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Normativa e obblighi del medico Guido Marinoni. La Scheda Sanitaria in Medicina Generale.
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Normativa e obblighi del medico Guido Marinoni La Scheda Sanitaria in Medicina Generale
Art. 45 punto 2 comma c: la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall'art 59, lettera B, ad uso del medico ed utilità dell' assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell'ambito degli Accordi regionali, nonché l'utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino secondo quanto previsto dall'art. 50 della legge 24 novembre 2003 n. 326 Accordo collettivo nazionale 2005
Art. 59 punto 1 comma b: quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica , l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico. Accordo collettivo nazionale 2005
Art. 59 lettera B comma 11: ...sono obbligati a garantire ...la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche . Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza...indennità forfettaria mensile di Euro 77,47. Accordo collettivo nazionale 2005
Art.59 lettera B comma 12:...: a) fino a 10 anni di anzianità di laurea , al 1 gennaio 2004, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, b) da 10 a 20 anni di anzianità di laurea, al 1 gennaio 2004, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, c) da 20 a 30 anni di anzianità di laurea, al 1 gennaio 2004, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Comma 13: Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall'obbligo i medici che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di laurea al 1 gennaio 2004. Accordo collettivo nazionale 2005
Art. 1 comma 5:Al fine dell' assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 5, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale Preintesa del dicembre 2008
L'art. 5 prevede la trasmissione tramite il sistema informatico regionale delle richieste di ricovero, accessi ambulatoriali e visite domiciliari, PIPP, ADI, ADP nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali. Preintesa del dicembre 2008
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. Art. 24 del Codice Deontologico: certificazione
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Art. 25 del Codice Deontologico: Documentazione Clinica
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. Art. 26 del Codice Deontologico: Cartella Clinica
La Legge Regionale 18 del 31.07.2007 hs previsto l'obbligo di adesione ai servizi SISS per tutti i medici di medicina generale, fatte salve le fasce di esclusione previste dall' ACN vigente. Il SISS
I livelli di prescrizione attraverso i servizi SISS, fatto salvo quanto già concordato per il 2007, dovranno garantire dall' 1.12.2008 anche una quota pari al 25% incrementabile con l'accordo del 2009, del totale delle prescrzioni di specialistica Obbiettivi SISS
Il futuro • Il patient summary nel fascicolo sanitario individuale • Il progetto dote? • Gli indicatori, le linee guida e i PDT • L'audit e la verifica di qualità
In sintesi • La scheda sanitaria del medico di famiglia si differenzia profondamente dalla cartella clinica ospedaliera • Pur rimanendo uno strumento di fondamentale utilità clinica, il suo obbiettivo primario non la completezza della raccolta dati, ma la sua possibilità di essere strumento di interazione in rete e di fornire indicatori per la gestione del paziente e per la verifica di qualità • Le prospettive e i problemi aperti sono quelli relativi all'estrazione dei dati e all'integrazione di questi con il fascicolo sanitario individuale dei sistemi informativi regionali