320 likes | 556 Views
Dalla scuola della Costituzione alla scuola della valutazione. Marina Boscaino ProteoFareSapere Forlì, 8 maggio 2013. Alcuni passaggi fondamentali per la scuola della Costituzione. Dove poggia la valutazione? Ragioniamo sul quadro normativo. Art. 97.
E N D
Dalla scuola della Costituzione alla scuola della valutazione Marina Boscaino ProteoFareSapere Forlì, 8 maggio 2013
Alcuni passaggi fondamentali per la scuola della Costituzione
Art. 97. • I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. • Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. • Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Costituzione non prevede articoli relativi al tema della valutazione Nell’art. 97 si individua il buon andamento dell’ amministrazione
Capo IPrincipi • Articolo 1. (Principi generali dell'attività amministrativa) • 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario. Legge 241/90 Legge sul procedimento amministrativo Si individuano i criteri guida di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza nell’azione della Pubblica Amministrazione
L’insegnamento è da considerare attività amministrativa tecnica Pertanto deve essere sottoposto ad un controllo dei criteri di efficacia ed efficienza, coerenti con il principio dell’interesse generale
Punti di vista opposti La valutazione L’autovalutazione e la rendicontazione sociale Autonomia costituzionale vs autonomia scolastica (l. 59/97) depotenziare l'uso del testing, valutazione formativa, ridiscutere l’uso dei voti Valutazione processi, organizzazione, didattiche, contesti, per capire e intervenire, finalizzando ogni valutazione al miglioramento e allo sviluppo, non al giudizio e alla sanzione/premio; Depotenziare drasticamente il ruolo dell'Invalsi Uso ragionato e interno dei dati valutativi, non si possono "sbattere" in prima pagina, per creare competizione tra scuole; la cultura della valutazione richiede condivisione, lavoro di ricerca, formazione • La storia del sistema di valutazione italiano • La saga Invalsi • Il documento Checchi, Vittadini, Ichino (4 dicembre 2008) • Il regolamento sulla valutazione (8 marzo 2013)
Autonomia scolastica costituzionalevs autonomia scolastica Cosa dice la nostra Costituzione? Perché ha senso questa opposizione?
Scuola: istituzione dello Stato democratico • Non significa scuola governativa, ovvero orientata da uno specifico programma politico-culturale • L ’Italia è una Repubblica democratica – forma istituzionale generale, soggetto generale interprete e garante dei principi costituzionali • Stato della Repubblica deve quindi essere democratico: soluzione di continuità con Stato totalitario e anche con Stato liberale; deve valorizzare e promuovere la partecipazione; • Scuola statale, ma garante del pluralismo culturale e quindi organizzata in modo partecipato e democratico.
Articolo 33 • L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. • E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. • Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. • Articolo 34 • La scuola è aperta a tutti. • L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. • I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. • La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Autonomia scolastica secondo la Costituzione Autonomia della scuola della Costituzione, partecipativa e funzionale al sistema scolastico statale (a. nello Stato) La Repubblica istituisce scuole statali per garantire l’accesso all’istruzione e il diritto ad un insegnamento libero e cioè pluralista ed aperto al confronto culturale. Lo Stato democratico, è lo Stato delle autonomie, ma soprattutto la scuola della Costituzione è senza dubbio statale, ma vincolata al principio della libertà di insegnamento; Le scuole statali quindi non sono governative e cioè espressione dei valori culturali delle forze politiche al Governo del Paese; ma devono essere espressione della Repubblica e quindi scuole statali, ma governate attraverso la partecipazione democratica. Autonomia partecipativa (che realizza gli obiettivi del sistema unitario, efficaci ed egualitari) vs autonomia statutaria (che adatta i percorsi ad interessi particolari) L’interesse generale deve prevalere su quello particolare
Articolo 33 • L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento Che cos’è la libertà di insegnamento? La libertà di insegnamento nella scuola è anzitutto una libertà positiva, cioè di partecipazione al governo della scuola senza alcuna forma di condizionamento. Si esplica in due forme: libertà nella partecipazione negli organi collegiali e libertà professionale La decisione collettiva è la sintesi dell’espressione della libertà individuale di tutti. L’esercizio della funzione docente, fino a quando rimane tale e non diventerà totalmente “prestazione di lavoro subordinato”, rientra nell’autonomia professionale del docente e come tale è garantita
Il sistema di valutazione italiano Passi coerenti contro il dettato costituzionale
