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Sede INAIL di Siracusa 18 GENNAIO 2012 OT24 MAT Oscillazione per prevenzione

Sede INAIL di Siracusa 18 GENNAIO 2012 OT24 MAT Oscillazione per prevenzione Dr.ssa Rita Carnabuci. L’oscillazione per prevenzione dopo i primi due anni di attività Con il decreto legislativo 38/2000 l’INAIL

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Sede INAIL di Siracusa 18 GENNAIO 2012 OT24 MAT Oscillazione per prevenzione

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Presentation Transcript


  1. Sede INAIL di Siracusa 18 GENNAIO 2012 OT24 MAT Oscillazione per prevenzione Dr.ssa Rita Carnabuci

  2. L’oscillazione per prevenzione dopo i primi due anni di attività • Con il decreto legislativo 38/2000 l’INAIL • ha voluto manifestare il suo impegno nel campo della prevenzione anche in materia tariffaria attraverso il sistema della oscillazione dei tassi

  3. Obiettivo • Promozione del rispetto della normativa vigente e sua implementazione da parte delle aziende in un’ottica “premiante” a favore delle aziende “virtuose” • …in cosa consiste? • L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso del premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL

  4. Nuova disciplina • Questo Istituto è stato oggetto di una recente modifica (D.M. 3.12.2010) volta a migliorare la fruibilità di tale misura, attraverso una migliore articolazione delle percentuali di sconto correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori-anno.

  5. Nuove misure della riduzione Ai sensi della nuove disposizioni (D.M. 3.12.2010) la nuova articolazione delle percentuali di sconto si articolano secondo il seguente schema

  6. Applicazione della riduzione Ai sensi del comma 1 dell’art. 24 MAT la riduzione deve essere applicata per singola voce, sulla base del numero lavoratori-anno relativi alla stessa. Nel caso di PAT con più voci di rischio la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna di esse, assumendo quale riferimento esclusivo il numero dei lavoratori-anno relativo a ciascuna voce di rischio.

  7. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA Possono presentare la domanda le aziende operative da almeno un biennio, che al 31 dicembre dell’anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) .

  8. PRESUPPOSTI APPLICATIVI -PREREQUISITI- La riduzione è concessa alle aziende attive da almeno un biennio che siano in possesso dei seguenti prerequisiti: Regolarità contributiva, anche nei confronti degli altri Enti Regolarità assicurativa Osservanza norme sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e specifiche normative di settore) DURC senza emissione (D.M. 24 ottobre 2007).

  9. CONDIZIONI PER LA RIDUZIONE La riduzione si applica per quelle ditte che nell’anno solare precedente hanno realizzato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. I predetti interventi si intendono realizzati qualora l’Unità produttiva, cui si riferisce la domanda di OT24, raggiunga il punteggio pari a 100. Gli interventi devono essere almeno relativi a 2 diverse sezioni, ad eccezione dei soli interventi che riguardano la sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

  10. LE NOVITA’ DEGLI INTERVENTI La riformulazione del testo dell’art. 24 MAT ha determinato una rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria. Le novità più rilevanti sono state: 1. maggiore automatismo nella concessione grazie: • all’eliminazione dei campi a testo libero, ad eccezione della” Sezione Altro” che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp • all’eliminazione dell’obbligo di allegare la documentazione in fase di richiesta

  11. LE NOVITA’ DEGLI INTERVENTI 2. l’uniformità dei criteri di concessione della riduzione a quelli dei finanziamenti per la prevenzione 3. la valorizzazione degli interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto a tempo indeterminato: lavoratori stranieri –appalti e subappalti, etc..

  12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La nuova disciplina ha fissato il termine per la presentazione della domanda al 28 FEBBRAIO dell’anno per cui la riduzione è richiesta. La domanda va presentata, a pena d’inammissibilità, alla sede dell’INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente La ditta può presentare la domanda: • in forma cartacea (scaricandolo dal sito INAIL nell’area Assicurazione –Modulistica-Download dei modelli) • on-line tramite “Punto Cliente” dal sito www.inail.it richiamando l’applicazione “moduli on line” e la funzione specifica Modulo OT24

  13. ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA La Sede INAIL territorialmente competente provvede all’istruttoria e alla definizione della domanda entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa. La riduzione concessa ha effetto per l’anno in corso ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora l’Istituto riscontrasse la mancanza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione procederà all’annullamento della riduzione e alla richiesta delle integrazioni del premio nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.

  14. VERIFICA A CAMPIONE • L’INAIL può provvedere dopo la definizione della domanda alla verifica tecnica. • La verifica è effettuata a campione, con modalità di estrazione automatica ed è riservata alla Direzione Regionale che affida l’accertamento tecnico alla CONTARP.

  15. GRAZIE

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