % sul reddito dichiarato. COLTIVATORI DIRETTI sono stati inseriti in quattro fasce convenzionali di reddito in corrispondenza del reddito agrario dei terreni. Imprese Agricole: inclusione nelle fasce di reddito in relazione alle dimensioni aziendali e distintamente per singole specie animali.
Esposizione all’AmiantoLegge 257/92 • Art. 13 cc. 7 e 8, successive modif. integraz. con Legge 271/93 ed ulteriori innovazioni introdotte all’art. 47 della Legge n. 326/2003. Per i lavoratori esposti all’amianto, per un periodo superiore a dieci anni, tale periodo è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5, rimasto in vigore fino al 2 ottobre 2003 con entrata in vigore della L. 326/2003 – art. 47. Il citato art. 47 ha ridotto la maggiorazione al 25% ai soli fini (per la determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime) della misura e non del calcolo per il diritto
Evoluzione del sistema pensioniD. Lgs. n. 503/92 RICERCA DEL REDDITO PENSIONABILE (NEL RETRIBUTIVO)
REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI 20 ANNI DI CONTRIBUTI
Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Pro quota contributivo A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Abolizione Finestre Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione • Coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 • Le donne, con anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni ed un’età di almeno 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome) che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo • I lavoratori in mobilità breve (artt.4 e 24 L.n.223/1991) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011, che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità – art.7, comma 2, L.223/91
Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione • I lavoratori collocati in mobilità lunga (art.7, commi 6 e 7, L.223/91), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011 • I lavoratori che prima del 4/12/2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione • I lavoratori che al 4/12/2011 avevano/abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio – art.72, comma 1, D.L. n.112/2008 • I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti)
Lavoratori ai quali non si applicano le nuove norme sui requisiti per la pensione Questi lavoratori potranno accedere al pensionamento sulla base delle precedenti regole, con modalità che saranno stabilite da un decreto Lavoro-Economia, che fisserà anche il numero massimo di beneficiari.
«Obbligo di tramandare ai posteri la via dell’Etica e della vera Humanitas»