Da dove nasce Invalsi Dpr 275/99 Legge 53/2003 Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione) 1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri diretti b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto; Decreto legislativo 286/04 n. 53”Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003 • Art. 10Verifiche e modelli di certificazione • 1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59. • 2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici. • 3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Cosa fa Invalsi? Effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’Offerta Formativa delle istituzioni di istruzione e di quelle di istruzione e formazione professionale; gestisce il Snv Studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica, con riferimento al contesto sociale e alle tipologie dell’OF Effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole Predispone annualmente i testi della prova scritta per gli studenti dell’Esame di Stato del III anno della secondaria I grado Predispone modelli per III prova Esame di Stato sec. II grado Valuta i livelli di apprendimento degli studenti che concludono i percorsi di secondaria di II grado, utilizzando le prove scritte secondo criteri di comparabilità internazionale Fornisce supporto e assistenza tecnica all’amministrazione scolastica, a Regioni, enti territoriali e singoli istituzioni scolastiche per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione Svolge attività di ricerca su mandato di enti pubblici e privati Assicura la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo Svolge attività di formazione per il personale docente e dirigente connessa a processi di valutazione e autovalutazione Formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei ds e realizza il monitoraggio su sviluppo ed esisti SVN
Direttiva 74 del 15 settembre 2008 Il Miur affida all’Invalsi il compito di una ricerca valutativa triennale, a partire dalle priorità strategiche individuate e sulle basi delle quali programma le proprie attività
Dpr 122/2009 La valutazione ha per oggetti il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico La valutazione ha essenzialmente una funzione di valorizzazione delle esperienze formative e dell’apprendimento di ogni allievo. Concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso individuazione e carenze di ciascuno, ai percorsi di autovalutazione degli studenti, al miglioramento dei livelli, al successo formativo Verifiche coerenti con scelte educative, risultati di apprendimento, esiti formativi in termini di comportamento definiti dai collegi e assunti come vincolanti per i docenti in seguito ad approvazione POF In realtà nessuna novità rispetto al tristemente noto Dm 137/08 (decreto Gelmini)
Come nasce l’”obbligatorietà” Invalsi Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari” LEGGE 4 aprile 2012 , n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Art 51, comma 2 Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. • Art. 1, comma 5 • All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.
La nota del 2010 Nota 30/12/10 Giovanni Biondi USP Torino circolare 151/11 Riporta il parere dell’avvocato dello Stato Laura Paolucci La competenza dell’INVALSI a distribuire agli studenti test per la verifica delle loro conoscenze e abilità è definita per legge (legge n. 53/2003 e D.Lvo n. 286/2004) mentre non esiste norma che attribuisca questa competenza e neppure un ruolo decisionale in materia né alle istituzioni scolastiche, né agli organi amministrativi (organi collegiali e dirigente scolastico). l’Invalsi, potrebbe escludere completamente le istituzioni scolastiche nella somministrazione delle prove, decidendo di svolgerle in sedi diverse dagli edifici scolastici.. Qualsiasi decisione assunta dalle scuole, o dagli organi amministrativi di esse (i collegi) rispetto alla materia “Prove Invalsi” risulterebbe inficiata da incompetenza, dal momento che la legge non affida ad essi tale materia, come fa esplicitamente (vedi sopra) nell’attribuirla all’Invalsi. • Con la direttiva del Ministro n.67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2010, registro 15, foglio 253, sono stati perciò individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui l’INVALSI è impegnato a tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2010-2011. Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e della classe seconda della scuola secondaria superiore. Si precisa che, in questo primo anno di estensione alla scuola secondaria superiore, tale valutazione non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per adulti. Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo. La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Ancora sul decreto semplificazione Decreto legge 5/2012 Corrado Mauceri “Si tratta di una disposizione formulata in modo ambiguo, ma che certamente non afferma l’obbligatorietà dei docenti a svolgere tale specifica attività a prescindere dalle delibere dei Collegi, né, tanto meno, l’obbligo dei collegi dei docenti di deliberarle. Poiché l’anno scorso era stato a lungo dibattuto proprio di obbligatorietà e la questione si è riproposta anche quest’ anno, se il legislatore avesse voluto stabilire l’obbligatorietà delle prove INVALSI, avrebbe potuto affermarla esplicitamente. Il legislatore si è invece limitato a qualificare dette prove come attività ordinaria di istituto; si tratta in sostanza di una norma attributiva di una competenza alle istituzioni scolastiche; il problema dell'obbligatorietà della partecipazione dei docenti a dette prove non è quindi risolto da tale disposizione”. • Art 51, comma 2 Potenziamento del sistema nazionale di valutazione • 2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Le “sperimentazioni” Valorizza VSQ Vales Sistemi di “misurazione della performance” del pesonale doocnte (Dlgsl 150/09)
Valorizza 2010-11 Scuole secondarie di II grado di Napoli e Torino (prevede di individuare quelli che si “distinguono per le capacità e le professionalità dimostrate”). Dirigente, due docenti del collegio e, come osservatore, il presidente del Consiglio di Istituto (un genitore) i valutatori. Il curriculum e un misterioso “documento di valutazione”, nonché l’indice di gradimento del docente presso studenti e genitori, costituiranno gli elementi di giudizio La sperimentazione sarà pagata con parte del 30% dei risparmi ottenuti grazie alla “razionalizzazione” delle spesa, al netto delle risorse destinate al recupero degli scatti biennali (questa la buona notizia).
Vsq 2010-11Valorizzazione per lo sviluppo della qualità nelle scuole Valutazione degli istituti Istituti comprensivi e scuole sec. I grado di Siracusa, Arezzo, Pavia e Mantova risultati dei test Invalsi e una serie di indicatori (tassi di abbandono, rapporto scuola-famiglia, scuola-territorio, virtuosità nella gestione delle risorse). Valutatori: un ispettore ministeriale e due esperti indipendenti (perché, ci sono quelli dipendenti?). Le relazioni finali consentiranno la compilazione di una graduatoria. Alle scuole migliori premi fino a 70mila euro.
Vales 2012-13 300 secondarie I e II grado Durata triennale Valutazione organica del sistema Analisi valutativa:– rilevazione degli apprendimenti attraverso prove standard, con calcolo del valore aggiunto contestualizzato da parte di Invalsi;– raccolta dei dati strutturali della singola scuola presenti nel Sistema informativo del Miur, integrati dagli stessi istituti secondo modalità simili all’iniziativa “Scuola in Chiaro”;– analisi valutativa del contesto scolastico e dell’azione della dirigenza scolastica, effettuata da parte di nuclei di osservatori esterni coordinati da ispettori che elaboreranno un rapporto di valutazione iniziale; Miglioramento– piano di miglioramento, elaborato dalle scuole sulla base del rapporto di valutazioneiniziale, supportato dall’Indire, oltre che dalle Università o da altre risorse professionali presenti sul territorio. Valutazione finale– valutazione finale delle scuole e dei dirigenti scolastici e pubblicazione dei risultati sul servizio “Scuola in Chiaro”, ai fini della trasparenza e della “accountability”.
Il regolamento sulla valutazione Un colpo di mano del governo per il “disbrigo degli affari correnti”
Ricostruzione Il 24 agosto 2012 il Cdmlicenzia uno schema di Dpr contenete il regolamento istitutivo del sistema nazionale di valutazione delle scuole Il 20 novembre 2012 il Cnpi dà parere negativo: “appare segnato da una redazione eccessivamente generica ed affrettata che rende la bozza in esame al di sotto delle esigenze maturate sul versante di questo delicato problema” Il 20 dicembre 2012 il Consiglio di Stato si esprime in maniera favorevole, ma sollevando una serie di obiezioni che il testo presentato alle Commissioni non rileverà. Il 23 gennaio, a governo “scaduto” ed elezioni imminenti, si chiedono i pareri della Commissioni L’8 marzo il regolamento viene approvato cin Cdm
Nel merito Al Ministro (di turno) viene affidato il potere di definire le strategie educative e – attraverso l'Invalsi - «gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali si individuano le istituzioni scolastiche e formative da sottoporre a valutazione esterna». Si attribuisce un potere spropositato all'Invalsi che controlla tutto il sistema, addirittura «cura la selezione, la formazione dell'elenco degli esperti dei nuclei della valutazione esterna e pure quella degli ispettori», con modalità discrezionali e senza alcuna previsione di un concorso pubblico e individua protocolli di autovalutazione (sic!) Si obbligherebbero le scuole ad essere sottoposte alle rilevazioni confermando l'impostazione del documento richiesto dalla Gelmini ai professori Cecchi, Ichino, Vittadini, nel dicembre 2008
IN CONCLUSIONE L'approvazione del decreto produrrebbe un altro pesante attacco all'autonomia del sistema scolastico e alla libertà di insegnamento. La valutazione degli studenti che conterà sarà quella dei test Invalsi, con il risultato di rendere ininfluente la contestualizzazione dei docenti e di penalizzare gli alunni che studiano in scuole disagiate. LA SCUOLA COSA FA???? http://flcgil/documenti/scuola/documento-associazioni-la-valutazione-un-tema-cruciale-un-imoegno-condiviso.flc
http://flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-associazioni-la-valutazione-un-tema-cruciale-un-impegno-condiviso.flc ProteoFareSapere, Per la scuola della Repubblica, Aism, CGD, Cidi, Fnism. Legambiente, MCE, UDS, Rete studenti medi